16.2011.43
Conciliazione - autorizzazione ad agire - non impugnabile
8 agosto 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
16.2011.43
Data decisione, Autorità:
08.08.2011, CCC
Titolo:
Conciliazione - autorizzazione ad agire - non impugnabile
AUTORIZZAZIONE AD AGIRE
CONCILIAZIONE
art. 59 CPC
art. 106 CPC
art. 110 CPC
art. 209 CPC
art. 319 CPC
Incarto n.
16.2011.43
Lugano
8 agosto 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Bozzini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 30 giugno 2011
presentato da
RE 1
(patrocinata dall' PA 1)
contro la decisione emessa il 20 maggio 2011 dal
Giudice di pace del circolo di Vezia nella procedura di conciliazione 110-XV promossa
con istanza 25 marzo 2011 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 1° aprile 2011 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Vezia di
essere convocato per un tentativo di conciliazione nell'ambito dell'incasso di
fr. 3255.– rivendicati per lavori di carattere edile commissionati da RE 1;
che all'udienza
del 17 maggio 2011, indetta per la discussione, le parti non hanno raggiunto un'intesa;
che il 20
maggio 2011 il Giudice di pace ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad
agire ponendo a suo carico le spese della procedura di conciliazione;
che con
reclamo 30 giugno 2011 RE 1 è insorta contro la predetta decisione postulandone
l'annullamento;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
la decisione impugnata è stata comunicata il 14 aprile 2011 sicché al
procedimento di impugnazione si applica il nuovo Codice di procedura civile
svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011;
che,
contrariamente a quanto preteso dalla reclamante, con la decisione impugnata
il primo giudice non si è pronunciato sul merito delle pretese dell'istante ma
ha unicamente rilasciato a quest'ultimo la necessaria autorizzazione ad agire
ai sensi dell'art. 209 CPC;
che
simile atto non costituisce una decisione impugnabile mediante reclamo ai sensi
dell'art. 319 cpv. 1 CPC (cfr. Trezzini in: Commentario CPC 2011, n.
1 ad art. 319 pag. 1402), trattandosi essenzialmente di un presupposto
necessario all'inoltro dell'azione di merito (art. 59 CPC);
che
Fatti
i rimedi di diritto indicati dal primo giudice al dispositivo n. 3 del suo
giudizio si riferiscono unicamente alla decisione sulle spese (art. 209 cpv. 2
lett. d CPC), impugnabile a titolo indipendente mediante reclamo (art. 110 CPC;
Trezzini, op. cit., n. 2A ad art.
Considerandi
209.
pag. 939);
che pertanto
il reclamo 30 giugno 2011 si rivela d'acchito inammissibile;
che le
spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si
pone problema di ripetibili, il reclamo non avendo formato oggetto di notifica
alla controparte.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 322 CPC
decide: 1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali
di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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