16.2011.52
Contratto di conto corrente - ricevibilità del reclamo
9 settembre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2011.52
Data decisione, Autorità:
09.09.2011, CCR
Titolo:
Contratto di conto corrente - ricevibilità del reclamo
RICEVIBILITÀ DEL RECLAMO
art. 106 CPC
art. 107 CPC
art. 320 CPC
art. 321 CPC
art. 326 CPC
Incarto n.
16.2011.52
Lugano
9 settembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 21 luglio 2011
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 26 agosto 2011 dal
Giudice di pace del circolo di __________, nella causa E11-019 (contratto di
conto corrente) promossa con istanza 24 maggio 2011 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 17 novembre 2006 RE 1 ha sottoscritto con la CO 1 un contratto per l'apertura
di un conto corrente ordinario, rilasciando procura con diritto di firma
disgiunto ad __________, con il quale si è successivamente sposata;
che al 31 dicembre 2010 il conto presentava un saldo debitore di fr. 911.28;
che visto
il mancato pagamento di tale importo, l'istituto bancario ha fatto intimare
alla cliente il PE n. __________dell'Ufficio esecuzione di Lugano, al quale
l'escussa ha interposto opposizione;
che il 24
maggio 2011 CO 1 ha adito la Giudicatura di pace del circolo di Carona
chiedendo la convocazione delle parti a un tentativo di conciliazione, così
come la condanna di RI 1al pagamento di fr. 911.28 oltre interessi del 6.75 %
dal 24 gennaio 2011 e il rigetto dell'opposizione da questa interposto al
citato PE;
che
all'udienza di conciliazione del 16 giugno 2011 l'attrice ha confermato le sue domande mentre la convenuta non è comparsa;
che
statuendo il 17 giugno 2011 il Giudice di pace ha accolto l’istanza e ha obbligato
la convenuta a versare all'istante fr. 911.30 oltre interessi del
6.75 % dal 21 gennaio 2011, rigettando per tale importo l'opposizione interposta
al citato precetto esecutivo;
che
con reclamo del 21 luglio 2011 RE 1, dopo avere giustificato la propria assenza
all'udienza non avendo potuto ritirare la relativa citazione in quanto assente
“per vacanze medicalizzate”, nel merito ha contestato di essere debitrice
dell'istante, lo scoperto essendo da ricondurre a “operazioni bancarie fatte a
mio nome e a mia insaputa da __________, mio ex marito”;
che
l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
la decisione impugnata è stata emessa il 17 giugno 2011 sicché alla
stessa si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in
vigore il 1° gennaio 2011;
che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che il
reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante
non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria
opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e
dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le
ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente
insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini
in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);
che, in
concreto, la reclamante rimprovera
all'istante di aver tutelato le operazioni bancarie effettuate dall'ex marito
falsificando la sua firma;
che a
prescindere dall'irricevibilità di tale versione dei fatti siccome esposta per
la prima volta in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC), e dal fatto che è stata la
reclamante medesima a conferire ad __________ procura sul suo conto senza pretendere
Fatti
di averla revocata, le sue critiche non sono atte a sostanziare un reclamo;
che infatti,
le censure della reclamante sono rivolte essenzialmente all'operato dell'istante
senza però pretendere che l'accertamento dei fatti
operato dal primo giudice sia manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile,
in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o
di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante
con il sentimento della giustizia e dell'equità;
Considerandi
che in
tali circostanze il reclamo si rivela manifestamente
irricevibile;
che di
regola le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente
– a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e
avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di ripetibili
all'istante alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;
Dispositivo
per questi motivi,
in applicazione dell'art. 322 CPC
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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