16.2011.45
Rigetto dell'opposizione - richiesta di giudizio con la domanda di conciliazione - rilascio autorizzazione ad agire esclude giudizio dell'autorità di conciliazione
22 novembre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2011.45
Data decisione, Autorità:
22.11.2011, CCR
Titolo:
Rigetto dell'opposizione - richiesta di giudizio con la domanda di conciliazione - rilascio autorizzazione ad agire esclude giudizio dell'autorità di conciliazione
AUTORIZZAZIONE AD AGIRE
CONCILIAZIONE E PROCEDURA
art. 212 CPC
art. 240 CPC
art. 244 CPC
art. 245 CPC
art. 326 cpv. 1 CPC
Incarto n.
16.2011.45
Lugano
22 novembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 11 luglio 2011
presentato da
RE 1
(patrocinata dall' PA 1)
contro la sentenza emessa il 22 giugno 2011 dal
Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona nella causa n. 31-O-11 (rigetto
dell’opposizione) promossa con istanza 29 aprile 2011 da
CO 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
CO 1 ha lavorato alle dipendenze del dott. med. CO 1 quale assistente di studio
medico dal 17 agosto 2009 all'8 ottobre 2010;
che in
una lettera del 15 ottobre 2010 il datore di lavoro ha chiesto alla ex dipendente
di reintegrare nella cassa dello studio fr. 101.80 e le ha chiesto
informazioni sul danneggiamento di alcune lastre Rx mentre il 3 dicembre 2010
egli ha preteso il pagamento dalla stessa di complessivi fr. 582.– (fr. 480.20
per il danneggiamento delle lastre e fr. 101.80 per un ammanco di cassa);
che viste
le resistenze di RE 1, CO 1 le ha fatto notificare il PE n. __________dell'UEF
di Bellinzona, al quale l'escussa ha interposto opposizione:
che “con
istanza di rigetto dell'opposizione” del 29 aprile 2011RI 1CO 1 al Giudice di
pace del circolo di Bellinzona per ottenere il pagamento del citato importo;
che il Giudice
di pace, trattata la richiesta come istanza di conciliazione, ha citato le
parti all'udienza del 25 maggio 2011, alla quale è comparso unicamente l'istante;
che,
preso atto della mancata intesa, il Giudice di pace ha rilasciato quello stesso
giorno all'istante l'autorizzazione ad agire;
che con “richiesta
di azione semplificata (art. 240 CPC)” del 26 maggio 2001 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace “la prosecuzione della procedura”;
che con
decisione del 22 giugno 2011 il Giudice di pace, accertato che la convenuta,
assente alla discussione, non aveva contestato la pretesa dell'istante, l'ha condannata
al pagamento di fr. 582.– oltre interessi e spese;
che con reclamo
11 luglio 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento
e l'accertamento secondo cui essa non era responsabile dell'ammanco di cassa e
del danneggiamento delle lastre Rx;
che nelle
sue osservazioni del 25 luglio 2011 l'istante ha proposto il rigetto del reclamo;
e considerando
in diritto: che
la documentazione prodotta con il reclamo e con le osservazioni (e non davanti
al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di
addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che,
nella fattispecie, il giudice di pace ha statuito sull'istanza presentata da CO
Fatti
1 il 29 aprile 2011;
che
al riguardo, nella decisione impugnata il primo giudice si è riferito all'art.
212 CPC;
che
secondo tale disposizione se l'attore ne fa richiesta, l'autorità di
conciliazione può giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un
valore litigioso fino a fr. 2000.–;
che
in concreto, né nell'istanza del 29 aprile 2011, né nel verbale d'udienza del
25 maggio 2011 vi è un accenno a una richiesta di decisione in tale senso
formulata dall'istante;
che,
per di più, il Giudice di pace aveva già rilasciato l'autorizzazione ad agire,
condizione di ricevibilità per una successiva
azione
(art. 244 cpv. 3 lett. b CPC);
che,
Considerandi
quindi, come autorità di conciliazione il Giudice di pace non poteva più
statuire nel merito della controversia, tanto meno se si pensa che l'attore ha
introdotto, il 26 maggio 2011, un'azione semplificata sulla base dell'art. 240
CPC;
che
in tali circostanze la decisione deve essere annullata;
che,
invero, l'istanza del 26 maggio 2011 non adempie manifestamente i requisiti
dell'art. 244 CPC;
che
rinviando gli atti al Giudice di pace, questi assegnerà a CO 1 un breve termine
per sanare l'istanza, dopo di ché seguirà la procedura semplificata degli art.
245.
segg. CPC;
che
vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio
impugnato, non si prelevano spese giudiziarie;
che,
in merito alle ripetibili, la reclamante ottiene causa vinta sul principio, ma
non sul formale accertamento chiesto alla Camera circa l’inesistenza di una sua
responsabilità;
che,
quindi, equitativamente appare giusto compensare le ripetibili.
Dispositivo
per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è accolto nel senso che la decisione 22 giugno 2011 del Giudice
di pace supplente del circolo di Bellinzona è annullata e gli atti ritornati al
primo giudice per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
2. Non si
riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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