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Decisione

16.2011.57

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 gennaio 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di decisione in tale senso formulata dall'istante;

che,

per di più, il Giudice di pace aveva già rilasciato l'autorizzazione ad agire,

condizione di ricevibilità per una successiva

azione

(art. 244 cpv. 3 lett. b CPC);

che,

quindi, dopo il rilascio dell'autorizzazione ad agire del 28 giugno 2011 il

compito del Giudice di pace come conciliatore era ormai esaurito;

che, infatti,

dopo avere ricevuto tale autorizzazione l'istante ha correttamente promosso l'azione

di merito;

che tale

azione va istruita secondo la procedura semplificata degli art. 243 segg. CPC,

la quale prevede in particolare la notifica dell'istanza alla controparte e la

citazione delle parti al dibattimento (art. 245 cpv. 1 CPC);

Considerandi

che la

violazione del diritto di essere sentito delle parti comporta l'annullamento della

decisione impugnata con rinvio degli atti al primo giudice affinché emani un

nuovo giudizio dopo avere indetto il contraddittorio e concesso alla convenuta

di esprimersi sull'istanza;

che il

primo giudice va comunque reso attento del contenuto dell'art. 58 cpv. 1 CPC,

secondo cui egli non può in particolare aggiudicare a una parte più di quanto

essa abbia domandato;

che

vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio

impugnato, non si prelevano spese giudiziarie;

che per

quanto attiene alle ripetibili, l'istante non ha proposto di respingere il reclamo

mentre l'accoglimento dello stesso non dipende dal suo agire sicché egli non

può essere considerato soccombente e non può essere tenuto a sopportare costi;

che allo

Stato del Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali ma

non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC), né il diritto cantonale prevede

una diversa norma in proposito;

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al

Giudice di pace del circolo della Navegna per una nuova decisione nel senso dei

considerandi.

2. Non si

riscuotono spese giudiziarie né si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

–;

.

Comunicazione

al Giudice di pace del circolo della Navegna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause di carattere

pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o

almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di

locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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