16.2011.58
Contratto di lavoro - surrogazione cassa disoccupazione
25 giugno 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2011.58
Data decisione, Autorità:
25.06.2012, CCR
Titolo:
Contratto di lavoro - surrogazione cassa disoccupazione
SURROGAZIONE
art. 321e CO
art. 114 CPC
art. 115 CPC
art. 29 LADI
Incarto n.
16.2011.58
Lugano
25 giugno
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 22 settembre 2011
presentato da
RE 1
(patrocinata dall'avv.
PA 1)
contro la sentenza emessa il 25 agosto 2011 dal
Pretore del Distretto di Bellinzona, nella causa DI.2010.195 (surrogazione
della cassa di disoccupazione) promossa con istanza 8 giugno 2010 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. __________
ha lavorato alle dipendenze della ditta RE 1 quale elettricista qualificato dal
23 novembre 2009 al 28 febbraio 2010, data per la quale la datrice di lavoro
gli ha notificato la disdetta del rapporto di lavoro con contestuale esonero
dal prestare l'attività lavorativa già dal 29 gennaio 2010.
Essendo
nel frattempo subentrati degli impedimenti al lavoro, in seguito a infortunio,
malattia e servizio di protezione civile obbligatorio,
il lavoratore ha ritenuto il termine di disdetta prorogato fino al 31 marzo
2010, offrendo le proprie prestazioni lavorative dal 1° marzo 2010 ma rifiutate
da RE 1. Il lavoratore si è quindi annunciato alla CO 1
dalla quale ha percepito le relative indennità per il mese di marzo 2010, per
un totale di fr. 2573.25 netti.
Fatti
B. Con
istanza 8 giugno 2010 la CO 1,
agendo in virtù della cessione legale dell'art. 29 LADI, si è rivolta
al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere la condanna di RE 1 al pagamento
di fr. 2573.25 oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2010. All'udienza del 20
settembre 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere
l'istanza. In quell'occasione il Pretore, con l'accordo delle parti, ha
congiunto la causa per l'istruttoria e per il giudizio con quella promossa il 12
aprile 2010 da __________ nei confronti della convenuta per ottenere il
pagamento di fr. 11 338.40 oltre interessi del 5% dal
1° aprile 2010 (inc. DI.2010.124). Esperita l'istruttoria,
le parti hanno rinunciato al dibattimento finale producendo delle conclusioni
scritte nelle quali hanno ribadito le loro posizioni.
C. Statuendo con sentenza unica del 25
agosto 2011, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza di __________
condannando la convenuta a versargli fr. 3331.15 netti e fr. 4000.– lordi
dedotti fr. 2573.25 netti, oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2010, e ha integralmente
accolto quella della CO 1, obbligando la convenuta al pagamento di fr. 2573.25
oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2010.
D. Con
reclamo del 22 settembre 2011 __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento per quel che riguarda la CO 1. La reclamante rimprovera
al primo giudice di aver erroneamente valutato gli atti ed erroneamente applicato
il diritto, riconoscendo le pretese del lavoratore per il mese di marzo 2010. Con
decreto 26 settembre 2011 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo
al reclamo. Al reclamo la convenuta non ha formulato osservazioni.
E. Con
sentenza del 16 aprile 2012 la Seconda Camera civile del Tribunale di appello ha respinto l'appello del 22 settembre 2011 con il quale la RE 1 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente l'istanza di __________
(inc. 12.2011.57). Tale decisione è passata in giudicato.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata
applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel
senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione
impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di
cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del
primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.
; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,
attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha
emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento
serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.
2).
2.
Il
Pretore, ammessa la validità del contratto di lavoro e della sua scadenza al 31
marzo 2010, ha riconosciuto al lavoratore il diritto al salario fino a tale
data e ha accertato che il salario dell'ultimo mese era stato percepito dalla CO
1.
La reclamante non condivide questi accertamenti e ripropone la sua
contestazione in merito alla nullità del contratto di lavoro.
a) Ora,
come accertato dalla seconda Camera civile del Tribunale di appello nella
decisione 16 aprile 2012, passata in giudicato, il contratto di lavoro concluso
dalle parti era valido e il rapporto di lavoro si è concluso il 31 marzo 2010. Ciò
basta per legittimare la pretesa dell'istante volta alla restituzione delle
indennità di disoccupazione dalla stessa anticipate al lavoratore e, di
conseguenza, escludere che il Pretore sia incorso in un accertamento
manifestamente errato dei fatti o in un'applicazione errata del diritto.
b) Quanto
agli importi posti in compensazione dalla datrice di lavoro per danni dalla
stessa addebitati al lavoratore, anche in questo caso la decisione del primo
giudice non può essere considerata manifestamente insostenibile. La seconda Camera
civile ha, al riguardo, confermato il giudizio del Pretore che ha escluso una
responsabilità del dipendente sia con riferimento al mancato incasso dei
sussidi cantonali per l'incentivo all'assunzione (cfr. consid. 4 e 5), che al
danneggiamento del furgone della ditta e ai lavori mal eseguiti da quest'ultimo,
con conseguente esclusione di una qualsiasi responsabilità del lavoratore ai
sensi dell'art. 321e CO (cfr. consid. 6 e 7). Ciò posto il reclamo, che
non ha evidenziato nessun errore nella valutazione dei fatti o nell'applicazione
del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.
3.
La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è
gratuita (art. 114 lett. c CPC) salvo in caso di malafede o temerarietà
processuali estranee alla fattispecie (art. 115 CPC). All'istante, che ha rinunciato
a formulare osservazioni al ricorso, non vengono assegnate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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