16.2011.54
Mandato - reclamo prolisso - termine per sanatoria - tempestività - notifica raccomandata - giacenza di 7 giorni anche in caso di diversi accordi con la posta - termine per sanare atto prolisso non è
9 gennaio 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2011.54
Data decisione, Autorità:
09.01.2012, CCR
Titolo:
Mandato - reclamo prolisso - termine per sanatoria - tempestività - notifica raccomandata - giacenza di 7 giorni anche in caso di diversi accordi con la posta - termine per sanare atto prolisso non è formalismo eccessivo
DECORRENZA DEI TERMINI
FORMALISMO ECCESSIVO
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
art. 106 CPC
art. 107 CPC
art. 132 CPC
art. 138 CPC
Incarto n.
16.2011.54
Lugano
9 gennaio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 27 agosto/8 ottobre 2011
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 24 giugno 2011 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa n. IU.1999.460
(contratto di mandato) promossa con istanza 3 novembre 1999 nei confronti di
CO 1
(patrocinato dall'
PA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
Fatti
A. Il 14 dicembre 1990 RE 1 si è rivolta al dentista CO 1 per delle cure
dentistiche e odontoiatriche, per le quali questi aveva preventivato un costo
di complessivi fr. 10 715.– per esami e radiografie vari e la
realizzazione di corone e ricostruzioni di monconi per corona, prestazioni solo
in parte richieste ed eseguite dal medico.
B. Con
istanza 3 novembre 1999 RE 1 ha convenuto il CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per
ottenere la restituzione di fr. 2315.–, corrispondenti agli acconti versati
per le cure non terminate e non eseguite a regola d'arte, oltre al pagamento di
fr. 1924.– a titolo di risarcimento danni. All'udienza
del 15 febbraio 2005, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di
respingere l'istanza sostenendo la corretta esecuzione delle sue prestazioni.
C. Statuendo
il 24 giugno 2011 il Pretore, qualificato come mandato il contratto sorto tra
le parti, ha respinto l'istanza poiché la paziente non aveva provato nessuna inadempienza
a carico del dentista.
D. Con
reclamo del 27 agosto 2011, di 67 pagine, RE 1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento. Il 9 settembre 2011 il Presidente della
Camera ha assegnato alla reclamante un termine di 20 giorni per presentare il
reclamo “in forma sintetica depurato da inutili ripetizioni”. L'8 ottobre 2011 RE
1 ha prodotto un nuovo esemplare del reclamo di 49 pagine. L'atto non è stato oggetto
di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. La
decisione impugnata è stata emessa il 24 giugno 2011 sicché alla stessa
si applica il Codice di diritto processuale civile svizzero entrato in vigore
il 1° gennaio 2011.
2.
Ora,
come si è detto, il 9 settembre 2011 il Presidente di questa Camera, accertato
come il reclamo presentato il 27 agosto 2011 contava 67 pagine a fronte di un
valore litigioso di complessivi fr. 4239.– e di una fattispecie non particolarmente
complessa, ha assegnato alla reclamante un termine di 20 giorni per riproporlo
in forma sintetica, depurato da inutili ripetizioni e richiami a norme di legge
abrogate. L'8 ottobre 2011 la reclamante ha fatto pervenire alla Camera un nuovo
allegato di 49 pagine. Ora, a prescindere dal fatto di sapere se tale versione sia
nuovamente un atto prolisso non solo per il numero delle pagine ma anche rispetto
alla complessità della fattispecie litigiosa, alla pertinenza degli argomenti
addotti e alla ripetitività della loro esposizione (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 132 pag. 560;
Oberhammer in: Kurzkommentar ZPO, 2010,
n. 15 ad art. 132 CPC), va esaminata la tempestività dell'atto.
