16.2011.6
Contratto di mandato - disdetta - rimborso spese
18 novembre 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2011.6
Data decisione, Autorità:
18.11.2011, CCC
Titolo:
Contratto di mandato - disdetta - rimborso spese
DISDETTA O RESCISSIONE
MANDATO
RIMBORSO SPESE
art. 327 let. g CPC-TI
Incarto n.
16.2011.6
Lugano
18 novembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Baur Martinelli
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 15
dicembre 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 3 dicembre 2010 dal
Giudice di pace supplente del circolo della Magliasina nella causa n. 21/2010
(contratto di mandato) promossa con istanza 22 luglio 2010 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 7 marzo 2008 i coniugi RI 1 e __________ __________ RI 1 hanno stipulato con
CO 1 un contratto di mandato di vendita immobiliare in esclusiva con inizio il 25 febbraio 2008 e scadenza il 25 settembre 2008, rinnovabile tacitamente per un ulteriore
periodo di tre mesi e così di seguito, in caso non fosse stato disdetto da una
delle parti;
che secondo
la clausola n. 5 del contratto ove i mandanti avessero ricevuto direttamente un'offerta
vincolante di acquisto e avessero venduto il fondo, CO 1 avrebbe avuto diritto
a un'indennità globale di fr. 1900.– a saldo delle sue pretese;
che con e-mail
del 30 giugno 2009 RI 1 ha disdetto il contratto per la fine di settembre 2009;
che il 31 marzo 2010 CO 1 ha chiesto a RI 1 il pagamento di fr. 1900.–, la clausola n. 5 del
contratto di vendita immobiliare in esclusiva essendo applicabile anche nel
caso in cui il mandante avesse rinunciato a vendere l'immobile;
che viste
le resistenze di RI 1, CO 1 gli ha fatto notificare il PE n. __________ dell'UE
di Lugano a cui l'escusso ha interposto opposizione;
che con
istanza 22 luglio 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del
circolo della Magliasina per ottenere il pagamento di fr. 1900.– oltre
interessi e spese così come il rigetto dell'opposizione interposta dal
convenuto al citato PE;
che all'udienza
del 26 ottobre 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere
l'istanza, la clausola n. 5 del contratto in oggetto non potendo essere invocata
in quanto l'immobile non era stato venduto mentre le spese sostenute dall'istante
nel tentativo di vendere l'oggetto non dovevano essere da lui pagate in
mancanza di un accordo in merito;
che
statuendo il 3 dicembre 2010 il Giudice di pace ha accolto l'istanza obbligando
RI 1 a versare all'istante fr. 1900.– oltre accessori e rigettando in via
definitiva per tale importo l'opposizione interposta al citato PE;
che con
ricorso per cassazione 15 dicembre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che con
decreto del 19 gennaio 2011 la vicepresidente di questa Camera ha concesso al
ricorso l'effetto sospensivo;
che nelle
sue osservazioni del 9 febbraio 2011 CO 1 conclude per la reiezione del
ricorso;
e considerando
in diritto: che
la decisione impugnata è stata comunicata prima del 31
dicembre 2010 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327
segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
Fatti
22 dicembre 2009, pag. 15);
che la
documentazione prodotta con il ricorso (e non davanti al primo giudice) è irricevibile,
l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC ticinese vietando alle parti di addurre in questa
sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese – disposto sotto il quale possono essere
sussunte le censure ricorsuali – una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che il
mandato di vendita immobiliare esclusivo stipulato tra le parti prevedeva la
seguente clausola:
qualora, durante la durata del presente
mandato di vendita, i mandanti dovessero ricevere direttamente un'offerta
vincolante di acquisto e vendesse il fondo, alla signora CO 1 spetterebbe
un'indennità globale di fr. 1900.– (millenovecento) a saldo di ogni pretesa;
che,
nella fattispecie, il mandato è stato regolarmente disdetto per il 30 settembre
Considerandi
2009.
e l'immobile non è stato venduto direttamente dai coniugi RI 1RI 1 entro
tale data;
che
pertanto la condizione prevista dalla clausola n. 5 del contratto non risulta
essere stata adempiuta né essa si presta ad altra interpretazione;
che,
inoltre, il contratto in esame non prevede in alcun punto il rimborso delle
spese sostenute dalla mandataria nel corso dell'espletamento del mandato nel
caso di regolare disdetta;
che,
contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, la possibilità di disdire il
contratto è stata prevista dalle parti nel contratto, per cui la disdetta è
stata formulata validamente e non allo scopo di rendere inapplicabile la
clausola n. 5;
che di
conseguenza la decisione del primo giudice di condannare il ricorrente al pagamento
dell'importo di fr. 1'900.– all'istante è arbitraria, ovvero manifestamente insostenibile;
che il
ricorso deve in tali condizioni essere accolto;
che accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC
ticinese, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la
conseguente reiezione dell'istanza;
che gli
oneri processuali e le indennità di entrambe le sedi seguono la soccombenza
dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione è accolto. Di conseguenza la sentenza 3
dicembre 2010 del Giudice di pace supplente del circolo della Magliasina è
annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è respinta.
2.
La tassa di giustizia di fr. 180.–,
anticipata dalla parte istante, rimane a suo carico con l'obbligo di
rifondere al convenuto un'indennità di fr. 20.–.
2. Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 300.–
da
anticipare dal ricorrente, sono posti a carico di CO 1, che rifonderà alla controparte
un'indennità di fr. 50.–.
3. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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