16.2011.44
Conciliazione - competenza territoriale - vertenza di natura contrattuale - foro del domicilio o della prestazione caratteristica - diritto di essere sentito - reclamo accolto senza notifica alla cont
3 agosto 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2011.44
Data decisione, Autorità:
03.08.2011, CCR
Titolo:
Conciliazione - competenza territoriale - vertenza di natura contrattuale - foro del domicilio o della prestazione caratteristica - diritto di essere sentito - reclamo accolto senza notifica alla controparte
COMPETENZA PER TERRITORIO
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
FORO
art. 9 CPC
art. 10 CPC
art. 31 CPC
art. 53 CPC
art. 59 CPC
art. 95 CPC
art. 106 CPC
art. 107 CPC
art. 202 CPC
art. 236 CPC
Incarto n.
16.2011.44
Lugano
3 agosto 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 24 giugno 2011
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 20 giugno 2011 dal
Giudice di pace del circolo di Capriasca nella causa promossa con istanza 8
giugno 2011 nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
l'8 giugno 2011 RE 1 ha introdotto davanti al Giudice di pace del circolo di Capriasca
un'istanza di conciliazione ai sensi dell'art. 202 CPC, chiedendo di convocare CO
1 per una conciliazione, rispettivamente di condannarlo al pagamento di fr. 932.–
oltre accessori (art. 212 CPC), rivendicati a saldo di una fattura emessa il 17
marzo 2011 per “prestazioni di consulenze legali in relazione ad una vertenza
litigiosa tra la controparte e una terza persona”;
che con
decisione 20 giugno 2011 il Giudice di pace, preso atto che il convenuto non
era domiciliato nella sua giurisdizione, ha accertato la propria incompetenza
territoriale e ha rinviato gli atti all'istante invitandolo a ripresentare l'istanza
alla giudicatura di pace competente;
che con
reclamo 24 giugno 2011 RE 1 è insorto contro il giudizio appena citato postulandone
l'annullamento, il primo giudice avendo erroneamente applicato il diritto
procedurale negando la propria competenza territoriale (art. 320 lett. a CPC);
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
la decisione impugnata è stata comunicata il 14 aprile 2011 sicché al
procedimento di impugnazione si applica il nuovo Codice di procedura civile
svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011;
che
la decisione sulla competenza territoriale rappresenta una decisione finale
quando, come in concreto, stabilisce l'incompetenza e non entra nel merito della
causa (art. 236 CPC; Trezzini in: Commentario
CPC 2011, n. 3 ad Oss. Art. 9–46 pag. 25), donde la ricevibilità del reclamo
(art. 319 CPC);
che
Fatti
il reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente accertato la propria
incompetenza territoriale senza neppure aver dato la possibilità alle parti, in
particolare a lui, di esprimersi sulla questione;
che,
soggiunge, trattandosi di una vertenza di natura contrattuale l'art. 31 CPC prevede
espressamente sia la competenza del giudice del domicilio del convenuto (foro
generale: art. 10 cpv. 1 lett. a CPC) sia quella del giudice del luogo in cui
deve essere eseguita la prestazione caratteristica;
che
in concreto, non trattandosi di una vertenza per la quale è previsto un foro
imperativo (art. 9 CPC), per potersi determinare sulla sua competenza
territoriale (art. 59 CPC), il giudice di pace avrebbe dovuto fondarsi sulle
motivazioni e conclusioni dell'istante (Trezzini,
op. cit., n. 3Ba ad art. 59 pag. 179 e 180);
che
non avendo offerto alle parti la possibilità di esprimersi, il primo giudice ha
manifestamente violato il loro diritto di essere sentite garantito dall'art. 53
cpv. 1 CPC, ciò che comporta la nullità del suo giudizio (Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 53 pag.
109);
che
l'accoglimento del reclamo impone l'annullamento della decisione impugnata e in
conseguente rinvio degli atti al primo giudice affinché proceda alla convocazione
Considerandi
delle parti (art. 202 cpv. 3 CPC);
che la
palese fondatezza del reclamo e richiamato il principio di celerità che impone ove
sia possibile una procedura semplificata, dispensa dalla notifica del reclamo alla
controparte per eventuali osservazioni (Trezzini,
op. cit., art. 322 pag. 1414);
che le
spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che,
tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente
– a ogni prelievo di spese processuali (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che RE 1
rivendica un'indennità (imprecisata) a titolo di ripetibili, ma non essendo
patrocinato da un legale potrebbe contare solo su un'indennità
“d'inconvenienza” in casi motivati (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
che
simili presupposti si ravviserebbero solo qualora la stesura del memoriale avesse
cagionato al reclamante particolari costi oppure comportato apprezzabile dispendio
di tempo o perdite di guadagno;
che tali
premesse non si riscontrano nella fattispecie, l'interessato avendo potuto redigere
il memoriale da sé, senza incontrare disagi d'ordine professionale né affrontare
esborsi di rilievo;
che,
per di più, allo Stato del Cantone Ticino possono essere addebitate le spese processuali
ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC) né il diritto cantonale prevede
una norma in proposito;
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 322 CPC
decide: 1. Il reclamo 24 giugno 2011 è accolto. La decisione 20 giugno
2011 del Giudice di pace del circolo di Capriasca è annullata e gli atti sono
rinviati al primo giudice ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano spese giudiziarie né si assegnano spese ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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