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25 marzo 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2011.5
Data decisione, Autorità:
25.03.2011, CCC
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione - decisione di tassazione quale titolo esecutivo - notifica irregolare della decisione - società in liquidazione rappresentata da liquidatore - decorrenza del termine di ricorso - notifica citazione - diritto di essere sentito
CITAZIONE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
LIQUIDATORE
art. 743 CO
art. 29 cpv. 2 COST
art. 142 cpv. 1 let. b CPC-TI
art. 327 let. e CPC-TI
Incarto n.
16.2011.5
Lugano
25 marzo 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 29
novembre 2010 presentato da
RI 1
(rappresentata dal liquidatore)
contro la sentenza emessa il 23 agosto 2010 dal
Giudice di pace del circolo del Ticino, nella causa inc. n. 45/10 (rigetto
dell'opposizione) promossa con istanza 20 maggio 2010 dal
CO 1
(rappresentato dalla Cassa comunale);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 12 febbraio 2010 il CO 1 ha fatto notificare a RI 1 il PE n. __________ dell'UEF
di Bellinzona per l'incasso di fr. 62.15 oltre accessori, corrispondenti all'imposta
comunale 2007, oltre alla tassa di diffida e agli interessi nel frattempo
maturati, al quale l'escussa ha interposto opposizione;
che il 20
maggio 2010 il CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo del Ticino per
ottenere il rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo citato;
che all'udienza
del 18 agosto 2010, indetta per il contraddittorio, la convenuta non è comparsa;
che con
sentenza 23 agosto 2010 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido
titolo esecutivo nella decisione di tassazione, ha pronunciato il rigetto in
via definitiva dell'opposizione per l'importo di fr. 96.15;
che il 17
novembre 2010 RI 1 ha ricevuto dall'ufficio esecuzioni di Bellinzona un avviso
di pignoramento per il 10 febbraio 2011;
che il 29
novembre 2010 RI 1 si è rivolta alla Camera di esecuzione e fallimenti quale
autorità di vigilanza postulando l'annullamento della decisione del Giudice di
pace;
che con
decreto 14 gennaio 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti ha trasmesso il
ricorso a questa Camera per competenza;
e considerando
in diritto: che
la decisione impugnata è stata notificata anteriormente
al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli
art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
Fatti
22 dicembre 2009, pag. 15);
che la
ricorrente afferma di avere preso visione della decisione impugnata solo il 23
novembre 2010 sostenendo anche di non essere comparsa davanti al Giudice di
pace poiché ignara della convocazione;
che
dandosi notificazione irregolare di una decisione, questa non deve causare
pregiudizio al destinatario, sicché questi ha per principio diritto di
impugnare una decisione notificata irregolarmente anche dopo la scadenza del termine,
senza tuttavia poter differire a piacimento il ricorso (DTF 131 IV 187 consid.
3.1.1);
che il
termine per impugnare una decisione notificata irregolarmente decorre, in altre
parole, dal momento in cui il destinatario ha potuto rendersi conto
dell'irregolarità e rimediarvi, dando prova della diligenza richiesta dalle circostanze;
che, in
concreto, introdotto sette giorni dopo avere preso conoscenza della decisione
il ricorso può ritenersi tempestivo;
che
giusta l'art. 327 lett. e CPC ticinese, disposto che censura la violazione del
diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del
Giudice di pace o del Pretore può essere annullata se una parte non è stata
posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che
nella fattispecie con ordinanza 7 giugno 2010, indirizzata a “RI 1, __________ “
e spedita mediante invio raccomandato n. 98.00.__________, il Giudice di pace ha
citato le parti al contraddittorio del 18 agosto 2010;
che
la raccomandata destinata alla convenuta non è stata ritirata dall'interessata
e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata alla giudicatura di pace;
che,
come si è detto, la ricorrente sostiene di non aver potuto ritirare la
citazione poiché indirizzata alla sede della società in liquidazione a G__________
anziché al domicilio del liquidatore a ____________________
che
dandosi liquidazione di una persona giuridica, questa è rappresentata dal liquidatore
(cfr. art. 743 cpv. 3 CO);
che
in tali circostanze la notificazione degli atti giudiziari destinati alla
società va fatta al liquidatore;
che il
mancato invio della citazione al domicilio del liquidatore, che figura nel
Considerandi
registro di commercio, ha impedito alla convenuta di tutelare i suoi legittimi
interessi, ciò che costituisce una lesione del suo diritto di essere sentito;
che
quindi, in applicazione dell'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC ticinese secondo il
quale gli atti di procedura sono nulli se la parte contro la quale l'atto è
diretto non è stata posta in condizione di rispondere, la sentenza impugnata
dev'essere dichiarata nulla e gli atti ritornati al primo giudice affinché
proceda a un nuovo giudizio, previa regolare convocazione delle parti all'udienza
di contraddittorio;
che
la palese fondatezza del ricorso dispensa, eccezionalmente dalla sua notifica
alla controparte per eventuali osservazioni;
che
date le particolarità della fattispecie, appare equo rinunciare al prelievo di
tasse o spese in questa sede (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese), né si assegnano
ripetibili l'allestimento del rimedio non avendo causato alla ricorrente
particolare incomodo.
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 29 novembre 2010 è accolto. Di conseguenza la sentenza
23.
agosto 2010 del Giudice di pace del circolo del Ticino è annullata e gli
atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
2.
Non si
prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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