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Decisione

16.2011.46

Espulsione del conduttore - stralcio per mancato versamento dell'anticipo

19 settembre 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2011.46

Data decisione, Autorità:

19.09.2011, CCR

Titolo:

Espulsione del conduttore - stralcio per mancato versamento dell'anticipo

ANTICIPO DELLE SPESE

STRALCIO

art. 98 CPC

art. 101 cpv. 3 CPC

art. 106 CPC

art. 107 CPC

art. 148 CPC

Incarto n.

16.2011.46

Lugano

19 settembre

2011/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 8 luglio 2011

presentato da

RE 1

contro la sentenza emessa il 4 luglio 2011 dal

Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa n. SO.2011.338

(espulsione del conduttore) promossa con istanza 8 giugno 2011 da

CO 1;

premesso

che in esito a un'istanza dell'8 giugno 2011 presentata da CO 1, con decisione 4

luglio 2011 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato a RE 1

e __________ di liberare immediatamente l'appartamento in Via __________ a __________

di proprietà dell'istante;

preso

atto che con reclamo 8 luglio 2011, al quale è stato concesso effetto sospensivo

con decreto 25 luglio 2011 del presidente di questa Camera, RE 1 è insorto

contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento;

rammentato

che il 26 luglio 2011 il reclamante è stato invitato a depositare entro l'11

agosto 2011, a garanzia delle spese processuali presumibili (art. 98 CPC), la

Considerandi

somma di fr. 150.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello,

introiti agiti;

ricordato che dopo la scadenza infruttuosa del termine appena

citato, RE 1 è stato nuovamente invitato a depositare il medesimo importo entro

il 24 agosto 2011 con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, la

Camera non sarebbe entrata nel merito del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC);

constatato che entro la scadenza fissata non

è intervenuto versamento di sorta, né il reclamante consta

avere chiesto – per

ipotesi –

una restituzione del termine (art. 148 CPC);

ritenuto

che in tali circostanze il reclamo sfugge a qualsiasi esame;

osservato

che con l'emanazione del presente decreto decade l'effetto sospensivo concesso

al reclamo il 25 luglio 2011;

considerato

che di regola le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC), ma nel caso specifico si può eccezionalmente

rinunciare a ogni prelievo, gli oneri amministrativi d'incasso vanificando in

pratica ogni tornaconto per l'erario pubblico (art. 107

cpv. 1 lett. f CPC);

stabilito

che non si pone problema di ripetibili alla

controparte alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;

decide: 1. Il reclamo è stralciato dai ruoli per

mancato versamento dell'anti-cipo.

2.

Non

si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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