16.2011.40
Cancellazione di servitù - mancata indicazione rimedi di diritto - perenzione processuale - stralcio - contestazione ammontare ripetibili - obbligo di cifrare la contestazione
20 dicembre 2012Italiano11 min
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Numero d'incarto:
16.2011.40
Data decisione, Autorità:
20.12.2012, CCR
Titolo:
Cancellazione di servitù - mancata indicazione rimedi di diritto - perenzione processuale - stralcio - contestazione ammontare ripetibili - obbligo di cifrare la contestazione
PERENZIONE PROCESSUALE
RIPETIBILI
STRALCIO
art. 238 let. f CPC
art. 107 CPC-TI
art. 351 CPC-TI
Incarto n.
16.2011.40
Lugano
20 dicembre
2012/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo (“appello”) del 3
giugno 2011 presentato da
RE 1
contro il decreto di stralcio emesso il 3 maggio
2011 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa n. OA.2000.571
(cancellazione di servitù) promossa con petizione 28 settembre 2000 nei confronti
di
CO 1
(patrocinati dall'avv.);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. RE 1 è proprietaria, dall'8 marzo 1996, della particella n. 1110
RFD di __________ (prato 648 m² e piscina 55 m²), gravata sin dal 1959 di un “onere di uso piscina” in favore delle particelle n. 1101, 1102, 1106, 1107, 1108, 1109,
1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1125, 1132 e 1156. Con petizione 9 dicembre 1997 essa ha convenuto __________ (per la
particella n. 1101), __________ (per la particella n.
1102), __________ (per la particella n. 1106), __________
(per le particelle n. 1107 e 1119), __________ (per la particella
n. 1108), __________ (per la particella n. 1109), __________ (per la particella
n. 1111), __________ (per la particella n. 1112), __________ (per la
particella n. 1113), __________ e __________ (per la particella n. 1114), __________
(per le particelle n. 1115 e 1116), __________ (per la particella
n. 1117), __________ (per la particella n. 1118), __________ (per la particella
n. 1125), __________ (per la particella n. 1132) e __________ (per la
particella n. 1156) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3,
chiedendo che la servitù in questione fosse cancellata dal registro fondiario
senza obbligo di indennità da parte sua o, in subordine, dietro versamento di
una somma “simbolica” da stabilire.
In
particolare, nella sua risposta del 12 giugno 1998 __________ ha postulato il rigetto
della petizione, sollevando la carenza di legittimazione passiva. Il 2 ottobre
2000 __________ ha ritirato la petizione contro __________, nei cui confronti
il Pretore ha stralciato la lite dai ruoli con decreto del 10 ottobre successivo
(inc. OA.1997.922).
Fatti
B. Il 28
settembre 2000 __________ ha convenuto CO 1 e CO 2, comproprietari della
particella n. 1117, davanti al medesimo Pretore chiedendo nuovamente la cancellazione
della servitù in questione senza obbligo di indennità da parte sua o, in subordine,
dietro versamento di una somma “simbolica”. Nella loro risposta del 3 novembre
2000 i convenuti hanno concluso per il rigetto della petizione o, quanto meno, un'indennità di fr. 4000.– per la radiazione
della servitù (OA.2000.__________).
C. All'udienza
preliminare del 4 dicembre 2000, indetta per entrambe le procedure, il Pretore
ha congiunto le due cause per l'istruttoria. La procedura è poi rimasta sospesa
in seguito a due appelli proposti da __________ i il 24 gennaio 2001 (sull'esistenza
di un litisconsorzio passivo necessario) e il 16 marzo 2004 (sulla perenzione
processuale) entrambi respinti dalla prima Camera civile con sentenze 1° dicembre
2006 (inc. 11.2001.__________ e 11.2004.__________). Gli atti sono stati ritornati
al Pretore il 12 febbraio 2007.
D. Sollecitato il 19 novembre 2008 dall'attrice a continuare l'istruttoria
della causa introdotta il 9 dicembre 1997 il Pretore ha convocato le parti
rimaste in lite a un'udienza “per incombenti” del 3 febbraio 2009. In tale occasione RE 1, __________ e __________ hanno riassunto le condizioni alle quali sarebbero
stati d'accordo di transigere. L'attrice si è riservata di valutare la
situazione. Nel caso in cui le trattative fossero decadute infruttuose il
Pretore avrebbe citato i testimoni “già ammessi con ordinanza sulle prove del 4
dicembre 2000”, su semplice istanza di parte.
E. Accertato
il 3 maggio 2011 che dal 27 febbraio 2007 non era stato eseguito o richiesto
alcun atto istruttorio, il Pretore ha constatato l'intervenuta perenzione processuale
e ha stralciato dai ruoli la causa. Le spese, con una tassa di giustizia di fr.
800.–, sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere ai convenuti complessivi
fr. 1600.– per ripetibili.
F. Contro lo stralcio della causa dai ruoli RE 1 è insorta con un reclamo (“appello”) del 3 giugno 2011 a questa Camera in cui chiede di annullare il decreto
impugnato. Il rimedio non ha
formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Fino
alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti
al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile
svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1
CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Un decreto di stralcio è
una decisione finale a norma dell'art. 236 cpv. 1 CPC (Oberham-mer in: Basler Kommentar, ZPO,
Basilea 2010, n. 1 ad art. 236). Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319
lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (cfr.
ordinanza 14 giugno 2011 del Pretore e art. 48 lett. d n. 1 LOG), l'appello deve essere trattato quale reclamo. Introdotto
il 3 giugno 2011, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,
relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in
modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la
violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF
134.
II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente
errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non
può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.8
con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara
e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.
2.
).
3.
