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Decisione

16.2011.40

Cancellazione di servitù - mancata indicazione rimedi di diritto - perenzione processuale - stralcio - contestazione ammontare ripetibili - obbligo di cifrare la contestazione

20 dicembre 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 28

settembre 2000 __________ ha convenuto CO 1 e CO 2, comproprietari della

particella n. 1117, davanti al medesimo Pretore chiedendo nuovamente la cancellazione

della servitù in questione senza obbligo di indennità da parte sua o, in subordine,

dietro versamento di una somma “simbolica”. Nella loro risposta del 3 novembre

2000 i convenuti hanno concluso per il rigetto della petizione o, quanto meno, un'indennità di fr. 4000.– per la radiazione

della servitù (OA.2000.__________).

C. All'udienza

preliminare del 4 dicembre 2000, indetta per entrambe le procedure, il Pretore

ha congiunto le due cause per l'istruttoria. La procedura è poi rimasta sospesa

in seguito a due appelli proposti da __________ i il 24 gennaio 2001 (sull'esistenza

di un litisconsorzio passivo necessario) e il 16 marzo 2004 (sulla perenzione

processuale) entrambi respinti dalla prima Camera civile con sentenze 1° dicembre

2006 (inc. 11.2001.__________ e 11.2004.__________). Gli atti sono stati ritornati

al Pretore il 12 febbraio 2007.

D. Sollecitato il 19 novembre 2008 dall'attrice a continuare l'istruttoria

della causa introdotta il 9 dicembre 1997 il Pretore ha convocato le parti

rimaste in lite a un'udienza “per incombenti” del 3 febbraio 2009. In tale occasione RE 1, __________ e __________ hanno riassunto le condizioni alle quali sarebbero

stati d'accordo di transigere. L'attrice si è riservata di valutare la

situazione. Nel caso in cui le trattative fossero decadute infruttuose il

Pretore avrebbe citato i testimoni “già ammessi con ordinanza sulle prove del 4

dicembre 2000”, su semplice istanza di parte.

E. Accertato

il 3 maggio 2011 che dal 27 febbraio 2007 non era stato eseguito o richiesto

alcun atto istruttorio, il Pretore ha constatato l'intervenuta perenzione processuale

e ha stralciato dai ruoli la causa. Le spese, con una tassa di giustizia di fr.

800.–, sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere ai convenuti complessivi

fr. 1600.– per ripetibili.

F. Contro lo stralcio della causa dai ruoli RE 1 è insorta con un reclamo (“appello”) del 3 giugno 2011 a questa Camera in cui chiede di annullare il decreto

impugnato. Il rimedio non ha

formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Fino

alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti

al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile

svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1

CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della

comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Un decreto di stralcio è

una decisione finale a norma dell'art. 236 cpv. 1 CPC (Oberham-mer in: Basler Kommentar, ZPO,

Basilea 2010, n. 1 ad art. 236). Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319

lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (cfr.

ordinanza 14 giugno 2011 del Pretore e art. 48 lett. d n. 1 LOG), l'appello deve essere trattato quale reclamo. Introdotto

il 3 giugno 2011, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,

relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in

modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la

violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF

134.

II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente

errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non

può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,

dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente

la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.8

con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara

e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.

2.

).

3.

La reclamante si duole della mancata indicazione dei rimedi di

diritto nel decreto impugnato. A ragione. Dal 1° gennaio 2011 ogni decisione

deve contenere l'indicazione dei mezzi d'impugnazione, sempre che le parti non abbiano

rinunciato a ricorrere (art. 238 lett. f CPC). L'omissione di tale indicazione non

rende però inefficace la decisione (D. Staehelin in: Sutter-Somm/ Hasen­böhler/Leuen­berger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 28 ad art. 238). Semplicemente non deve portare pregiudizio alla parte (DTF 138 I 53 consid. 8.3.2). In concreto il vizio di forma non

ha recato alcun danno alla reclamante, che ha impugnato tempestivamente il

decreto del Pretore. Al proposito il reclamo è infondato (cfr. sentenza del

Tribunale federale 4A_85/2007 dell'11 giugno 2007 consid. 5).

4.

Nel

decreto impugnato il Pretore ha accertato che l'ultimo atto processuale risale

al 3 febbraio 2009, onde il compimento del termine biennale di perenzione (art.

