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Decisione

16.2011.44

Conciliazione - competenza territoriale - vertenza di natura contrattuale - foro del domicilio o della prestazione caratteristica - diritto di essere sentito - reclamo accolto senza notifica alla cont

3 agosto 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente accertato la propria

incompetenza territoriale senza neppure aver dato la possibilità alle parti, in

particolare a lui, di esprimersi sulla questione;

che,

soggiunge, trattandosi di una vertenza di natura contrattuale l'art. 31 CPC prevede

espressamente sia la competenza del giudice del domicilio del convenuto (foro

generale: art. 10 cpv. 1 lett. a CPC) sia quella del giudice del luogo in cui

deve essere eseguita la prestazione caratteristica;

che

in concreto, non trattandosi di una vertenza per la quale è previsto un foro

imperativo (art. 9 CPC), per potersi determinare sulla sua competenza

territoriale (art. 59 CPC), il giudice di pace avrebbe dovuto fondarsi sulle

motivazioni e conclusioni dell'istante (Trezzini,

op. cit., n. 3Ba ad art. 59 pag. 179 e 180);

che

non avendo offerto alle parti la possibilità di esprimersi, il primo giudice ha

manifestamente violato il loro diritto di essere sentite garantito dall'art. 53

cpv. 1 CPC, ciò che comporta la nullità del suo giudizio (Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 53 pag.

109);

che

l'accoglimento del reclamo impone l'annullamento della decisione impugnata e in

conseguente rinvio degli atti al primo giudice affinché proceda alla convocazione

Considerandi

delle parti (art. 202 cpv. 3 CPC);

che la

palese fondatezza del reclamo e richiamato il principio di celerità che impone ove

sia possibile una procedura semplificata, dispensa dalla notifica del reclamo alla

controparte per eventuali osservazioni (Trezzini,

op. cit., art. 322 pag. 1414);

che le

spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che,

tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente

– a ogni prelievo di spese processuali (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che RE 1

rivendica un'indennità (imprecisata) a titolo di ripetibili, ma non essendo

patrocinato da un legale potrebbe contare solo su un'indennità

“d'inconvenienza” in casi motivati (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);

che

simili presupposti si ravviserebbero solo qualora la stesura del memoriale avesse

cagionato al reclamante particolari costi oppure comportato apprezzabile dispendio

di tempo o perdite di guadagno;

che tali

premesse non si riscontrano nella fattispecie, l'interessato avendo potuto redigere

il memoriale da sé, senza incontrare disagi d'ordine professionale né affrontare

esborsi di rilievo;

che,

per di più, allo Stato del Cantone Ticino possono essere addebitate le spese processuali

ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC) né il diritto cantonale prevede

una norma in proposito;

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

decide: 1. Il reclamo 24 giugno 2011 è accolto. La decisione 20 giugno

2011 del Giudice di pace del circolo di Capriasca è annullata e gli atti sono

rinviati al primo giudice ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano spese giudiziarie né si assegnano spese ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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