16.2011.47
Contratto di lavoro - disdetta - salario durante la malattia - AG per spese di patrocinio - indigenza - calcolo dell'indennità del patrocinatore in assenza della nota professionale
14 maggio 2012Italiano14 min
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Numero d'incarto:
16.2011.47
Data decisione, Autorità:
14.05.2012, CCR
Titolo:
Contratto di lavoro - disdetta - salario durante la malattia - AG per spese di patrocinio - indigenza - calcolo dell'indennità del patrocinatore in assenza della nota professionale
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRATUITO PATROCINIO
MALATTIA
SALARIO
art. 324a CO
art. 115 CPC
art. 117 CPC
art. 4 RTARRIP
art. 6 RTARRIP
Incarto n.
16.2011.47
Lugano
14 maggio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 25 luglio 2011
presentato da
RE 1
(patrocinata dall' PA 1)
contro la sentenza emessa il 14 luglio 2011 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Città nella causa DI.2010.97
(contratto di lavoro) promossa con istanza 20 maggio 2010 nei confronti di
CO 1
(patrocinata dall' PA 2);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. RE
1 è stata assunta alle dipendenze della CO 1, ditta attiva nella ricerca di
personale domestico, in qualità di “Regional Manager” dal 1° agosto 2009 con
uno stipendio mensile lordo di fr. 3500.– oltre alla tredicesima. Con scritto
28 gennaio 2010 CO 1 ha disdetto il contratto per il 28 febbraio successivo non
avendo ottenuto le necessarie autorizzazioni per poter esercitare l'attività di
collocatrice di personale domestico nel Cantone Ticino. L'11 marzo 2010 RE 1,
dopo aver eccepito la nullità della disdetta poiché notificatale il 15 febbraio
2010 durante un periodo di inabilità lavorativa, ha sollecitato il pagamento
del salario del mese di febbraio 2010, che la datrice di lavoro non le ha versato.
Dalla __________, assicuratrice della datrice di lavoro, la lavoratrice ha
percepito indennità giornaliere di malattia, pari all'80 % del salario, dal 15
febbraio al 31 dicembre 2010.
B. Con
istanza 20 maggio 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione
di Locarno Città per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria
– l'accertamento della nullità della disdetta notificatale durante la malattia
e il pagamento dello stipendio di fr. 3586.30 netti mensili oltre interessi dal
1° febbraio 2010, dedotta l'indennità di malattia incassata dalla __________. All'udienza
del 30 giugno 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di
respingere l'istanza contestando la sussistenza di un credito a favore della lavoratrice.
Essa, poi, ha contestato di avere trasmesso una disdetta nulla rilevando che il
28 gennaio 2010 la lavoratrice era abile al lavoro.
C. Statuendo
il 14 luglio 2011 il Pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle
quali ha dedotto che la lettera di licenziamento era stata retrodatata al 28
gennaio 2010 ma consegnata alla dipendente solo il 15 febbraio 2010, ha concluso alla nullità della medesima poiché notificata durante la malattia della lavoratrice
che ha avuto inizio il 1° febbraio e si è conclusa il 31 dicembre 2010, data di
scioglimento consensuale del contratto. Il primo giudice ha quindi
riconosciuto alla lavoratrice il diritto al pagamento delle vacanze non godute
nel 2010 (fr. 974.15 lordi), al pagamento del salario al 100% oltre alla
relativa tredicesima dal 4 al 14 febbraio 2010 (fr. 1390.40 lordi) e dell'80%
dal 15 febbraio al 31 dicembre 2010 (prestazione questa a carico
dell’assicuratore malattia fatto salvo l’importo di fr. 698.– netti percepito
dalla datrice di lavoro e non riversato alla dipendente). Non sono state
prelevate tasse o spese mentre l'istante, ammessa al beneficio dell'assistenza
giudiziaria, è stata tenuta a versare alla convenuta fr. 250.– per ripetibili ridotte.
D. Con
reclamo 25 luglio 2011 RE 1 è insorta contro il
predetto giudizio postulandone, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria,
l'annullamento. Essa rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato
Fatti
i fatti ed erroneamente applicato il diritto, riconoscendole il salario nella
misura ridotta dell'80% dal 15 febbraio 2010, anziché del 100% dal 3 febbraio
al 31 dicembre 2010, e applicandole un periodo di attesa di tre giorni anziché
di due. Essa contesta altresì l'addebito di ripetibili in favore di controparte.
Nelle sue osservazioni del 16 agosto 2011 CO 1 ha proposto il rigetto del reclamo.
Considerato
in diritto: 1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata
applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel
senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione
impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di
cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del
primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,
attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha
emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento
serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.