La reclamante si duole della mancata indicazione dei rimedi di
diritto nel decreto impugnato. A ragione. Dal 1° gennaio 2011 ogni decisione
deve contenere l'indicazione dei mezzi d'impugnazione, sempre che le parti non abbiano
rinunciato a ricorrere (art. 238 lett. f CPC). L'omissione di tale indicazione non
rende però inefficace la decisione (D. Staehelin in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 28 ad art. 238). Semplicemente non deve portare pregiudizio alla parte (DTF 138 I 53 consid. 8.3.2). In concreto il vizio di forma non
ha recato alcun danno alla reclamante, che ha impugnato tempestivamente il
decreto del Pretore. Al proposito il reclamo è infondato (cfr. sentenza del
Tribunale federale 4A_85/2007 dell'11 giugno 2007 consid. 5).
4.
Nel
decreto impugnato il Pretore ha accertato che l'ultimo atto processuale risale
al 3 febbraio 2009, onde il compimento del termine biennale di perenzione (art.
351.
cpv. 2 CPC ticinese). La reclamante obietta che la causa era sospesa per
trattative e non poteva dunque cadere in perenzione, tanto più che esiste “un
importante interesse giuridico della ricorrente alla cancellazione delle
servitù”, la quale ha sempre diligentemente sollecitato il Pretore a continuare
l'istruttoria.
a) Secondo
l'art. 351 cpv. 1 CPC ticinese il giudice, udite le parti, stralciava una causa
dai ruoli se questa era diventata senza oggetto o senza interesse giuridico. La
mancanza d'interesse era presunta se nel corso di due anni consecutivi nessuna
delle parti aveva compiuto un atto processuale, circostanza che il giudice
rilevava d'ufficio (art. 351 cpv. 2 CPC ticinese). I termini dell'art. 351 cpv.
2.
CPC ticinese non decorrevano tuttavia quando il processo rimaneva sospeso formalmente
giusta l'art. 107 e quando le parti erano in attesa dell'emanazione della
sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC ticinese). In tutti gli altri casi la presunzione
del cpv. 2 si compiva di diritto e aveva carattere assoluto, non potendo essere
infirmata da prove contrarie (Rep. 1982 pag. 132; I CCA, sentenza inc.
11.2011.19
del 27 novembre 2012, consid. 3). Invano la reclamante evoca di
conseguenza, nella fattispecie, un interesse concreto e attuale alla
continuazione del processo. Fermo restando che, comunque sia, l'art. 351 CPC
ticinese non impediva alla parte attrice di reintrodurre un'azione identica
(sentenza del Tribunale federale 5C.5/1993 del 9 marzo 1993; I CCA, sentenza
inc. 11.2010.144 del 10 gennaio 2011, consid. 3).
b) All'udienza
del 3 febbraio 2009, indetta dal Pretore per “incombenti”, si è tenuta dapprima
una breve discussione nel corso della quale l'attrice e i convenuti non
preclusi (__________e __________) hanno riassunto a quali condizioni sarebbero stati
d'accordo di transigere. L'attrice si era riservata – come detto – di valutare
la situazione (sopra, lett. H). Se le trattative non fossero riuscite, “su semplice
istanza di parte” il Pretore avrebbe convocato i testimoni già ammessi con
ordinanza sulle prove del 4 dicembre 2000 (act. XXIX). Non risulta che il
Pretore abbia formalmente sospeso la causa a norma dell'art. 107 CPC ticinese
né consta una richiesta in tal senso dell'una o degli altri. In circostanze del
genere la perenzione processuale è continuata a decorrere (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato,
Lugano 2000, n. 30 ad art. 351; I CCA, sentenza inc. 11.2006.120 del 28 febbraio
2007, consid. 5).
c) Ora,
ci si può chiedere se la reclamante possa beneficiare di atti processuali
compiuti in un'altra causa, ancorché in caso di congiunta istruttoria (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 21 ad
art. 351). La questione può rimanere indecisa giacché in ogni caso essa non
giova all'interessata. Il fatto che, fallite le trattative, il Pretore avrebbe
proseguito con l'istruttoria su semplice istanza significava unicamente che nel
frattempo il primo giudice non avrebbe continuato l'assunzione delle prove. Ciò
non esonerava l'attrice dai suoi doveri di diligenza e dal vigilare affinché la
perenzione non si compisse (sentenza del Tribunale federale 4P.61/2001 del 15
maggio 2001, riassunta in: Cocchi/Trezzini,
op. cit., appendice 2000/2004, n. 39 ad art. 351 CPC). Se non che, nulla essa ha più intrapreso dopo il 3
febbraio 2009, per quanto sarebbe bastato scrivere due righe al Pretore
comunicandogli che le trattative erano rimaste senza esito. Se ne conclude che,
privo di consistenza, su questo punto il reclamo è destinato all'insuccesso.
5.
La
reclamante contesta inoltre l'ammontare delle ripetibili riconosciute ai
convenuti, definito esorbitante “a fronte di una totale assenza di interventi
da parte della controparte che si è limitata a contestare la cancellazione (per
poter ottenere una controprestazione) in occasione di un'unica udienza”. Ora, trattandosi
di una contestazione di natura pecuniaria, la reclamante non
può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve
cifrare le sue pretese (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti). Nella
fattispecie essa non indica nemmeno per ordine di grandezza quale riduzione
delle ripetibili essa chieda rispetto all'importo stabilito dal Pretore. Già di
primo acchito la pretesa si rivela così irricevibile.
6.
Le
spese processuali seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non si assegnano ripetibili ai convenuti ai quali il reclamo non è stato
intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Gli oneri
processuali, di complessivi fr. 200.–, sono posti a carico a carico della reclamante.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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