16.2011.55
Contratto di carta di credito - reclamo contro proposta di giudizio - notifica raccomandata - reclamo tardivo - proposta di giudizio definitiva
4 ottobre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
16.2011.55
Data decisione, Autorità:
04.10.2011, CCR
Titolo:
Contratto di carta di credito - reclamo contro proposta di giudizio - notifica raccomandata - reclamo tardivo - proposta di giudizio definitiva
CONCILIAZIONE E PROCEDURA
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
TEMPESTIVITÀ
art. 138 CPC
art. 211 CPC
Incarto n.
16.2011.55
Lugano
4 ottobre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul rifiuto 21 luglio 2011
presentato da
RE 1
contro la proposta di giudizio formulata il 17
giugno 2011 dal Giudice di pace del circolo di Carona nella causa n. E11-020
(contratto di carta di credito) promossa con istanza 24 maggio 2011 dalla
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che RE 1 ha sottoscritto con CO 1 una domanda di rilascio di una
carta di credito VISA n. __________;
che dall'utilizzo
della citata carta di credito è risultato uno scoperto di fr. 3179.15 oltre
interessi del 15% dal 4 maggio 2010, per l'incasso dei quali CO 1 ha fatto notificare alla cliente il PE n. __________ dell'UE di Lugano, al quale l'escussa ha interposto
opposizione;
che il 24
maggio 2011 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Carona
chiedendo di convocare le parti a un tentativo di conciliazione e di formulare,
nel caso di mancata conciliazione, una proposta di giudizio volta alla condanna
di RI 1al pagamento di fr. 3179.15 oltre interessi così come il rigetto dell'opposizione
al citato precetto esecutivo;
che
all'udienza del 16 giugno 2011 l'attrice ha confermato le sue domande mentre la
convenuta non è comparsa;
che
il 17 giugno 2011 il Giudice di pace ha sottoposto alle parti una proposta di
giudizio nel senso dell'accoglimento dell'istanza, con l'avvertenza che nel
caso di mancato rifiuto entro 20 giorni dalla comunicazione scritta, la proposta
sarebbe stata considerata accettata con effetti di decisione passata in
giudicato;
che
il 21 luglio 2011 RE 1 ha comunicato al giudice di pace di rifiutare la proposta
di giudizio;
che
il giudice di pace, considerato come lo scritto contenesse altresì una dichiarazione
di reclamo contro altre due decisioni da lui emesse nel frattempo, ha trasmesso
l'atto a questa Camera;
e
in diritto: che
la proposta di giudizio in esame è stata pronunciata il 17 giugno 2011 sicché
alla stessa si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in
vigore il 1° gennaio 2011;
che il
rifiuto di una proposta di giudizio deve essere indirizzato all'autorità di
conciliazione, ovvero in concreto al Giudice di pace del circolo di Carona;
che,
nondimeno, avendo la convenuta manifestato il suo rifiuto in un atto unico contenente
altresì due reclami contro altrettante sentenze del medesimo giudice di pace e
sulle quali questa Camera si è già pronunciata con sentenze del 9 settembre
Fatti
2011 (inc. 16.2011.__________ e 16. 2011.__________), si giustifica di non
ritrasmettere l'atto al giudice di pace giacché esso si tradurrebbe in un vuoto
esercizio di giurisdizione;
che,
nella fattispecie, la proposta di giudizio è stata spedita alla convenuta con
invio raccomandato 16 giugno 2011 e, non essendo stata ritirata, scaduto il
periodo di giacenza è stata ritornata al mittente (‹www. posta.ch/ trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________);
che un
atto giudiziario intimato per raccomandata si ritiene
notificato
al momento della consegna al suo destinatario oppure, in caso di invio non
ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che
Considerandi
il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 2 CPC);
che
siccome il termine di sette giorni decorre dal giorno successivo a quello del
tentativo di consegna infruttuoso (17 giugno 2011; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 138 pag. 582), il
termine di 20 giorni per comunicare il rifiuto della proposta di giudizio ai
sensi dell'art. 211 cpv. 1 CPC, ha iniziato a decorrere il 25 giugno 2011 ed è
scaduto il 14 luglio 2011;
che
pertanto il rifiuto della convenuta, manifestato il 21 luglio 2011, è tardivo e
la proposta di giudizio contestata è divenuta definitiva ed è passata in
giudicato (Trezzini in:
Commentario CPC 2011, art. 211 pag. 946 seg.);
che,
vista la particolarità della fattispecie, si giustifica di rinunciare al
prelievo di spese processuali, né è il caso di attribuire ripetibili, il
memoriale non essendo stato intimato alla controparte;
Dispositivo
per questi motivi,
decide: 1. Il rifiuto della proposta di giudizio formulata il 16 giugno 2011
dal Giudice di pace del circolo di Carona è irricevibile poiché tardivo.
2. Non
si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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