2).
Considerandi
2.
Nella
fattispecie non è più litigioso il fatto che il contratto di lavoro sia stato
disdetto dalla convenuta il 15 febbraio 2010 durante un periodo di inabilità
lavorativa della lavoratrice, iniziato il 1° febbraio e concluso il 31 dicembre
2010, data per la quale le parti hanno pure sciolto consensualmente il loro
rapporto di lavoro. Litigiose sono le indennità di malattia riconosciute dal
primo giudice alla lavoratrice.
a) L'art.
324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua colpa
di lavorare per malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo
limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in
natura, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato
per più di tre mesi. La durata del pagamento del salario dipende dalla durata
del rapporto di lavoro. Se un tempo più lungo non è stato convenuto o stabilito
per contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro deve pagare,
nel primo anno di servizio, il salario per almeno tre settimane e poi, per un
tempo adeguatamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le
circostanze particolari (art. 324a cpv. 2 CO). L'art.
324a cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base
legale mediante un accordo scritto, un contratto normale o un contratto collettivo
che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore. Si tratta di
regola di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di
lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa
riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di
lavoro procede al versamento (Aubert
in: Commentaire romand, CO I; n. 50 ad art. 324a CO).
b) Per quanto attiene al periodo di carenza durante il quale non è
prevista nessuna remunerazione, il Pretore ha accertato che il contratto
prevedeva una retribuzione al 100% dopo un periodo di attesa di tre giorni. In
realtà, dal contratto di lavoro sottoscritto dalle parti si evince che
l'assenza per malattia sarebbe stata “retribuita al 100% dal 3 giorno” (cfr.
doc. A). Ciò premesso l'interpretazione del primo giudice appare manifestamente
errata giacché la perdita di guadagno va intesa retribuita a partire dal terzo
giorno (in concreto dal 3 febbraio 2010), ovvero dopo un periodo di attesa di
due giorni. In questo senso il reclamo deve quindi essere accolto con il
conseguente riconoscimento alla lavoratrice di un ulteriore giorno di salario
al 100% pari a fr. 126.40 lordi (cfr. sentenza consid. 10).
c) In
merito all'entità del salario dopo il periodo di carenza, per il Pretore le
parti avevano pattuito una copertura al 100% fra il 4° e il 14° giorno di
malattia e una copertura all'80% dal 15° giorno per 730 giorni. Ora, come si è
visto, il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti prevedeva una
retribuzione al 100% a partire dal 3º giorno (cfr. doc. A). D'altro canto, come ricordato dal primo
giudice, il datore di lavoro aveva stipulato con la __________ una polizza assicurativa
che prevedeva indennità giornaliere all'80% per 730 giorni, dedotto un periodo
di attesa di 14 giorni (condizioni generali della polizza n. 44.007.168, in richiami II).
Ora,
la deroga al regime di base (sopra consid. a) deve essere pattuita in forma
scritta. Trattandosi di un accordo che concerne i diritti minimi del
lavoratore, esso deve menzionare i punti essenziali del regime convenzionale,
quali ad esempio la percentuale del guadagno assicurato, i rischi coperti, la
durata delle prestazioni e, se del caso, la durata del periodo di attesa. Ove
il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di
malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi
assicurativi; per il resto può rinviare alla condizioni generali di
assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF
135.
III 647 in alto; 131 III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti
dottrinali).
d) Nella
fattispecie, come si è detto, il contratto prevedeva unicamente che la malattia
fosse retribuita al 100%, senza che vi fosse un accenno, quanto meno alle
condizioni generali, alla copertura assicurativa della __________. E siccome il
datore di lavoro non può opporre al dipendente una copertura assicurativa della
quale questi è all'oscuro non essendovene alcun accenno nel contratto di lavoro,
come in concreto, non si può ritenere che vi fosse un accordo ai sensi dell'art.
324a cpv. 4 CO con la conseguenza che l'art. 324a cpv. da 1 a 3 CO ritrova la sua applicabilità (Streiff/von
Kaenel,
Arbeitsvertrag, 6ª edizione, n. 285 ad art. 324a/b CO; Aubert, op. cit., n. 63
ad art. 324a CO; Wyler, Droit du
travail, 2ª edizione, pag. 233).
Ora,
nella misura in cui il contratto di lavoro non stabilisce la durata dell'obbligo
di remunerazione del 100% del salario durante la malattia, ed è impensabile che
il datore di lavoro si fosse assunto un tale onere sine die anche perché
il salario durante la malattia ha quale scopo quello di supplire alla perdita
di guadagno per una durata limitata (DTF 131 V 298), la lavoratrice aveva
diritto di percepire il salario integrale per tre settimane (art. 324a cpv.
