16.2011.48
Contratto di mandato - prestazioni legali - ricevibilità del reclamo - contenuto
8 agosto 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2011.48
Data decisione, Autorità:
08.08.2011, CCC
Titolo:
Contratto di mandato - prestazioni legali - ricevibilità del reclamo - contenuto
RECLAMO
RICEVIBILITÀ DEL RECLAMO
art. 106 CPC
art. 107 CPC
art. 320 CPC
art. 321 CPC
art. 326 CPC
Incarto n.
16.2011.48
Lugano
8 agosto 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Bozzini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 26 luglio 2011
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 12 luglio 2011 dal Giudice
di pace del circolo di Locarno nella causa n. 25/2011 (contratto di mandato)
promossa con istanza 16 giugno 2011 dagli
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 21 giugno 2008 è avvenuta a Locarno una colluttazione tra RE 1 e un addetto
alla sicurezza di un esercizio pubblico che ha cagionato al primo la rottura di
un dente;
che il 17
luglio 2008 RE 1 si è rivolto agli avvocati CO 1 e CO 2 per tutelare i propri
interessi in relazione a tale episodio;
che il 25
marzo 2009 i legali, dopo avere ottenuto dai titolari dell'esercizio pubblico il
risarcimento delle spese dentistiche subite dal loro assistito ma non il
pagamento del loro intervento, hanno trasmesso al cliente una nota
professionale di complessivi fr. 1504.25;
che viste
le resistenze del cliente, i legali gli hanno fatto notificare il PE n. __________
dell'UEF di Locarno;
che
fallito il tentativo di conciliazione, con petizione del 16 giugno 2011 gli
avvocati CO 2 e CO 1 hanno convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo
di Locarno per ottenere il pagamento di fr. 1504.25 oltre interessi del 5% dal
25 marzo 2009 e il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al citato
PE;
che il 22
giugno 2011 il Giudice di pace ha notificato la petizione al convenuto assegnandogli
un termine di dieci giorni per presentare osservazioni scritte, citando nel
contempo le parti al dibattimento per l'11 luglio 2011;
che il
convenuto non ha presentato nessuna risposta scritta né ha presenziato al dibattimento;
che statuendo
il 12 luglio 2011 il Giudice di pace, accertata la conclusione di un contratto
di mandato tra le parti, ha accolto la petizione condannando il convenuto a versare
agli attori fr. 1504.25 oltre accessori e rigettando l'opposizione da questi interposta
al menzionato precetto esecutivo;
che con
reclamo 26 luglio 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che la decisione impugnata è stata comunicata il 12 luglio
Fatti
2011 sicché al procedimento di impugnazione si applica il nuovo Codice di
procedura civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011;
che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che il
reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante
non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria
opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e
dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le
ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente
insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini
in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);
che, in
concreto, il reclamante rimprovera
agli attori di non aver verbalizzato il contenuto dell'incontro avvenuto con i
titolari dell'esercizio pubblico durante il quale questi si sarebbero assunti,
Considerandi
oltre alle spese mediche, anche quelle legali;
che tale
versione dei fatti, esposta per la prima volta in questa sede, è irricevibile,
l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi
fatti, prove o eccezioni;
che per
di più le critiche sono rivolte essenzialmente all'operato degli attori senza
però pretendere che l'accertamento dei fatti operato
dal primo giudice sia manifestamente errato, ovvero insostenibile, in aperto
contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un
principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il
sentimento della giustizia e dell'equità;
che, in
tali circostanze il reclamo si rivela manifestamente irricevibile;
che di
regola le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente
– a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e
avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di ripetibili
agli attori ai quali il reclamo non è stato notificato per osservazioni;
Dispositivo
per questi motivi,
in applicazione dell'art. 322 CPC
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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