16.2011.42
Contratto di lavoro - facoltà di indagine del giudice - data di validità della disdetta - consegna effettiva
14 maggio 2012Italiano10 min
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Numero d'incarto:
16.2011.42
Data decisione, Autorità:
14.05.2012, CCR
Titolo:
Contratto di lavoro - facoltà di indagine del giudice - data di validità della disdetta - consegna effettiva
DISDETTA
art. 335c CO
art. 115 CPC
art. 417 CPC-TI
Incarto n.
16.2011.42
Lugano
14 maggio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 30 giugno 2011
presentato da
RE 1
(patrocinata dall' PA 1)
contro la sentenza emessa il 17 giugno 2011 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa n. DI.2010.96
(contratto di lavoro) promossa con istanza 20 maggio 2010 da
CO 1
(patrocinato dall' PA 2);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO
1 è stato assunto alle dipendenze della RE 1, ditta attiva nella ricerca di
personale domestico, in qualità di “__________” dal 21 settembre 2009 con uno
stipendio mensile lordo di fr. 3500.– oltre alla tredicesima. Con scritto 28
gennaio 2010 la datrice di lavoro ha disdetto il contratto per il successivo 28
febbraio non avendo ottenuto le necessarie autorizzazioni per poter esercitare
l'attività di collocatrice di personale domestico nel Cantone Ticino. L'11
marzo 2010 il lavoratore ha sollecitato il pagamento del salario relativo al
mese di febbraio 2010 oltre alla tredicesima e alle vacanze non godute nel
2010, per un importo complessivo di fr. 3977.13 netti che la RE 1 non ha soluto.
Anzi, essa ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF
di Bellinzona per l'incasso di fr. 767.60 oltre accessori sulla base di una
”denuncia querela al ministero pubblico del 22.03.2010”.
Fatti
B. Con
istanza 20 maggio 2010 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione
di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr. 3977.13 netti oltre interessi
del 5% dal 28 febbraio 2010, chiedendo inoltre l'annullamento della procedura
esecutiva poiché infondata. All'udienza del 30 giugno 2010, indetta per la
discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando la
sussistenza di un credito a favore del lavoratore al quale sarebbe stato versato
quanto di sua spettanza. Essa ha inoltre chiesto il rigetto dell'opposizione
interposta dall'istante al citato precetto esecutivo notificatogli per la
restituzione di rimborsi spese da questi percepiti in
eccedenza.
Esperita
l'istruttoria le parti hanno presentato delle conclusioni.
C. Statuendo il 17 giugno
2011 il Pretore, dopo avere accertato che la lettera di licenziamento era stata
retrodatata al 28 gennaio 2010 ma consegnata al dipendente solo il 15 febbraio
2010, ha ritenuto efficace la disdetta per la fine del mese di marzo 2010, e ha
così accolto la richiesta dell'istante intesa al pagamento dei salari dei mesi
di febbraio e marzo 2010 oltre alla tredicesima, non riconoscendo nulla per vacanze
non godute. Quanto all'importo posto in esecuzione dalla convenuta, il primo
giudice non ha ritenuto provato nessun credito a favore della stessa per pretesi
prelievi indebiti da parte del lavoratore.
D. Con reclamo 30 giugno 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento.
La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato i fatti
ed erroneamente applicato il diritto, ritenendo valida la disdetta del contratto
solo per la fine del mese di marzo 2010 nonostante l'istante non abbia mai allegato
tale circostanza, non avendo mai preteso che la lettera di licenziamento del 28
gennaio 2010 gli fosse stata consegnata solo il 15 febbraio 2010. Essa sostiene
quindi che riconoscendo all'istante una mensilità nemmeno rivendicata il primo
giudice si è sospinto ultra petita. Con decreto del 6 luglio 2011 il presidente della Camera ha
respinto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo. Nelle
sue osservazioni del 18 luglio 2011 CO 1 ha proposto il rigetto del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti
pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale
civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404
cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 17 giugno 2011 sicché il
reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato
contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo
profilo ricevibile.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il
reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in
una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.
; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,
attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha
emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento
serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.
2).
3.
Secondo
il Pretore la disdetta del contratto di lavoro decorre dal 31 marzo 2010 poiché
l'istruttoria aveva permesso di accertare che la lettera di licenziamento datata
28.
gennaio 2010 era stata effettivamente consegnata al dipendente solo il 15 febbraio
2010.
