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Decisione

16.2011.48

Contratto di mandato - prestazioni legali - ricevibilità del reclamo - contenuto

8 agosto 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2011 sicché al procedimento di impugnazione si applica il nuovo Codice di

procedura civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011;

che

secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione

del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b);

che il

reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante

non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria

opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e

dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le

ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente

insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini

in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);

che, in

concreto, il reclamante rimprovera

agli attori di non aver verbalizzato il contenuto dell'incontro avvenuto con i

titolari dell'esercizio pubblico durante il quale questi si sarebbero assunti,

Considerandi

oltre alle spese mediche, anche quelle legali;

che tale

versione dei fatti, esposta per la prima volta in questa sede, è irricevibile,

l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi

fatti, prove o eccezioni;

che per

di più le critiche sono rivolte essenzialmente all'operato degli attori senza

però pretendere che l'accertamento dei fatti operato

dal primo giudice sia manifestamente errato, ovvero insostenibile, in aperto

contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un

principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il

sentimento della giustizia e dell'equità;

che, in

tali circostanze il reclamo si rivela manifestamente irricevibile;

che di

regola le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente

– a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e

avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema di ripetibili

agli attori ai quali il reclamo non è stato notificato per osservazioni;

Dispositivo

per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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