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Decisione

16.2011.6

Contratto di mandato - disdetta - rimborso spese

18 novembre 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

22 dicembre 2009, pag. 15);

che la

documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è irricevibile,

l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese vietando alle parti di addurre in questa

sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che

giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese – disposto sotto il quale possono essere

sussunte le censure ricorsuali – una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove;

che il

mandato di vendita immobiliare esclusivo stipulato tra le parti prevedeva la

seguente clausola:

qualora, durante la durata del presente

mandato di vendita, i mandanti dovessero ricevere direttamente un'offerta

vincolante di acquisto e vendesse il fondo, alla signora CO 1 spetterebbe

un'indennità globale di fr. 1900.– (millenovecento) a saldo di ogni pretesa;

che,

nella fattispecie, il mandato è stato regolarmente disdetto per il 30 settembre

Considerandi

2009.

e l'immobile non è stato venduto direttamente dai coniugi RI 1RI 1 entro

tale data;

che

pertanto la condizione prevista dalla clausola n. 5 del contratto non risulta

essere stata adempiuta né essa si presta ad altra interpretazione;

che,

inoltre, il contratto in esame non prevede in alcun punto il rimborso delle

spese sostenute dalla mandataria nel corso dell'espletamento del mandato nel

caso di regolare disdetta;

che,

contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, la possibilità di disdire il

contratto è stata prevista dalle parti nel contratto, per cui la disdetta è

stata formulata validamente e non allo scopo di rendere inapplicabile la

clausola n. 5;

che di

conseguenza la decisione del primo giudice di condannare il ricorrente al pagamento

dell'importo di fr. 1'900.– all'istante è arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile;

che il

ricorso deve in tali condizioni essere accolto;

che accogliendo

il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC

ticinese, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la

conseguente reiezione dell'istanza;

che gli

oneri processuali e le indennità di entrambe le sedi seguono la soccombenza

dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione è accolto. Di conseguenza la sentenza 3

dicembre 2010 del Giudice di pace supplente del circolo della Magliasina è

annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L'istanza è respinta.

2.

La tassa di giustizia di fr. 180.–,

anticipata dalla parte istante, rimane a suo carico con l'obbligo di

rifondere al convenuto un'indennità di fr. 20.–.

2. Gli oneri del

presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 300.–

da

anticipare dal ricorrente, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà alla controparte

un'indennità di fr. 50.–.

3. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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