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Decisione

16.2011.47

Contratto di lavoro - disdetta - salario durante la malattia - AG per spese di patrocinio - indigenza - calcolo dell'indennità del patrocinatore in assenza della nota professionale

14 maggio 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti ed erroneamente applicato il diritto, riconoscendole il salario nella

misura ridotta dell'80% dal 15 febbraio 2010, anziché del 100% dal 3 febbraio

al 31 dicembre 2010, e applicandole un periodo di attesa di tre giorni anziché

di due. Essa contesta altresì l'addebito di ripetibili in favore di controparte.

Nelle sue osservazioni del 16 agosto 2011 CO 1 ha proposto il rigetto del reclamo.

Considerato

in diritto: 1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata

applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel

senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione

impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di

cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del

primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,

attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha

emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento

serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.

2).

Considerandi

2.

Nella

fattispecie non è più litigioso il fatto che il contratto di lavoro sia stato

disdetto dalla convenuta il 15 febbraio 2010 durante un periodo di inabilità

lavorativa della lavoratrice, iniziato il 1° febbraio e concluso il 31 dicembre

2010, data per la quale le parti hanno pure sciolto consensualmente il loro

rapporto di lavoro. Litigiose sono le indennità di malattia riconosciute dal

primo giudice alla lavoratrice.

a) L'art.

324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa

di lavorare per malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo

limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in

natura, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato

per più di tre mesi. La durata del pagamento del salario dipende dalla durata

del rapporto di lavoro. Se un tempo più lungo non è stato convenuto o stabilito

per contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro deve pagare,

nel primo anno di servizio, il salario per almeno tre settimane e poi, per un

tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le

circostanze particolari (art. 324a cpv. 2 CO). L'art.

324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base

legale mediante un accordo scritto, un contratto normale o un contratto collettivo

che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore. Si tratta di

regola di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di

lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa

riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di

lavoro procede al versamento (Aubert

in: Commentaire romand, CO I; n. 50 ad art. 324a CO).

b) Per quanto attiene al periodo di carenza durante il quale non è

prevista nessuna remunerazione, il Pretore ha accertato che il contratto

prevedeva una retribuzione al 100% dopo un periodo di attesa di tre giorni. In

realtà, dal contratto di lavoro sottoscritto dalle parti si evince che

l'assenza per malattia sarebbe stata “retribuita al 100% dal 3 giorno” (cfr.

doc. A). Ciò premesso l'interpretazione del primo giudice appare manifestamente

errata giacché la perdita di guadagno va intesa retribuita a partire dal terzo

giorno (in concreto dal 3 febbraio 2010), ovvero dopo un periodo di attesa di

due giorni. In questo senso il reclamo deve quindi essere accolto con il

conseguente riconoscimento alla lavoratrice di un ulteriore giorno di salario

al 100% pari a fr. 126.40 lordi (cfr. sentenza consid. 10).

c) In

merito all'entità del salario dopo il periodo di carenza, per il Pretore le

parti avevano pattuito una copertura al 100% fra il 4° e il 14° giorno di

malattia e una copertura all'80% dal 15° giorno per 730 giorni. Ora, come si è

visto, il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti prevedeva una

retribuzione al 100% a partire dal 3º giorno (cfr. doc. A). D'altro canto, come ricordato dal primo

giudice, il datore di lavoro aveva stipulato con la __________ una polizza assicurativa

che prevedeva indennità giornaliere all'80% per 730 giorni, dedotto un periodo

di attesa di 14 giorni (condizioni generali della polizza n. 44.007.168, in richiami II).

Ora,

la deroga al regime di base (sopra consid. a) deve essere pattuita in forma

scritta. Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del

lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale,

quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la

durata delle prestazioni e, se del caso, la durata del periodo di attesa. Ove

il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di

malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi

assicurativi; per il resto può rinviare alla condizioni generali di

assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF

135.

III 647 in alto; 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti

dottrinali).

d) Nella

fattispecie, come si è detto, il contratto prevedeva unicamente che la malattia

fosse retribuita al 100%, senza che vi fosse un accenno, quanto meno alle

condizioni generali, alla copertura assicurativa della __________. E siccome il

datore di lavoro non può opporre al dipendente una copertura assicurativa della

quale questi è all'oscuro non essendovene alcun accenno nel contratto di lavoro,

come in concreto, non si può ritenere che vi fosse un accordo ai sensi dell'art.

324a cpv. 4 CO con la conseguenza che l'art. 324a cpv. da 1 a 3 CO ritrova la sua applicabilità (Streiff/von

Kaenel,

Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 285 ad art. 324a/b CO; Aubert, op. cit., n. 63

ad art. 324a CO; Wyler, Droit du

travail, 2ª edizione, pag. 233).