a) Nella
nuova versione del reclamo, RE 1 ha indicato di avere ritirato la raccomandata
contenente l'ordinanza del 9 settembre 2011 il 21 settembre successivo. Dall'estratto
“Track & Trace”relativo all'invio raccomandato n. __________
(assegnazione del termine per la sanatoria del 9 settembre 2011 di questa
Camera), risulta per contro quale data di notifica quella del 20 settembre 2011
alle ore 16.36 all'ufficio postale di __________. Invitata ad esprimersi su
tali discrepanze, la reclamante ha confermato di avere ritirato la raccomandata
il 21 settembre 2011, indicando di essere a conoscenza del fatto che il termine
di giacenza scadeva il 20 settembre ma di avere dato ordine al buralista postale
di trattenere le raccomandate ancora un paio di giorni dopo la scadenza del
termine, perciò il buralista ha indicato la data di scadenza della raccomandata
anziché la data di ritiro così come successo anche in passato (lettera del 2
novembre 2011). Ora, in definitiva, la questione di sapere in quale data la reclamante
abbia ricevuto la nota ordinanza può rimanere indecisa.
b) Secondo
l'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC l'invio postale raccomandato è considerato
notificato, anche se non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna
infruttuoso sempre che il destinatario doveva aspettarsi una notificazione,
ovvero se era parte a una procedura in corso. Il termine di sette giorni
decorre dal giorno successivo a quello in cui è avvenuto il tentativo di
consegna infruttuoso (Trezzini,
op. cit., art. 138 pag. 583; Bohnet in:
Code de procédure civile commenté, 2011, n. 25 ad art. 138 CPC; sentenza del
Tribunale federale 4A.74/2011 del 2 maggio 2011 consid. 3). Tale termine non è
prolungato neppure se la posta conserva l'invio per un periodo più lungo (DTF
127.
I 34 consid. 2b.; sentenza 2C_404/2008 del 30 maggio 2008);
c) Nella
fattispecie il plico raccomandato contenente la nota ordinanza è stato spedito
il 9 settembre 2011 ed è giunto all'Ufficio postale di __________ il 13 settembre
2011.
(cfr. estratto “Track & Trace”del 10 ottobre 2010 relativo all'invio
raccomandato n. __________). Il periodo di sette giorni di cui all'art. 138
cpv. 2 lett. a CPC è quindi venuto a scadere il 20 settembre 2011. Ora, il
termine di venti giorni per emendare il proprio reclamo ha cominciato a
decorrere il 21 settembre, ovvero il giorno successivo al settimo giorno dopo
il primo tentativo di consegna, ed è scaduto il 10 ottobre 2011. In tali circostanze la nuova versione del reclamo, datata 8 ottobre ma spedita l'11
ottobre 2011 (cfr. timbro postale), è quindi tardiva.
d) Poco
importa che la reclamante abbia potuto ritirare l'invio anche dopo la decorrenza
del termine di giacenza, giacché essa disconosce di dover sopportare le
conseguenze dell'ordine da lei impartito di far trattenere la posta, posto che altrimenti
un ricorrente potrebbe differire a suo piacimento i termini fissatigli (DTF 134
V 49 consid. 4 e rinvii; RtiD II-2009 n. 29). Ne discende che in mancanza
della sanatoria dell'atto entro il termine fissato dal giudice, il reclamo del
27.
agosto 2011 deve esser considerato come non presentato (art. 132 cpv. 1 CPC
su rinvio del cpv. 2);
e) Tale
conclusione non configura un formalismo eccessivo poiché l'ossequio dei termini
è fondamentale per una buona gestione delle procedure giudiziarie (DTF 133 V
405.
consid. 3.3; 104 Ia 5 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 9C_923/2009
del 10 maggio 2010 consid. 4.4.1). Del resto, la reclamante era stata espressamente
avvisata del contenuto dell'art. 132 cpv. 1 CPC. Né RE 1 ha contestato il carattere prolisso del suo reclamo e la facoltà del giudice di chiederne l'abbreviazione,
facoltà peraltro espressamente prevista dall'art. 132 cpv. 2 CPC e il cui scopo
è quello di permettere al giudice e alla controparte di chinarsi solo sugli
aspetti rilevanti e determinanti della vertenza (Bornatico in: Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
2010, op. cit., n. 29 ad art. 132 CPC; Kumschick
in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO),
2010, n. 10 ad art. 132 CPC).
3.
Le spese
giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tuttavia, le
circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni
prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo
agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si
pone problema di ripetibili al convenuto al quale il reclamo non è stato
notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si
prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili
3. Intimazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere
pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o
almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di
locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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