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Decisione

16.2011.50

Azione creditoria - ricevibilità del reclamo

8 novembre 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

che il 12 aprile 2010 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha decretato

il fallimento dell'impresa di costruzioni __________ SA di cui RE 1 era

amministratrice unica;

che nell'ambito

della procedura fallimentare il CO 2 ha insinuato un proprio credito di fr.

8694.85 per imposte scoperte, mentre l'arch. CO 1 ne ha insinuato uno di fr.

29 985 per prestazioni professionali svolte in favore della fallita;

che

nell'inventario relativo al fallimento di __________ SA , allestito il 10

maggio 2010, figura un credito di fr. 4500.– della fallita nei confronti di RE

1 per lavori eseguiti nella sua abitazione a __________;

che il 25

gennaio 2011 l'UEF di Cevio, amministratore del fallimento, ha ceduto al CO 2 e

all'arch. CO 1, in particolare, alcuni crediti della fallita, tra i quali

quello verso RE 1;

che con

separate petizioni 3 maggio 2011 il CO 2 e l'arch. CO 1 hanno convenuto RE 1

davanti al Giudice di pace del circolo della Maggia per ottenere il pagamento

di fr. 4500.– oltre accessori;

che all'udienza

del 21 giugno 2011, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di

respingere le azioni, sostenendo che “i crediti in oggetto non mi sono mai

stati notificati” e i lavori fatturati non sono stati eseguiti;

che le

cause sono state congiunte per l'istruttoria e il giudizio;

che con

decisione 11 luglio 2011, il Giudice di pace, ritenendo fondata la pretesa

degli istanti sulla base della documentazione agli atti, ha accolto le azioni condannando

RE 1 al pagamento agli istanti di fr. 4500.– oltre interessi;

che con

reclamo 8 agosto 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento,

il primo giudice avendo accolto l'istanza nonostante la pretesa di controparte

non sia stata “giuridicamente comprovata”;

che l'atto

non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

Considerandi

in diritto: che

secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione

del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.

b);

che il

reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante

non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria

opinione a quella del pri-

mo

giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e dettagliata con la motivazione

della sentenza e far emergere chiaramente le ragioni per le quali la stessa dev'essere

considerata manifestamente insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art.

321.

pag. 1411);

che in concreto la reclamante, invece di indicare a questa Camera le

sue critiche alla decisione del Giudice di pace sull'applicazione di norme di

diritto o sull'accertamento dei fatti, si limita a ribadire la propria

contestazione circa la sussistenza del credito di fr. 4500.– della fallita nei

suoi confronti;

che tale contestazione, infondata, è palesemente pretestuosa;

che

infatti il credito di fr. 4500.– risulta dall'inventario allestito dall'UEF di

Cevio il 10 maggio 2010 dal quale si evince l'esistenza di un credito della

fallita nei confronti della convenuta indicato quale “fattura RE 1 (casa __________)

fr. 4500.–“ (cfr. doc. D pag. 8);

che l'inventario

è stato riconosciuto “come esatto e completo“ dalla stessa convenuta nella sua

qualità di amministratrice unica di __________ SA (cfr. doc. D pag. 17);

che,

inoltre, agli atti vi sono la fattura 31 dicembre 2007 di __________ SA alla convenuta

per “lavori diversi nella vostra casa di __________” (doc. F) e la lista

debitori da questa allestita nella quale figura il credito in questione (doc.

G);

che a

fronte di queste risultanze istruttorie, la convenuta nulla ha contrapposto se

non le sue sole e non comprovate allegazioni;

che in

tali circostanze nella conclusione del primo giudice non si ravvisa né un'errata

applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC) né un accertamento manifestamente

errato dei fatti (lett. b);

che il

reclamo deve essere respinto;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC);

che non

si pone problema di ripetibili agli istanti, ai quali il reclamo non è stato

notificato per osservazioni;

Dispositivo

per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

decide: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Le spese

giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Maggia.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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