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Decisione

16.2011.59

Contratto di appalto - reclamo - indicazione rimedi di diritto nella sentenza - diritto di essere sentito - ritardo all'udienza - formalismo eccessivo - annullamento sentenza e rinvio per nuovo giudiz

17 ottobre 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il 10 agosto sicché il reclamo in esame soggiace pertanto dalla legge nuova;

che, per

quanto riguarda la mancata indicazione dei termini di ricorso, dal 1° gennaio

2011 la decisione deve contenere l'indicazione dei mezzi di impugnazione, se le

parti non hanno rinunciato all'impugnazione medesima (art. 238 lett. f CPC);

che

l'omissione di tale indicazione non deve comportare nessun pregiudizio alla parte

(Trezzini in: Commentario CPC

2011, art. 238 pag. 1060; Meyer in:

Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische Zivilprozess­ordnung, Berna

2010, n. 13 ad art. 238);

che in

concreto, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto l'11 agosto

2011, durante le ferie giudiziarie (dal 15 luglio al 15 agosto incluso: art.

145 cpv. 1 lett. b CPC), sicché il termine di reclamo sarebbe scaduto il 14

settembre 2011;

che,

quindi, introdotto il 13 settembre 2011 il reclamo si rivela tempestivo donde

la mancanza di pregiudizio per il convenuto;

che il

reclamante si duole di una violazione del diritto di essere sentito, il giudice

di pace non avendolo ammesso a partecipare all'udienza poiché giunto in ritardo

di cinque minuti rispetto all'orario della convocazione;

che la

violazione del diritto di essere sentito implica di principio l'annullamento

della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel

merito (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 con rinvii);

che in

concreto il reclamante non contesta di essere giunto in ritardo di cinque

minuti all'udienza di discussione (cfr. verbale dell'11 novembre 2011);

che il

primo giudice, dopo avere verbalizzato il ritardo e menzionato come il convenuto

Considerandi

abbia contestato “integralmente la pretesa della parte attrice“, l'ha nondimeno

ritenuto precluso (sentenza impugnata pag. 1);

che le

regole di procedura sono necessarie nell'istituzione delle vie di diritto ai

fini di assicurare un decorso della procedura conformemente al principio della

parità di trattamento, così come per garantire l'applicazione del diritto

materiale;

che

nondimeno allorquando la rigida applicazione di disposizioni formali non è giustificata

da alcun interesse degno di protezione, fine a sé stessa e che complica in

maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale oppure impedisce

in modo inammissibile l'accesso ai tribunali si è in presenza di un formalismo

eccessivo (DTF 135 I 9 consid. 2.1; 128 II 139 consid.

2a);

che il

divieto del formalismo eccessivo persegue il medesimo scopo del principio della

buona fede, e impone all'autorità di evitare di sanzionare con l'irricevibilità

vizi di procedura facilmente riconoscibili, che avrebbero potuto essere sanati

per tempo, qualora essa avesse potuto rendersene conto e segnalarli alla parte

interessata;

che,

nella fattispecie, un ritardo di cinque minuti rientra ancora tra i limiti

oggettivi di ragionevolezza e giustificabilità della conduzione del processo tale

da non determinare la preclusione della parte tanto più se, come in concreto,

l'udienza non era chiusa e la controparte era ancora presente;

che in

tali circostanze il giudice di pace, impedendo al convenuto di esprimersi per

il ritardo, è incorso in un diniego di giustizia formale;

che quindi

la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti ritornati al primo

giudice affinché emani un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all'udienza

di discussione;

che la

palese fondatezza del reclamo giustifica in via del tutto eccezionale di prescindere

dall'intimazione dell'atto all'istante;

che vista

la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato,

non si prelevano spese processuali, né si assegnano al reclamante indennità

“d'inconvenienza” (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la redazione del reclamo non avendo

cagionato costi o dispendio di tempo particolari;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è accolto. Di conseguenza la sentenza 10 agosto 2011 è annullata e gli

atti sono ritornati al primo giudice per nuovo giudizio previa riconvocazione delle

parti all'udienza di discussione.

2. Non si

prelevano tasse e spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

-;

-.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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