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Decisione

16.2011.5

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 marzo 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

22 dicembre 2009, pag. 15);

che la

ricorrente afferma di avere preso visione della decisione impugnata solo il 23

novembre 2010 sostenendo anche di non essere comparsa davanti al Giudice di

pace poiché ignara della convocazione;

che

dandosi notificazione irregolare di una decisione, questa non deve causare

pregiudizio al destinatario, sicché questi ha per principio diritto di

impugnare una decisione notificata irregolarmente anche dopo la scadenza del termine,

senza tuttavia poter differire a piacimento il ricorso (DTF 131 IV 187 consid.

3.1.1);

che il

termine per impugnare una decisione notificata irregolarmente decorre, in altre

parole, dal momento in cui il destinatario ha potuto rendersi conto

dell'irregolarità e rimediarvi, dando prova della diligenza richiesta dalle circostanze;

che, in

concreto, introdotto sette giorni dopo avere preso conoscenza della decisione

il ricorso può ritenersi tempestivo;

che

giusta l'art. 327 lett. e CPC ticinese, disposto che censura la violazione del

diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del

Giudice di pace o del Pretore può essere annullata se una parte non è stata

posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che

nella fattispecie con ordinanza 7 giugno 2010, indirizzata a “RI 1, __________ “

e spedita mediante invio raccomandato n. 98.00.__________, il Giudice di pace ha

citato le parti al contraddittorio del 18 agosto 2010;

che

la raccomandata destinata alla convenuta non è stata ritirata dall'interessata

e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata alla giudicatura di pace;

che,

come si è detto, la ricorrente sostiene di non aver potuto ritirare la

citazione poiché indirizzata alla sede della società in liquidazione a G__________

anziché al domicilio del liquidatore a ____________________

che

dandosi liquidazione di una persona giuridica, questa è rappresentata dal liquidatore

(cfr. art. 743 cpv. 3 CO);

che

in tali circostanze la notificazione degli atti giudiziari destinati alla

società va fatta al liquidatore;

che il

mancato invio della citazione al domicilio del liquidatore, che figura nel

Considerandi

registro di commercio, ha impedito alla convenuta di tutelare i suoi legittimi

interessi, ciò che costituisce una lesione del suo diritto di essere sentito;

che

quindi, in applicazione dell'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC ticinese secondo il

quale gli atti di procedura sono nulli se la parte contro la quale l'atto è

diretto non è stata posta in condizione di rispondere, la sentenza impugnata

dev'essere dichiarata nulla e gli atti ritornati al primo giudice affinché

proceda a un nuovo giudizio, previa regolare convocazione delle parti all'udienza

di contraddittorio;

che

la palese fondatezza del ricorso dispensa, eccezionalmente dalla sua notifica

alla controparte per eventuali osservazioni;

che

date le particolarità della fattispecie, appare equo rinunciare al prelievo di

tasse o spese in questa sede (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese), né si assegnano

ripetibili l'allestimento del rimedio non avendo causato alla ricorrente

particolare incomodo.

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione 29 novembre 2010 è accolto. Di conseguenza la sentenza

23.

agosto 2010 del Giudice di pace del circolo del Ticino è annullata e gli

atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

2.

Non si

prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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