2.
CO) ovvero dal 3 al 23 febbraio 2010 (pari a fr. 126.40 lordi per 20 giorni
per un totale di fr. 2528.– lordi, il 3 febbraio 2010 essendo già stato considerato
come dal precedente consid. b), dedotti fr. 199.45 percepiti direttamente dalla
__________ per i giorni dal 22 al 23 febbraio 2010 (cfr. doc. H), con un saldo
a suo favore di fr. 2328.25 lordi. Ne discende che riconoscendo all'istante il
salario ridotto dell'80% per il periodo dal 15 al 23 febbraio 2010, il primo giudice
è incorso in un'errata applicazione del diritto. Il reclamo va dunque
parzialmente accolto su questo punto.
3.
Accogliendo
parzialmente il reclamo e ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 2
lett. b CPC, la decisione impugnata deve essere riformata con
il conseguente accoglimento dell'istanza nella misura di: fr. 974.15 lordi per
vacanze non godute (cfr. sentenza consid. 13e non impugnato), fr. 126.40 lordi
per il 3 febbraio 2010 e fr. 2328.25 lordi per il periodo dal 4 al 23 febbraio
2010.
Per quanto attiene alle indennità di malattia di fr. 698.– netti percepite
direttamente dalla convenuta dalla __________ per il periodo dal 15 al 21
febbraio 2010 (cfr. sentenza consid. 11 e 12), le stesse non possono essere
riversate alla dipendente ritenuto che per lo stesso periodo le è stato riconosciuto
il salario al 100% a carico della datrice di lavoro.
Su detti
importi sono dovuti gli interessi di mora del 5% dalla data di esigibilità dei
rispettivi crediti dell'istante.
4.
La
procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita salvo in
caso di temerarietà, non data in concreto (art. 115 CPC). Per quanto attiene
alle ripetibili, le stesse vanno ripartite in proporzione al rispettivo grado
di soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC) che per entrambe le sedi può
essere calcolato in ragione in metà ciascuno, donde la loro compensazione.
5.
Per
quanto attiene alla domanda di assistenza giudiziaria formulata dalla reclamante,
limitatamente alle spese di patrocinio, l'art. 117 CPC concede il diritto al
gratuito patrocinio a chiunque è sprovvisto dei mezzi necessari e la cui
domanda non appaia priva di probabilità di successo. In concreto, visto l'esito
del reclamo rimane da verificare il requisito dell'indigenza, che è dato quando
la persona non è in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza)
alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno personale e
quello della famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5.1, 128 I 225 consid. 2.5.1).
Siccome la situazione finanziaria determinante è quella del richiedente al
momento della presentazione della sua domanda di gratuito patrocinio (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 117
pag. 466), nella fattispecie ci si può senz'altro riferire alla valutazione
effettuata dal primo giudice che tien conto della situazione finanziaria della
reclamante pochi giorni prima della sua domanda. La domanda può essere accolta
anche in questa sede.
Per quel
che è dell'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, in mancanza di
una nota professionale (che incombeva all'avvocata produrre: sentenza del
Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3), occorre
procedere per apprezzamento. In concreto la legale ha redatto il memoriale di
reclamo (6 pagine di testo). Considerate anche le altre probabili prestazioni
(colloqui con la cliente, telefonate, ecc.), un avvocato diligente e speditivo
avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento del mandato una mezza giornata
di lavoro (retribuita a fr. 180.– l'ora: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa
per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1),
cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA
(8%). L'indennità di patrocinio può dunque essere ragionevolmente fissata in
fr. 850.–.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata
è così riformata:
1. L’istanza è parzialmente accolta.
1.1
Di conseguenza CO 1 è condannata a pagare a RE 1:
– fr. 974.15 lordi oltre interessi
del 5% dal 1° gennaio 2011;
– fr. 2454.65 lordi oltre interessi
del 5% dal 1° marzo 2010.
§ Dal montante lordo di fr. 3428.80
andranno dedotti e riversati agli istituti previdenziali preposti gli oneri
sociali di legge.
2. e 3. Invariati.
4. Non
si prelevano né tasse né spese, compensate le ripetibili.
II. Non si
prelevano tasse o spese. Le ripetibili sono compensate.
III. L’istanza
di assistenza giudiziaria presentata da RE 1 è accolta e la stessa è ammessa al
beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'PA 1. Lo Stato del Cantone
Ticino verserà per la reclamante alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di
fr. 850.–.
IV. Notificazione
a:
–;
–;
–
Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative,
Torricella-Taverne (in estratto, dispositivo n. III).
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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