16.2011.59
Contratto di appalto - reclamo - indicazione rimedi di diritto nella sentenza - diritto di essere sentito - ritardo all'udienza - formalismo eccessivo - annullamento sentenza e rinvio per nuovo giudiz
17 ottobre 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2011.59
Data decisione, Autorità:
17.10.2011, CCR
Titolo:
Contratto di appalto - reclamo - indicazione rimedi di diritto nella sentenza - diritto di essere sentito - ritardo all'udienza - formalismo eccessivo - annullamento sentenza e rinvio per nuovo giudizio
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
FORMALISMO ECCESSIVO
INDICAZIONE DEL RIMEDIO DI DIRITTO O RICORSO
art. 95 CPC
art. 145 CPC
art. 238 let. f CPC
Incarto n.
16.2011.59
Lugano
17 ottobre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 13 settembre 2011
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 10 agosto 2011 dal
Giudice di pace supplente del circolo di Giubiasco, nella causa n. 36/2010/O
(contratto di appalto) promossa con istanza 31 luglio 2010 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 15 aprile 2009 il garage CO 1 di __________ ha emesso una fattura di complessivi
fr. 2100.20 per vari lavori eseguiti su un veicolo Seat Leon appartenente
a RE 1;
che
avendo il committente saldato solo in parte la fattura in questione, CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona per l'incasso
di fr. 105.75, al quale l'escusso ha interposto opposizione;
che con
istanza 31 luglio 2010 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del
circolo di Giubiasco per ottenere il pagamento di fr. 255.75 oltre accessori corrispondenti
al menzionato importo oltre alle spese amministrative così come il rigetto dell'opposizione
interposta dal convenuto al citato precetto esecutivo;
che il
Giudice di pace ha convocato le parti alla discussione dell'11 novembre 2010
alle ore 8.30;
che all'udienza
di discussione l'istante ha confermato le sue domande;
che il
convenuto è comparso alle 8.35 e “ quindi in ritardo rispetto alla citazione”;
che
statuendo il 10 agosto 2011 il Giudice di pace, premesso come il convenuto “non
ha potuto partecipare al dibattimento causa ritardo, doveva premunirsi anticipatamente
affinché giungesse in tempo nel luogo di convocazione”, e ridotte le spese
amministrative reclamate dall'istante, ha accolto l'istanza limitatamente a fr.
180.75 oltre a fr. 30.– di spese esecutive e a un'indennità di fr. 20.–,
rigettando per tale importo l'opposizione interposta al precetto esecutivo
citato;
che con
reclamo 13 settembre 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento “per non essere stato ammesso alla discussione e per la dimenticanza
del termine ricorso”;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti già
pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale
civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404
cpv. 1 CPC);
che alle
impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione
della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC);
che nella
fattispecie la sentenza del Giudice di pace impugnata è stata comunicata
Fatti
il 10 agosto sicché il reclamo in esame soggiace pertanto dalla legge nuova;
che, per
quanto riguarda la mancata indicazione dei termini di ricorso, dal 1° gennaio
2011 la decisione deve contenere l'indicazione dei mezzi di impugnazione, se le
parti non hanno rinunciato all'impugnazione medesima (art. 238 lett. f CPC);
che
l'omissione di tale indicazione non deve comportare nessun pregiudizio alla parte
(Trezzini in: Commentario CPC
2011, art. 238 pag. 1060; Meyer in:
Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Berna
2010, n. 13 ad art. 238);
che in
concreto, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto l'11 agosto
2011, durante le ferie giudiziarie (dal 15 luglio al 15 agosto incluso: art.
145 cpv. 1 lett. b CPC), sicché il termine di reclamo sarebbe scaduto il 14
settembre 2011;
che,
quindi, introdotto il 13 settembre 2011 il reclamo si rivela tempestivo donde
la mancanza di pregiudizio per il convenuto;
che il
reclamante si duole di una violazione del diritto di essere sentito, il giudice
di pace non avendolo ammesso a partecipare all'udienza poiché giunto in ritardo
di cinque minuti rispetto all'orario della convocazione;
che la
violazione del diritto di essere sentito implica di principio l'annullamento
della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel
merito (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 con rinvii);
che in
concreto il reclamante non contesta di essere giunto in ritardo di cinque
minuti all'udienza di discussione (cfr. verbale dell'11 novembre 2011);
che il
primo giudice, dopo avere verbalizzato il ritardo e menzionato come il convenuto
Considerandi
abbia contestato “integralmente la pretesa della parte attrice“, l'ha nondimeno
ritenuto precluso (sentenza impugnata pag. 1);
che le
regole di procedura sono necessarie nell'istituzione delle vie di diritto ai
fini di assicurare un decorso della procedura conformemente al principio della
parità di trattamento, così come per garantire l'applicazione del diritto
materiale;
che
nondimeno allorquando la rigida applicazione di disposizioni formali non è giustificata
da alcun interesse degno di protezione, fine a sé stessa e che complica in
maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale oppure impedisce
in modo inammissibile l'accesso ai tribunali si è in presenza di un formalismo
eccessivo (DTF 135 I 9 consid. 2.1; 128 II 139 consid.
2a);
che il
divieto del formalismo eccessivo persegue il medesimo scopo del principio della
buona fede, e impone all'autorità di evitare di sanzionare con l'irricevibilità
vizi di procedura facilmente riconoscibili, che avrebbero potuto essere sanati
per tempo, qualora essa avesse potuto rendersene conto e segnalarli alla parte
interessata;
che,
nella fattispecie, un ritardo di cinque minuti rientra ancora tra i limiti
oggettivi di ragionevolezza e giustificabilità della conduzione del processo tale
da non determinare la preclusione della parte tanto più se, come in concreto,
l'udienza non era chiusa e la controparte era ancora presente;
che in
tali circostanze il giudice di pace, impedendo al convenuto di esprimersi per
il ritardo, è incorso in un diniego di giustizia formale;
che quindi
la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti ritornati al primo
giudice affinché emani un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all'udienza
di discussione;
che la
palese fondatezza del reclamo giustifica in via del tutto eccezionale di prescindere
dall'intimazione dell'atto all'istante;
che vista
la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato,
non si prelevano spese processuali, né si assegnano al reclamante indennità
“d'inconvenienza” (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la redazione del reclamo non avendo
cagionato costi o dispendio di tempo particolari;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è accolto. Di conseguenza la sentenza 10 agosto 2011 è annullata e gli
atti sono ritornati al primo giudice per nuovo giudizio previa riconvocazione delle
parti all'udienza di discussione.
2. Non si
prelevano tasse e spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
-;
-.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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