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Decisione

16.2011.41

Espulsione del conduttore - ritiro del reclamo - desistenza - stralcio

7 luglio 2011Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

16.2011.41

Data decisione, Autorità:

07.07.2011, CCC

Titolo:

Espulsione del conduttore - ritiro del reclamo - desistenza - stralcio

RITIRO DEL RICORSO

STRALCIO PER RITIRO DEL RICORSO

art. 106 CPC

art. 241 CPC

Incarto n.

16.2011.41

Lugano

7 luglio 2011/rs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 17 giugno 2011

presentato da

RE 1 (I)

Considerandi

contro la decisione emessa il 10 giugno 2011 dal

Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SO.2011.274

(espulsione del conduttore) promossa con istanza 2 maggio 2011 da

CO 1

CO 2

CO 3

(rappresentati da

RA 1);

premesso che

in esito a un'istanza del 2 maggio 2011 presentata da CO 1, CO 2 e CO 3,

membri della Comunione ereditaria fu CO 2, con decisione 10 giugno 2011 il

Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Sud ha ordinato a RE 1 e __________

di liberare immediatamente un locale commerciale appartenente agli istanti,

situato a __________;

ricordato

che con reclamo 17 giugno 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio

chiedendone l'annullamento;

rammentato

che l'atto non è stato oggetto di intimazione;

preso

atto che il 5 luglio 2011 RE 1 ha comunicato alla Camera di ritirare il reclamo;

considerato che il ritiro di un reclamo equivale a desistenza sicché

esso va tolto dai ruoli (cfr. art. 241 cpv. 3 CPC);

ritenuto che

la desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di

assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106

cpv. 1 CPC);

stabilito

che le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente –

a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e

avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

osservato che non si pone problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato agli istanti per osservazioni;

Dispositivo

per questi motivi

decide: 1. Si

prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per

desistenza.

2. Non

si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

(I);

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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