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Decisione

16.2011.49

Espulsione del conduttore - comodato - forma - uso oltre il termine stabilito

9 settembre 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di particolare forma e può essere concluso anche per atti concludenti (Higi in: Zürcher Kommentar, n. 84 e 86

ad art. 305 CO);

che l'uso

della cosa essendosi protratto oltre il termine impartito, il comodante può, se

il comodatario non provvede alla restituzione della cosa, ottenere la sua espulsione

(Schärer/ Mauren-brecher in:

Basler Kommentar, OR I, 4ª

edizione, n. 2 e 14 ad art. 309 CO; Higi,

op. cit., n. 5 e 12 ad art. 309 CO);

che il

fatto per i reclamanti di essere stati i precedenti proprietari del fondo in questione

Considerandi

non garantisce loro alcun diritto particolare, in specie quello di ottenere “un

termine adeguato per poter trovare una nuova sistemazione in altro stabile”;

che in

circostanze del genere, non potendosi ravvisare nella decisione impugnata né

un'errata applicazione del diritto e tantomeno un accertamento manifestamente

errato dei fatti, il reclamo si rivela manifestamente infondato;

che di

regola le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente

– a ogni prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e

avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema di ripetibili all'istante,

alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;

Dispositivo

per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

e ;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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