16.2011.49
Espulsione del conduttore - comodato - forma - uso oltre il termine stabilito
9 settembre 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2011.49
Data decisione, Autorità:
09.09.2011, CCR
Titolo:
Espulsione del conduttore - comodato - forma - uso oltre il termine stabilito
COMODATO
ESPULSIONE
art. 305 CO
art. 309 CO
art. 106 CPC
art. 320 CPC
Incarto n.
16.2011.49
Lugano
9 settembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 5 agosto 2011
presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 25 luglio 2011 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2011.504 (espulsione
del conduttore) promossa con istanza 30 giugno 2011 da
CO 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 3 novembre 2010 CO 1 si è aggiudicata ai pubblici incanti la particella n.
43 RFD __________, appartenente a RE 1, sulla quale è edificata una casa di abitazione;
che il 16
dicembre 2010 CO 1 ha concesso a RE 1 e a __________ l'uso dell'abitazione a
titolo di comodato fino al 31 marzo 2011;
che il 5
marzo 2011 RE 1 ha proposto a CO 1 l'acquisto del fondo, avendo nel frattempo
ottenuto una parte del finanziamento necessario;
che il 5
aprile 2011 l'istituto di credito ha di principio accettato tale proposta a condizione
di presentare concrete garanzie finanziarie per l'importo di fr. 155 000.– entro
il 29 aprile 2011;
che nonostante
varie proroghe RE 1 nulla ha presentato;
che il 30
giugno 2011 CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna per ottenere lo sfratto di RE 1;
che nelle
loro osservazioni del 10 luglio 2011 i convenuti hanno ribadito la loro intenzione
di acquistare il fondo chiedendo un'ulteriore proroga per il pagamento del
prezzo pattuito fino al 30 settembre 2011, richiesta rifiutata dall'istante con
scritto 22 luglio 2011;
che con
decisione 25 luglio 2011 il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato ai convenuti
di liberare immediatamente la particella n. 43 RFD __________;
che con reclamo
5 agosto 2011 RE 1 e __________ sono insorti contro il predetto giudizio
contestando la sussistenza di un contratto di comodato e quindi la decisione di
espulsione;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che la decisione impugnata è stata emessa il 25 luglio 2011,
sicché alla stessa si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero
entrato in vigore il 1° gennaio 2011;
che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che il
Pretore, dopo avere accertato l'esistenza di un comodato concluso per atti
concludenti e constatato la decorrenza del termine fissato per la riconsegna
dell'immobile, ha ordinato l'espulsione dei convenuti;
che i
reclamanti rimproverano al primo giudice di aver erroneamente accertato la
conclusione di un contratto di comodato dagli stessi mai accettato e tantomeno
sottoscritto;
che la
censura, peraltro mai sollevata davanti al primo giudice, i convenuti essendosi
limitati a ribadire la loro volontà di acquistare il fondo, è infondata;
che nella
fattispecie il 16 dicembre 2010 la nuova proprietaria ha concesso agli occupanti
dell'immobile la facoltà di rimanervi fino al 31 marzo 2011 a titolo di comodato
(doc. E);
che
ancorché non consta una formale accettazione della proposta, i convenuti hanno
continuato ad occupare l'abitazione di proprietà della controparte, senza
nemmeno addurre a quale titolo essi lo potessero fare gratuitamente;
che, sulla
base di tali circostanze, il Pretore senza incorrere in arbitrio poteva ammettere
la conclusione di un contratto di comodato, tanto più che questo non necessita
Fatti
di particolare forma e può essere concluso anche per atti concludenti (Higi in: Zürcher Kommentar, n. 84 e 86
ad art. 305 CO);
che l'uso
della cosa essendosi protratto oltre il termine impartito, il comodante può, se
il comodatario non provvede alla restituzione della cosa, ottenere la sua espulsione
(Schärer/ Mauren-brecher in:
Basler Kommentar, OR I, 4ª
edizione, n. 2 e 14 ad art. 309 CO; Higi,
op. cit., n. 5 e 12 ad art. 309 CO);
che il
fatto per i reclamanti di essere stati i precedenti proprietari del fondo in questione
Considerandi
non garantisce loro alcun diritto particolare, in specie quello di ottenere “un
termine adeguato per poter trovare una nuova sistemazione in altro stabile”;
che in
circostanze del genere, non potendosi ravvisare nella decisione impugnata né
un'errata applicazione del diritto e tantomeno un accertamento manifestamente
errato dei fatti, il reclamo si rivela manifestamente infondato;
che di
regola le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente
– a ogni prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e
avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di ripetibili all'istante,
alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;
Dispositivo
per questi motivi,
in applicazione dell'art. 322 CPC
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
e ;
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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