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Decisione

16.2011.43

Conciliazione - autorizzazione ad agire - non impugnabile

8 agosto 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi di diritto indicati dal primo giudice al dispositivo n. 3 del suo

giudizio si riferiscono unicamente alla decisione sulle spese (art. 209 cpv. 2

lett. d CPC), impugnabile a titolo indipendente mediante reclamo (art. 110 CPC;

Trezzini, op. cit., n. 2A ad art.

Considerandi

209.

pag. 939);

che pertanto

il reclamo 30 giugno 2011 si rivela d'acchito inammissibile;

che le

spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si

pone problema di ripetibili, il reclamo non avendo formato oggetto di notifica

alla controparte.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

decide: 1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali

di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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