16.2011.57
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9 gennaio 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2011.57
Data decisione, Autorità:
09.01.2012, CCR
Titolo:
Mandato - diritto di essere sentito - obbligo di convocare le parti alla discussione - diritto di essere sentito violato se istanza è notificata con la decisione - autorizzazione ad agire conclude la procedura di conciliazione - divieto ultra petita - spese a carico dello stato ma non le ripetibili
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
PROCEDURA DI CONCILIAZIONE
UDIENZA
art. 53 CPC
art. 58 CPC
art. 107 CPC
art. 243 CPC
art. 244 CPC
art. 245 CPC
art. 320 CPC
Incarto n.
16.2011.57
Lugano
9 gennaio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 16 settembre 2011
presentato da
RE 1
(rappresentata dall'avv. RA 1)
contro la sentenza emessa il 6 settembre 2011 dal
Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa n. O 023/2011 (mandato)
promossa con istanza 30 giugno 2011 da
CO 1
(rappresentato da RA 2);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 29 marzo 2010 il CO 1 ha fatturato a RE 1 fr. 42.20 per una consultazione medica
sollecitandone il pagamento il 28 settembre 2010, mentre il 29 gennaio 2011,
per il tramite di __________, ha preteso poi fr. 67.20 (fr. 42.20 + fr. 25.– di
spese amministrative e di richiamo), assegnando alla paziente un termine di 10
giorni per provvedere al pagamento;
che l'11
febbraio 2011 sul conto bancario del medico è stato accreditato l'importo di
fr. 42.20;
che il 1°
marzo 2011 il CO 1, sempre tramite __________, ha sollecitato RE 1 a pagare fr. 25.–facendole poi notificare dall'UEF di Locarno il precetto esecutivo n. __________
per l'incasso di quest'importo oltre a fr. 10.– di spese esecutive, al quale l'escussa
ha interposto opposizione;
che il 6
giugno 2011 il CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo della Navegna
chiedendo di convocare RE 1 per una conciliazione;
che all'udienza
di conciliazione del 28 giugno 2011 la convenuta non è comparsa;
che lo
stesso giorno il Giudice di pace ha quindi rilasciato all'istante l'autorizzazione
ad agire;
che con
istanza 30 giugno 2011 il CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di
pace postulandone la condanna al pagamento di fr. 25.– oltre accessori così
come il rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;
che con
decisione 6 settembre 2011 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e condannato
la convenuta al pagamento di fr. 67.20 oltre a fr. 25.– di spese, assegnando
alle parti un termine di dieci giorni per chiedere la motivazione della
sentenza;
che RE 1
è insorta a questa Camera contro il predetto giudizio con un reclamo del 16 settembre
2011 in cui postula l'annullamento della decisione impugnata;
che al
reclamo la controparte non ha formulato osservazioni;
e considerando
in diritto: che
giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.);
che la
reclamante lamenta una lesione del suo diritto di essere sentita poiché il primo
giudice non ha convocato le parti alla discussione dell'istanza 30 giugno 2011,
da lei ricevuta solo con la sentenza impugnata;
che in
concreto, ricevuta l'istanza 30 giugno 2011 il primo giudice, anziché procedere
alla convocazione delle parti al dibattimento (art. 245 cpv. 1 CPC) o assegnare
alla convenuta un termine per le proprie osservazioni (art. 245 cpv. 2 CPC), ha
emanato, il 6 settembre 2011, la decisione notificando alla convenuta l'istanza
unitamente alla stessa;
che così
facendo egli ha chiaramente violato il diritto di essere sentita della convenuta,
garantito dall'art. 53 CPC, la quale non ha potuto esprimersi sulla richiesta
dell'istante intesa al pagamento di fr. 25.– a titolo di spese di richiamo e
amministrative (Trezzini in:
Commentario CPC 2011op. cit., art. 246 pag. 1092);
che
nella decisione impugnata il primo giudice si è invero riferito all'art. 212
CPC;
che
secondo tale disposizione se l'attore ne fa richiesta, l'autorità di
conciliazione può giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un
valore litigioso fino a fr. 2000.–;
che
in concreto, però, nell'istanza del 6 giungo 2011 non vi è un accenno a una richiesta
Fatti
di decisione in tale senso formulata dall'istante;
che,
per di più, il Giudice di pace aveva già rilasciato l'autorizzazione ad agire,
condizione di ricevibilità per una successiva
azione
(art. 244 cpv. 3 lett. b CPC);
che,
quindi, dopo il rilascio dell'autorizzazione ad agire del 28 giugno 2011 il
compito del Giudice di pace come conciliatore era ormai esaurito;
che, infatti,
dopo avere ricevuto tale autorizzazione l'istante ha correttamente promosso l'azione
di merito;
che tale
azione va istruita secondo la procedura semplificata degli art. 243 segg. CPC,
la quale prevede in particolare la notifica dell'istanza alla controparte e la
citazione delle parti al dibattimento (art. 245 cpv. 1 CPC);
Considerandi
che la
violazione del diritto di essere sentito delle parti comporta l'annullamento della
decisione impugnata con rinvio degli atti al primo giudice affinché emani un
nuovo giudizio dopo avere indetto il contraddittorio e concesso alla convenuta
di esprimersi sull'istanza;
che il
primo giudice va comunque reso attento del contenuto dell'art. 58 cpv. 1 CPC,
secondo cui egli non può in particolare aggiudicare a una parte più di quanto
essa abbia domandato;
che
vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio
impugnato, non si prelevano spese giudiziarie;
che per
quanto attiene alle ripetibili, l'istante non ha proposto di respingere il reclamo
mentre l'accoglimento dello stesso non dipende dal suo agire sicché egli non
può essere considerato soccombente e non può essere tenuto a sopportare costi;
che allo
Stato del Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali ma
non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC), né il diritto cantonale prevede
una diversa norma in proposito;
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al
Giudice di pace del circolo della Navegna per una nuova decisione nel senso dei
considerandi.
2. Non si
riscuotono spese giudiziarie né si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
–;
.
Comunicazione
al Giudice di pace del circolo della Navegna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause di carattere
pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o
almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di
locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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