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Decisione

16.2011.60

Contratto di carta di credito - reclamo - contenuto - ricevibilità - irricevibile dichiarazione di reclamo - lingua del procedimento

17 ottobre 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione

impugnata, peraltro neppure richiesto dalla reclamante (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411 e art.

311 pag. 1367; Jeandin in:

Code de procédure civile commenté, Basilea

2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321);

che per

quanto attiene alla richiesta della reclamante di ottenere il giudizio in

lingua tedesca, per l'art. 129 CPC il procedimento si svolge nella lingua

ufficiale del Cantone, ovvero l'italiano nel Cantone Ticino;

Considerandi

che

pertanto il “reclamo”, a prescindere dalla sua redazione

in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l'art. 129 CPC, si rivela manifestamente irricevibile;

che di

regola le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente

– a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e

avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema di ripetibili

all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;

Dispositivo

per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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