16.2011.46
Espulsione del conduttore - stralcio per mancato versamento dell'anticipo
19 settembre 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2011.46
Data decisione, Autorità:
19.09.2011, CCR
Titolo:
Espulsione del conduttore - stralcio per mancato versamento dell'anticipo
ANTICIPO DELLE SPESE
STRALCIO
art. 98 CPC
art. 101 cpv. 3 CPC
art. 106 CPC
art. 107 CPC
art. 148 CPC
Incarto n.
16.2011.46
Lugano
19 settembre
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 8 luglio 2011
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 4 luglio 2011 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa n. SO.2011.338
(espulsione del conduttore) promossa con istanza 8 giugno 2011 da
CO 1;
premesso
che in esito a un'istanza dell'8 giugno 2011 presentata da CO 1, con decisione 4
luglio 2011 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato a RE 1
e __________ di liberare immediatamente l'appartamento in Via __________ a __________
di proprietà dell'istante;
preso
atto che con reclamo 8 luglio 2011, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 25 luglio 2011 del presidente di questa Camera, RE 1 è insorto
contro il predetto giudizio chiedendone l'annullamento;
rammentato
che il 26 luglio 2011 il reclamante è stato invitato a depositare entro l'11
agosto 2011, a garanzia delle spese processuali presumibili (art. 98 CPC), la
Considerandi
somma di fr. 150.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello,
introiti agiti;
ricordato che dopo la scadenza infruttuosa del termine appena
citato, RE 1 è stato nuovamente invitato a depositare il medesimo importo entro
il 24 agosto 2011 con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, la
Camera non sarebbe entrata nel merito del reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC);
constatato che entro la scadenza fissata non
è intervenuto versamento di sorta, né il reclamante consta
avere chiesto – per
ipotesi –
una restituzione del termine (art. 148 CPC);
ritenuto
che in tali circostanze il reclamo sfugge a qualsiasi esame;
osservato
che con l'emanazione del presente decreto decade l'effetto sospensivo concesso
al reclamo il 25 luglio 2011;
considerato
che di regola le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC), ma nel caso specifico si può eccezionalmente
rinunciare a ogni prelievo, gli oneri amministrativi d'incasso vanificando in
pratica ogni tornaconto per l'erario pubblico (art. 107
cpv. 1 lett. f CPC);
stabilito
che non si pone problema di ripetibili alla
controparte alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;
decide: 1. Il reclamo è stralciato dai ruoli per
mancato versamento dell'anti-cipo.
2.
Non
si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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