16.2011.50
Azione creditoria - ricevibilità del reclamo
8 novembre 2011Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2011.50
Data decisione, Autorità:
08.11.2011, CCR
Titolo:
Azione creditoria - ricevibilità del reclamo
RECLAMO
RICEVIBILITÀ DEL RECLAMO
art. 320 CPC
Incarto n.
16.2011.50
Lugano
8 novembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 8 agosto 2011
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa l'11 luglio
2011 dal Giudice di pace del circolo della Maggia nelle cause n. 11ps/11 (azioni
creditorie) promosse con separate petizioni 3 maggio 2011 dall'
CO 1
(patrocinato dall' PA 1)
e dal
CO 2
(patrocinato dall' RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
Fatti
che il 12 aprile 2010 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha decretato
il fallimento dell'impresa di costruzioni __________ SA di cui RE 1 era
amministratrice unica;
che nell'ambito
della procedura fallimentare il CO 2 ha insinuato un proprio credito di fr.
8694.85 per imposte scoperte, mentre l'arch. CO 1 ne ha insinuato uno di fr.
29 985 per prestazioni professionali svolte in favore della fallita;
che
nell'inventario relativo al fallimento di __________ SA , allestito il 10
maggio 2010, figura un credito di fr. 4500.– della fallita nei confronti di RE
1 per lavori eseguiti nella sua abitazione a __________;
che il 25
gennaio 2011 l'UEF di Cevio, amministratore del fallimento, ha ceduto al CO 2 e
all'arch. CO 1, in particolare, alcuni crediti della fallita, tra i quali
quello verso RE 1;
che con
separate petizioni 3 maggio 2011 il CO 2 e l'arch. CO 1 hanno convenuto RE 1
davanti al Giudice di pace del circolo della Maggia per ottenere il pagamento
di fr. 4500.– oltre accessori;
che all'udienza
del 21 giugno 2011, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di
respingere le azioni, sostenendo che “i crediti in oggetto non mi sono mai
stati notificati” e i lavori fatturati non sono stati eseguiti;
che le
cause sono state congiunte per l'istruttoria e il giudizio;
che con
decisione 11 luglio 2011, il Giudice di pace, ritenendo fondata la pretesa
degli istanti sulla base della documentazione agli atti, ha accolto le azioni condannando
RE 1 al pagamento agli istanti di fr. 4500.– oltre interessi;
che con
reclamo 8 agosto 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento,
il primo giudice avendo accolto l'istanza nonostante la pretesa di controparte
non sia stata “giuridicamente comprovata”;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
Considerandi
in diritto: che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che il
reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante
non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria
opinione a quella del pri-
mo
giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e dettagliata con la motivazione
della sentenza e far emergere chiaramente le ragioni per le quali la stessa dev'essere
considerata manifestamente insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art.
321.
pag. 1411);
che in concreto la reclamante, invece di indicare a questa Camera le
sue critiche alla decisione del Giudice di pace sull'applicazione di norme di
diritto o sull'accertamento dei fatti, si limita a ribadire la propria
contestazione circa la sussistenza del credito di fr. 4500.– della fallita nei
suoi confronti;
che tale contestazione, infondata, è palesemente pretestuosa;
che
infatti il credito di fr. 4500.– risulta dall'inventario allestito dall'UEF di
Cevio il 10 maggio 2010 dal quale si evince l'esistenza di un credito della
fallita nei confronti della convenuta indicato quale “fattura RE 1 (casa __________)
fr. 4500.–“ (cfr. doc. D pag. 8);
che l'inventario
è stato riconosciuto “come esatto e completo“ dalla stessa convenuta nella sua
qualità di amministratrice unica di __________ SA (cfr. doc. D pag. 17);
che,
inoltre, agli atti vi sono la fattura 31 dicembre 2007 di __________ SA alla convenuta
per “lavori diversi nella vostra casa di __________” (doc. F) e la lista
debitori da questa allestita nella quale figura il credito in questione (doc.
G);
che a
fronte di queste risultanze istruttorie, la convenuta nulla ha contrapposto se
non le sue sole e non comprovate allegazioni;
che in
tali circostanze nella conclusione del primo giudice non si ravvisa né un'errata
applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC) né un accertamento manifestamente
errato dei fatti (lett. b);
che il
reclamo deve essere respinto;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC);
che non
si pone problema di ripetibili agli istanti, ai quali il reclamo non è stato
notificato per osservazioni;
Dispositivo
per questi motivi,
in applicazione dell'art. 322 CPC
decide: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Le spese
giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Maggia.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster