16.2011.51
Contratto di compravendita - diritto di essere sentito - notifica citazione alla parte
4 ottobre 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
16.2011.51
Data decisione, Autorità:
04.10.2011, CCR
Titolo:
Contratto di compravendita - diritto di essere sentito - notifica citazione alla parte
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
art. 320 CPC
Incarto n.
16.2011.51
Lugano
4 ottobre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 26 agosto 2011
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 18 agosto 2011 dal
Giudice di pace del circolo di Locarno nella causa n. 30/2011 (contratto di
compravendita) promossa con istanza 27 giugno 2011 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 22 dicembre 2004 la ditta CO 1 ha emesso una fattura a carico della ditta RE 1 di fr. 1447.15 per la fornitura di 50 ciondoli;
che visto
il mancato pagamento della fornitura, la venditrice ha fatto notificare all'acquirente
il PE n. __________ dell'UEF di Locarno al quale l'escussa ha interposto opposizione;
che il 27 giugno 2011 CO 1ha si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Locarno chiedendo
la convocazione delle parti a un tentativo di conciliazione, così come la
condanna della ditta RE 1 al pagamento di fr. 1900.80 oltre interessi del 5
% dal 22 gennaio 2005;
che
all'udienza di conciliazione del 17 agosto 2011 l'attrice ha confermato le sue
domande mentre la convenuta non è comparsa;
che
statuendo il 18 agosto 2011 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha obbligato
la convenuta a versare all'istante fr. 1447.15 oltre interessi e
spese, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato precetto
esecutivo;
che con
reclamo del 26 agosto 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio lamentando
inesattezze nella notifica della citazione all'udienza;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
la decisione impugnata è stata emessa il 18 agosto 2011 sicché alla
stessa si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in
vigore il 1° gennaio 2011;
che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che la
ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentita giacché la
citazione all'udienza di conciliazione “non è stata recapitata all'indirizzo
ufficiale della spettabile RE 1”;
che la
censura appare manifestamente infondata sia perché la citazione in questione
risulta essere stata inviata al recapito della ditta indicato nel registro di
commercio (“presso __________, __________, __________“), per altro indicato
da RE 1 nel suo reclamo, sia perché la medesima nemmeno pretende di non aver
ricevuto la citazione, tanto meno se si pensa che la stessa non è ritornata
alla Giudicatura di pace;
che in
simili circostanze il reclamo non ha evidenziato né un'errata applicazione del
diritto (art. 320 lett. a CPC) e neppure un accertamento manifestamente errato
dei fatti (lett. b) sicché deve essere respinto;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC), mentre non si pone problema di ripetibili all'istante, alla quale il
reclamo non è stato notificato per osservazioni;
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 322 CPC
decide: 1. Il
reclamo è respinto.
Fatti
2. Le spese
giudiziarie di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione
a:
–
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
Considerandi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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