16.2011.41
Espulsione del conduttore - ritiro del reclamo - desistenza - stralcio
7 luglio 2011Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2011.41
Data decisione, Autorità:
07.07.2011, CCC
Titolo:
Espulsione del conduttore - ritiro del reclamo - desistenza - stralcio
RITIRO DEL RICORSO
STRALCIO PER RITIRO DEL RICORSO
art. 106 CPC
art. 241 CPC
Incarto n.
16.2011.41
Lugano
7 luglio 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 17 giugno 2011
presentato da
RE 1 (I)
Considerandi
contro la decisione emessa il 10 giugno 2011 dal
Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SO.2011.274
(espulsione del conduttore) promossa con istanza 2 maggio 2011 da
CO 1
CO 2
CO 3
(rappresentati da
RA 1);
premesso che
in esito a un'istanza del 2 maggio 2011 presentata da CO 1, CO 2 e CO 3,
membri della Comunione ereditaria fu CO 2, con decisione 10 giugno 2011 il
Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Sud ha ordinato a RE 1 e __________
di liberare immediatamente un locale commerciale appartenente agli istanti,
situato a __________;
ricordato
che con reclamo 17 giugno 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio
chiedendone l'annullamento;
rammentato
che l'atto non è stato oggetto di intimazione;
preso
atto che il 5 luglio 2011 RE 1 ha comunicato alla Camera di ritirare il reclamo;
considerato che il ritiro di un reclamo equivale a desistenza sicché
esso va tolto dai ruoli (cfr. art. 241 cpv. 3 CPC);
ritenuto che
la desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di
assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106
cpv. 1 CPC);
stabilito
che le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente –
a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e
avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
osservato che non si pone problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato agli istanti per osservazioni;
Dispositivo
per questi motivi
decide: 1. Si
prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
2. Non
si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
(I);
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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