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Decisione

16.2011.55

Contratto di carta di credito - reclamo contro proposta di giudizio - notifica raccomandata - reclamo tardivo - proposta di giudizio definitiva

4 ottobre 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2011 (inc. 16.2011.__________ e 16. 2011.__________), si giustifica di non

ritrasmettere l'atto al giudice di pace giacché esso si tradurrebbe in un vuoto

esercizio di giurisdizione;

che,

nella fattispecie, la proposta di giudizio è stata spedita alla convenuta con

invio raccomandato 16 giugno 2011 e, non essendo stata ritirata, scaduto il

periodo di giacenza è stata ritornata al mittente (‹www. posta.ch/ trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________);

che un

atto giudiziario intimato per raccomandata si ritiene

notificato

al momento della consegna al suo destinatario oppure, in caso di invio non

ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che

Considerandi

il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 2 CPC);

che

siccome il termine di sette giorni decorre dal giorno successivo a quello del

tentativo di consegna infruttuoso (17 giugno 2011; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 138 pag. 582), il

termine di 20 giorni per comunicare il rifiuto della proposta di giudizio ai

sensi dell'art. 211 cpv. 1 CPC, ha iniziato a decorrere il 25 giugno 2011 ed è

scaduto il 14 luglio 2011;

che

pertanto il rifiuto della convenuta, manifestato il 21 luglio 2011, è tardivo e

la proposta di giudizio contestata è divenuta definitiva ed è passata in

giudicato (Trezzini in:

Commentario CPC 2011, art. 211 pag. 946 seg.);

che,

vista la particolarità della fattispecie, si giustifica di rinunciare al

prelievo di spese processuali, né è il caso di attribuire ripetibili, il

memoriale non essendo stato intimato alla controparte;

Dispositivo

per questi motivi,

decide: 1. Il rifiuto della proposta di giudizio formulata il 16 giugno 2011

dal Giudice di pace del circolo di Carona è irricevibile poiché tardivo.

2. Non

si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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