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Decisione

16.2011.45

Rigetto dell'opposizione - richiesta di giudizio con la domanda di conciliazione - rilascio autorizzazione ad agire esclude giudizio dell'autorità di conciliazione

22 novembre 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1 il 29 aprile 2011;

che

al riguardo, nella decisione impugnata il primo giudice si è riferito all'art.

212 CPC;

che

secondo tale disposizione se l'attore ne fa richiesta, l'autorità di

conciliazione può giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un

valore litigioso fino a fr. 2000.–;

che

in concreto, né nell'istanza del 29 aprile 2011, né nel verbale d'udienza del

25 maggio 2011 vi è un accenno a una richiesta di decisione in tale senso

formulata dall'istante;

che,

per di più, il Giudice di pace aveva già rilasciato l'autorizzazione ad agire,

condizione di ricevibilità per una successiva

azione

(art. 244 cpv. 3 lett. b CPC);

che,

Considerandi

quindi, come autorità di conciliazione il Giudice di pace non poteva più

statuire nel merito della controversia, tanto meno se si pensa che l'attore ha

introdotto, il 26 maggio 2011, un'azione semplificata sulla base dell'art. 240

CPC;

che

in tali circostanze la decisione deve essere annullata;

che,

invero, l'istanza del 26 maggio 2011 non adempie manifestamente i requisiti

dell'art. 244 CPC;

che

rinviando gli atti al Giudice di pace, questi assegnerà a CO 1 un breve termine

per sanare l'istanza, dopo di ché seguirà la procedura semplificata degli art.

245.

segg. CPC;

che

vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio

impugnato, non si prelevano spese giudiziarie;

che,

in merito alle ripetibili, la reclamante ottiene causa vinta sul principio, ma

non sul formale accertamento chiesto alla Camera circa l’inesistenza di una sua

responsabilità;

che,

quindi, equitativamente appare giusto compensare le ripetibili.

Dispositivo

per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è accolto nel senso che la decisione 22 giugno 2011 del Giudice

di pace supplente del circolo di Bellinzona è annullata e gli atti ritornati al

primo giudice per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

2. Non si

riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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