Ora,

nella misura in cui il contratto di lavoro non stabilisce la durata dell'obbligo

di remunerazione del 100% del salario durante la malattia, ed è impensabile che

il datore di lavoro si fosse assunto un tale onere sine die anche perché

il salario durante la malattia ha quale scopo quello di supplire alla perdita

di guadagno per una durata limitata (DTF 131 V 298), la lavoratrice aveva

diritto di percepire il salario integrale per tre settimane (art. 324a cpv.

2.

CO) ovvero dal 3 al 23 febbraio 2010 (pari a fr. 126.40 lordi per 20 giorni

per un totale di fr. 2528.– lordi, il 3 febbraio 2010 essendo già stato considerato

come dal precedente consid. b), dedotti fr. 199.45 percepiti direttamente dalla

__________ per i giorni dal 22 al 23 febbraio 2010 (cfr. doc. H), con un saldo

a suo favore di fr. 2328.25 lordi. Ne discende che riconoscendo all'istante il

salario ridotto dell'80% per il periodo dal 15 al 23 febbraio 2010, il primo giudice

è incorso in un'errata applicazione del diritto. Il reclamo va dunque

parzialmente accolto su questo punto.

3.

Accogliendo

parzialmente il reclamo e ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 2

lett. b CPC, la decisione impugnata deve essere riformata con

il conseguente accoglimento dell'istanza nella misura di: fr. 974.15 lordi per

vacanze non godute (cfr. sentenza consid. 13e non impugnato), fr. 126.40 lordi

per il 3 febbraio 2010 e fr. 2328.25 lordi per il periodo dal 4 al 23 febbraio

2010.

Per quanto attiene alle indennità di malattia di fr. 698.– netti percepite

direttamente dalla convenuta dalla __________ per il periodo dal 15 al 21

febbraio 2010 (cfr. sentenza consid. 11 e 12), le stesse non possono essere

riversate alla dipendente ritenuto che per lo stesso periodo le è stato riconosciuto

il salario al 100% a carico della datrice di lavoro.

Su detti

importi sono dovuti gli interessi di mora del 5% dalla data di esigibilità dei

rispettivi crediti dell'istante.

4.

La

procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita salvo in

caso di temerarietà, non data in concreto (art. 115 CPC). Per quanto attiene

alle ripetibili, le stesse vanno ripartite in proporzione al rispettivo grado

di soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC) che per entrambe le sedi può

essere calcolato in ragione in metà ciascuno, donde la loro compensazione.

5.

Per

quanto attiene alla domanda di assistenza giudiziaria formulata dalla reclamante,

limitatamente alle spese di patrocinio, l'art. 117 CPC concede il diritto al

gratuito patrocinio a chiunque è sprovvisto dei mezzi necessari e la cui

domanda non appaia priva di probabilità di successo. In concreto, visto l'esito

del reclamo rimane da verificare il requisito dell'indigenza, che è dato quando

la persona non è in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza)

alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno personale e

quello della famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5.1, 128 I 225 consid. 2.5.1).

Siccome la situazione finanziaria determinante è quella del richiedente al

momento della presentazione della sua domanda di gratuito patrocinio (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 117

pag. 466), nella fattispecie ci si può senz'altro riferire alla valutazione

effettuata dal primo giudice che tien conto della situazione finanziaria della

reclamante pochi giorni prima della sua domanda. La domanda può essere accolta

anche in questa sede.

Per quel

che è dell'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, in mancanza di

una nota professionale (che incombeva all'avvocata produrre: sentenza del

Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gen­naio 2012, consid. 9.3), occorre

procedere per apprezzamento. In concreto la legale ha redatto il memoriale di

reclamo (6 pagine di testo). Considerate anche le altre probabili prestazioni

(colloqui con la cliente, telefonate, ecc.), un avvocato diligente e speditivo

avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento del mandato una mezza giornata

di lavoro (retribuita a fr. 180.– l'ora: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1),

cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA

(8%). L'indennità di patrocinio può dunque essere ragionevolmente fissata in

fr. 850.–.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata

è così riformata:

1. L’istanza è parzialmente accolta.

1.1

Di conseguenza CO 1 è condannata a pagare a RE 1:

– fr. 974.15 lordi oltre interessi

del 5% dal 1° gennaio 2011;

– fr. 2454.65 lordi oltre interessi

del 5% dal 1° marzo 2010.

§ Dal montante lordo di fr. 3428.80

andranno dedotti e riversati agli istituti previdenziali preposti gli oneri

sociali di legge.

2. e 3. Invariati.

4. Non

si prelevano né tasse né spese, compensate le ripetibili.

II. Non si

prelevano tasse o spese. Le ripetibili sono compensate.

III. L’istanza

di assistenza giudiziaria presentata da RE 1 è accolta e la stessa è ammessa al

beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'PA 1. Lo Stato del Cantone

Ticino verserà per la reclamante alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di

fr. 850.–.

IV. Notificazione

a:

–;

–;

Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative,

Torricella-Taverne (in estratto, dispositivo n. III).

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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