La reclamante non condivide quest'accertamento, non avendo l'istante
contestato la data di ricevimento della disdetta, ciò che di fatto rendeva
superflua la verifica di una circostanza non controversa, la disdetta 28
gennaio 2010 dovendo quindi essere considerata valida per la fine del mese di
febbraio 2010.
Nella
fattispecie è vero che negli allegati preliminari l'istante nulla aveva
eccepito in merito alla data di ricevimento della disdetta, sennonché
nell'istanza egli si era espressamente riservato la possibilità di “contestare
la disdetta a dipendenza delle risultanze istruttorie“ (cfr. pag. 4 punto 6 in fine). E nel suo memoriale scritto del 4 aprile 2011 egli, richiamandosi a quanto emerso dall'istruttoria
che ha “chiarito che la disdetta è stata allestita e firmata e consegnata il 15
febbraio 2010 e retrodatata il 28 gennaio 2010” (cfr. conclusioni pag. 2), ha rivendicato il salario anche per il
mese di marzo 2010. Su questo punto la decisione del Pretore resiste alla
critica.
4.
Contrariamente
a quanto preteso dalla reclamante, il fatto per il primo giudice di averla
condannata a pagare, oltre allo stipendio del mese di febbraio anche quello del
mese di marzo 2010, non costituisce un giudizio ultra petita, avendo
questi agito nell'ambito dei poteri riservatigli dall'art. 417 cpv. 1 lett. c
CPC ticinese. Questo disposto conferisce infatti al giudice la facoltà di
procedere d'ufficio a tutte le indagini necessarie per stabilire i fatti decisivi
di causa, non essendo vincolato dalle domande di prova delle parti. Alle stesse
compete sempre l'obbligo di produrre la documentazione e le prove a sostegno
delle loro argomentazioni, nondimeno il giudice può indagare sulla vera
fattispecie, in particolare sulla verità e la completezza dei fatti, potendo
fondare il suo giudizio su circostanze sulle quali le parti non hanno fondato
le loro tesi e potendo prendere in considerazione anche prove non proposte nel
processo (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1
e 963 ad art. 417).
In
concreto, dall'istruttoria è chiaramente emerso che la lettera di licenziamento
28.
gennaio 2010 è stata consegnata all'istante nel corso del successivo mese di
febbraio 2010. Ciò è stato confermato da __________ la
quale, ancorché sentita senza delazione di giuramento, ha riferito di aver
redatto personalmente la lettera di licenziamento per tutti i dipendenti della
convenuta (lei medesima, l'istante, __________ e __________) e che questa lettera
“portava la data del 15 febbraio (circa) 2010, ma era retrodatata al 28 gennaio
2010“ (cfr. deposizione dell'11 ottobre 2010, verbali pag. 2). Anche __________
ha confermato che “nel mese di febbraio 2010 è stata data la disdetta di lavoro
a tutti i dipendenti della RE 1. Ci è stata consegnata a tutti una lettera
retrodatata…la disdetta è stata consegnata a tutti i dipendenti il medesimo
giorno” (cfr. deposizione del 14 dicembre 2010, verbali pag. 2 e 3). Ciò posto, il fatto per il primo giudice di
essersi basato su queste emergenze processuali per accogliere la richiesta dell'istante
intesa al pagamento del salario del mese di marzo 2010, ancorché formulata con
le conclusioni di causa che la convenuta non ha peraltro contestato (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Appendice
2000/2004, n. 12 e 565 ad art. 417), non può essere censurato avendo questi
agito nell'ambito dei poteri riconosciutigli dall'art. 417 cpv 1 lett. c CPC
ticinese.
Per di
più, la reclamante non ha contestato la retrodatazione della disdetta e la consegna
della medesima al lavoratore il 15 febbraio 2010, di modo che l'estensione
della domanda dell'istante anche al salario del mese di marzo 2010 non avrebbe
dovuto sorprenderla, essendo il risultato della semplice applicazione dell'art.
335c cpv. 1 CO (Favre/Munoz/Tobler,
Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n. 1.1 ad art. 335c CO). Ne discende che il reclamo, che non ha evidenziato né un'errata
applicazione del diritto e neppure un accertamento manifestamente errato dei
fatti, deve essere respinto.
5.
La
procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita salvo in
caso di temerarietà, non data in concreto (art. 115 CPC). L'opponente, che ha
presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a
un'adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Non si
prelevano tasse o spese per il presente giudizio. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 350.–
per ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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