351.

cpv. 2 CPC ticinese). La reclamante obietta che la causa era sospesa per

trattative e non poteva dunque cadere in perenzione, tanto più che esiste “un

importante interesse giuridico della ricorrente alla cancellazione delle

servitù”, la quale ha sempre diligentemente sollecitato il Pretore a continuare

l'istruttoria.

a) Secondo

l'art. 351 cpv. 1 CPC ticinese il giudice, udite le parti, stralciava una causa

dai ruoli se questa era diventata senza oggetto o senza interesse giuridico. La

mancanza d'interesse era presunta se nel corso di due anni consecutivi nessuna

delle parti aveva compiuto un atto processuale, circostanza che il giudice

rilevava d'ufficio (art. 351 cpv. 2 CPC ticinese). I termini dell'art. 351 cpv.

2.

CPC ticinese non decorrevano tuttavia quando il processo rimaneva sospeso formal­mente

giusta l'art. 107 e quando le parti erano in attesa dell'emanazione della

sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC ticinese). In tutti gli altri casi la presunzione

del cpv. 2 si compiva di diritto e aveva carattere assoluto, non potendo essere

infirmata da prove contrarie (Rep. 1982 pag. 132; I CCA, sentenza inc.

11.2011.19

del 27 novembre 2012, consid. 3). Invano la reclamante evoca di

conseguenza, nella fattispecie, un interesse concreto e attuale alla

continuazione del processo. Fermo restando che, comunque sia, l'art. 351 CPC

ticinese non impediva alla parte attrice di reintrodurre un'azione identica

(sentenza del Tribunale federale 5C.5/1993 del 9 marzo 1993; I CCA, sentenza

inc. 11.2010.144 del 10 gennaio 2011, consid. 3).

b) All'udienza

del 3 febbraio 2009, indetta dal Pretore per “incombenti”, si è tenuta dapprima

una breve discussione nel corso della quale l'attrice e i convenuti non

preclusi (__________e __________) hanno riassunto a quali condizioni sarebbero stati

d'accordo di transigere. L'attrice si era riservata – come detto – di valutare

la situazione (sopra, lett. H). Se le trattative non fossero riuscite, “su semplice

istanza di parte” il Pretore avrebbe convocato i testimoni già ammessi con

ordinanza sulle prove del 4 dicembre 2000 (act. XXIX). Non risulta che il

Pretore abbia formalmente sospeso la causa a norma dell'art. 107 CPC ticinese

né consta una richiesta in tal senso dell'una o degli altri. In circostanze del

genere la perenzione processuale è continuata a decorrere (Cocchi/ Trez­zini, CPC massimato e com­mentato,

Lugano 2000, n. 30 ad art. 351; I CCA, sentenza inc. 11.2006.120 del 28 febbraio

2007, consid. 5).

c) Ora,

ci si può chiedere se la reclamante possa beneficiare di atti processuali

compiuti in un'altra causa, ancorché in caso di congiunta istruttoria (Cocchi/Trez­zini, op. cit., n. 21 ad

art. 351). La questione può rimanere indecisa giacché in ogni caso essa non

giova all'interessata. Il fatto che, fallite le trattative, il Pretore avrebbe

proseguito con l'istruttoria su semplice istanza significava unicamente che nel

frattempo il primo giudice non avrebbe continuato l'assunzione delle prove. Ciò

non esonerava l'attrice dai suoi doveri di diligenza e dal vigilare affinché la

perenzione non si compisse (sentenza del Tribunale federale 4P.61/2001 del 15

maggio 2001, riassunta in: Cocchi/Trezzini,

op. cit., appendice 2000/2004, n. 39 ad art. 351 CPC). Se non che, nulla essa ha più intrapreso dopo il 3

febbraio 2009, per quanto sarebbe bastato scrivere due righe al Pretore

comunicandogli che le trattative erano rimaste senza esito. Se ne conclude che,

privo di consistenza, su questo punto il reclamo è destinato all'insuccesso.

5.

La

reclamante contesta inoltre l'ammontare delle ripetibili riconosciute ai

convenuti, definito esorbitante “a fronte di una totale assenza di interventi

da parte della controparte che si è limitata a contestare la cancellazione (per

poter ottenere una controprestazione) in occasione di un'unica udienza”. Ora, trattandosi

di una contestazione di natura pecuniaria, la reclamante non

può limitarsi a richieste inde­ter­minate, ma deve

cifrare le sue pretese (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti). Nella

fattispecie essa non indica nemmeno per ordine di grandezza quale riduzione

delle ripetibili essa chieda rispetto all'importo stabilito dal Pretore. Già di

primo acchito la pretesa si rivela così irricevibile.

6.

Le

spese processuali seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non si assegnano ripetibili ai convenuti ai quali il reclamo non è stato

intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Gli oneri

processuali, di complessivi fr. 200.–, sono posti a carico a carico della reclamante.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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