Lexipedia

Decisione

16.2011.42

Contratto di lavoro - facoltà di indagine del giudice - data di validità della disdetta - consegna effettiva

14 maggio 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 20 maggio 2010 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione

di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr. 3977.13 netti oltre interessi

del 5% dal 28 febbraio 2010, chiedendo inoltre l'annullamento della procedura

esecutiva poiché infondata. All'udienza del 30 giugno 2010, indetta per la

discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando la

sussistenza di un credito a favore del lavoratore al quale sarebbe stato versato

quanto di sua spettanza. Essa ha inoltre chiesto il rigetto dell'opposizione

interposta dall'istante al citato precetto esecutivo notificatogli per la

restituzione di rimborsi spese da questi percepiti in

eccedenza.

Esperita

l'istruttoria le parti hanno presentato delle conclusioni.

C. Statuendo il 17 giugno

2011 il Pretore, dopo avere accertato che la lettera di licenziamento era stata

retrodatata al 28 gennaio 2010 ma consegnata al dipendente solo il 15 febbraio

2010, ha ritenuto efficace la disdetta per la fine del mese di marzo 2010, e ha

così accolto la richiesta dell'istante intesa al pagamento dei salari dei mesi

di febbraio e marzo 2010 oltre alla tredicesima, non riconoscendo nulla per vacanze

non godute. Quanto all'importo posto in esecuzione dalla convenuta, il primo

giudice non ha ritenuto provato nessun credito a favore della stessa per pretesi

prelievi indebiti da parte del lavoratore.

D. Con reclamo 30 giugno 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento.

La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato i fatti

ed erroneamente applicato il diritto, ritenendo valida la disdetta del contratto

solo per la fine del mese di marzo 2010 nonostante l'istante non abbia mai allegato

tale circostanza, non avendo mai preteso che la lettera di licenziamento del 28

gennaio 2010 gli fosse stata consegnata solo il 15 febbraio 2010. Essa sostiene

quindi che riconoscendo all'istante una mensilità nemmeno rivendicata il primo

giudice si è sospinto ultra petita. Con decreto del 6 luglio 2011 il presidente della Camera ha

respinto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo. Nelle

sue osservazioni del 18 luglio 2011 CO 1 ha proposto il rigetto del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti

pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale

civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404

cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al

momento della comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 17 giugno 2011 sicché il

reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato

contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo

profilo ricevibile.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il

reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in

una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,

opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.

; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,

attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha

emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento

serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.

2).

3.

Secondo

il Pretore la disdetta del contratto di lavoro decorre dal 31 marzo 2010 poiché

l'istruttoria aveva permesso di accertare che la lettera di licenziamento datata

28.

gennaio 2010 era stata effettivamente consegnata al dipendente solo il 15 febbraio

2010.

La reclamante non condivide quest'accertamento, non avendo l'istante

contestato la data di ricevimento della disdetta, ciò che di fatto rendeva

superflua la verifica di una circostanza non controversa, la disdetta 28

gennaio 2010 dovendo quindi essere considerata valida per la fine del mese di

febbraio 2010.

Nella

fattispecie è vero che negli allegati preliminari l'istante nulla aveva

eccepito in merito alla data di ricevimento della disdetta, sennonché

nell'istanza egli si era espressamente riservato la possibilità di “contestare

la disdetta a dipendenza delle risultanze istruttorie“ (cfr. pag. 4 punto 6 in fine). E nel suo memoriale scritto del 4 aprile 2011 egli, richiamandosi a quanto emerso dall'istruttoria

che ha “chiarito che la disdetta è stata allestita e firmata e consegnata il 15

febbraio 2010 e retrodatata il 28 gennaio 2010” (cfr. conclusioni pag. 2), ha rivendicato il salario anche per il

mese di marzo 2010. Su questo punto la decisione del Pretore resiste alla

critica.

4.

Contrariamente

a quanto preteso dalla reclamante, il fatto per il primo giudice di averla

condannata a pagare, oltre allo stipendio del mese di febbraio anche quello del

mese di marzo 2010, non costituisce un giudizio ultra petita, avendo

questi agito nell'ambito dei poteri riservatigli dall'art. 417 cpv. 1 lett. c

CPC ticinese. Questo disposto conferisce infatti al giudice la facoltà di

procedere d'ufficio a tutte le indagini necessarie per stabilire i fatti decisivi

di causa, non essendo vincolato dalle domande di prova delle parti. Alle stesse

compete sempre l'obbligo di produrre la documentazione e le prove a sostegno

delle loro argomentazioni, nondimeno il giudice può indagare sulla vera

fattispecie, in particolare sulla verità e la completezza dei fatti, potendo

fondare il suo giudizio su circostanze sulle quali le parti non hanno fondato

le loro tesi e potendo prendere in considerazione anche prove non proposte nel

processo (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 1

e 963 ad art. 417).

In

concreto, dall'istruttoria è chiaramente emerso che la lettera di licenziamento

28.

gennaio 2010 è stata consegnata all'istante nel corso del successivo mese di

febbraio 2010. Ciò è stato confermato da __________ la

quale, ancorché sentita senza delazione di giuramento, ha riferito di aver

redatto personalmente la lettera di licenziamento per tutti i dipendenti della

convenuta (lei medesima, l'istante, __________ e __________) e che questa lettera

“portava la data del 15 febbraio (circa) 2010, ma era retrodatata al 28 gennaio

2010“ (cfr. deposizione dell'11 ottobre 2010, verbali pag. 2). Anche __________

ha confermato che “nel mese di febbraio 2010 è stata data la disdetta di lavoro

a tutti i dipendenti della RE 1. Ci è stata consegnata a tutti una lettera

retrodatata…la disdetta è stata consegnata a tutti i dipendenti il medesimo

giorno” (cfr. deposizione del 14 dicembre 2010, verbali pag. 2 e 3). Ciò posto, il fatto per il primo giudice di

essersi basato su queste emergenze processuali per accogliere la richiesta dell'istante

intesa al pagamento del salario del mese di marzo 2010, ancorché formulata con

le conclusioni di causa che la convenuta non ha peraltro contestato (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Appendice

2000/2004, n. 12 e 565 ad art. 417), non può essere censurato avendo questi

agito nell'ambito dei poteri riconosciutigli dall'art. 417 cpv 1 lett. c CPC

ticinese.

Per di

più, la reclamante non ha contestato la retrodatazione della disdetta e la consegna

della medesima al lavoratore il 15 febbraio 2010, di modo che l'estensione

della domanda dell'istante anche al salario del mese di marzo 2010 non avrebbe

dovuto sorprenderla, essendo il risultato della semplice applicazione dell'art.

335c cpv. 1 CO (Favre/Munoz/Tobler,

Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n. 1.1 ad art. 335c CO). Ne discende che il reclamo, che non ha evidenziato né un'errata

applicazione del diritto e neppure un accertamento manifestamente errato dei

fatti, deve essere respinto.

5.

La

procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita salvo in

caso di temerarietà, non data in concreto (art. 115 CPC). L'opponente, che ha

presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a

un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Non si

prelevano tasse o spese per il presente giudizio. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 350.–

per ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster