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Decisione

16.2011.61

Contratto di carta di credito - reclamo - contenuto - ricevibilità - lingua del reclamo

28 ottobre 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove

o eccezioni, le stesse sono destituite di fondamento;

che l'importo

posto in esecuzione risulta dall'estratto conto 15 ottobre 2009 il quale secondo

le condizioni generali, lette dall'interessato al momento della sottoscrizione

della richiesta di rilascio della carta di credito, si ritiene approvato se non

contestato nel termine di 30 giorni (cfr. art. 4 delle condizioni generali);

che le

stesse condizioni generali prevedono espressamente l'addebito di un tasso di

interesse del 15 % in caso di ritardo nel pagamento (cfr. art. 5), così come il

foro di Lugano in caso di controversia (cfr. art. 9);

che

pertanto, a fronte di un reclamo che non concretizza nessuna censura nei confronti

del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e

giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione

Considerandi

impugnata, peraltro neppure richiesto dal reclamante (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411 e art.

311.

pag. 1367; Jeandin in:

Code de procédure civile commenté, Basilea

2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321);

che per

quanto attiene alla mancata conoscenza della lingua italiana da parte del

convenuto, secondo l'art. 129 CPC il procedimento si svolge nella lingua

ufficiale del Cantone, ovvero l'italiano nel Cantone Ticino;

che

pertanto il “reclamo”, a prescindere dalla sua redazione

in lingua francese e quindi in contrasto con quanto dispone l'art. 129 CPC, si rivela manifestamente irricevibile;

che di

regola le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente

– a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e

avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema di ripetibili

all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;

Dispositivo

per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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