16.2011.60
Contratto di carta di credito - reclamo - contenuto - ricevibilità - irricevibile dichiarazione di reclamo - lingua del procedimento
17 ottobre 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2011.60
Data decisione, Autorità:
17.10.2011, CCR
Titolo:
Contratto di carta di credito - reclamo - contenuto - ricevibilità - irricevibile dichiarazione di reclamo - lingua del procedimento
LINGUA DEL PROCEDIMENTO
RECLAMO
RICEVIBILITÀ DEL RECLAMO
art. 106 CPC
art. 107 CPC
art. 129 CPC
art. 320 CPC
art. 321 CPC
Incarto n.
16.2011.60
Lugano
17 ottobre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 21 settembre 2011
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 12 settembre 2011 dal
Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa n. SO.2011.1861
(contratto di carta di credito) promossa con istanza 5 maggio 2011 dalla
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 16 novembre 2011 CO 1, ha rilasciato a __________ di __________ ora in liquidazione, una carta di credito aziendale __________ n. 5586__________;
che dall'utilizzo
della carta di credito in questione è risultato uno scoperto di fr. 8199.10
oltre a fr. 216.25 di interessi già maturati, più interessi del 15% dal 2 novembre
2010 e fr. 27.– di spese esecutive;
che visto
il mancato pagamento di tale importo, l'istituto bancario ha fatto intimare a RE
1, quale debitrice solidale con la __________, il PE n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Horgen al quale
l'escussa ha interposto opposizione;
che con istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti del 5 maggio 2011 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, di condannare RE 1 al pagamento di fr. 8415.35 oltre interessi del
15% dal 2 novembre 2010 e fr. 27.– di spese esecutive così come di rigettare l'opposizione
interposta al menzionato precetto esecutivo;
che
all'udienza del 12 luglio 2011, indetta per il contraddittorio, l'attrice ha
confermato le sue domande mentre la convenuta non è comparsa;
che
statuendo il 12 settembre 2011 il Pretore aggiunto, accertata la propria competenza
territoriale così come il fondamento della pretesa dell'attrice sulla base
della documentazione dalla stessa prodotta, ha accolto l'istanza e ha obbligato
la convenuta a versare fr. 8414.35 oltre interessi del 15 % dal 2 novembre 2010
e fr. 27.– di spese esecutive, rigettando per tale importo l'opposizione interposta
al citato precetto esecutivo;
che con
scritto del 21 settembre 2011, indirizzato alla Pretura,
RE 1 ha dichiarato di volersi opporre alla decisione appena citata;
che
l'atto, trasmesso a questa Camera per essere trattato quale reclamo, non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che il
reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante
non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria
opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e
dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le
ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente
insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini
in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);
che in concreto il contenuto dello scritto 21 settembre 2011 della reclamante
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come reclamo;
che,
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore
sull'applicazione di norme di diritto o sull'accertamento dei fatti, la reclamante
si limita a manifestare la propria intenzione di impugnare la decisione pretorile;
che
a fronte di una simile dichiarazione di reclamo, che non concretizza nessuna
censura nei confronti del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità
Fatti
di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione
impugnata, peraltro neppure richiesto dalla reclamante (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411 e art.
311 pag. 1367; Jeandin in:
Code de procédure civile commenté, Basilea
2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321);
che per
quanto attiene alla richiesta della reclamante di ottenere il giudizio in
lingua tedesca, per l'art. 129 CPC il procedimento si svolge nella lingua
ufficiale del Cantone, ovvero l'italiano nel Cantone Ticino;
Considerandi
che
pertanto il “reclamo”, a prescindere dalla sua redazione
in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l'art. 129 CPC, si rivela manifestamente irricevibile;
che di
regola le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente
– a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e
avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di ripetibili
all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;
Dispositivo
per questi motivi,
in applicazione dell'art. 322 CPC
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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