16.2011.61
Contratto di carta di credito - reclamo - contenuto - ricevibilità - lingua del reclamo
28 ottobre 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2011.61
Data decisione, Autorità:
28.10.2011, CCR
Titolo:
Contratto di carta di credito - reclamo - contenuto - ricevibilità - lingua del reclamo
LINGUA DEL PROCEDIMENTO
RECLAMO
RICEVIBILITÀ DEL RECLAMO
art. 106 CPC
art. 107 CPC
art. 129 CPC
art. 311 CPC
art. 320 CPC
art. 321 CPC
art. 326 CPC
Incarto n.
16.2011.61
Lugano
28 ottobre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 20 settembre 2011
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 12 settembre 2011 dal
Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa n. SO.2011.2441
(contratto di carta di credito) promossa con istanza 14 giugno 2011 dalla
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
dando seguito alla richiesta sottoscritta il 10 maggio 2004 dalla ditta __________
SA di __________ ora in liquidazione, CO 1 ha rilasciato a RE 1 una carta di credito aziendale VISA Business n. __________-__________-__________-__________;
che dall'utilizzo
della carta di credito in questione è risultato uno scoperto di fr. 5208.60
oltre a fr. 104.80 di interessi già maturati, più interessi del 15% dal 2 novembre
2009 e fr. 70.– di spese esecutive;
che visto
il mancato pagamento di tale importo, l'istituto bancario ha fatto intimare a RE
1 il PE n. __________ dell'Ufficio
esecuzioni di Ginevra al quale l'escusso ha interposto opposizione;
che con istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti del 14 giugno 2011 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1,
di condannare RE 1 al pagamento di fr. 5313.40 oltre interessi del 15% dal 2
novembre 2009 e fr. 70.– di spese esecutive così come di rigettare l'opposizione
interposta al menzionato precetto esecutivo;
che
all'udienza del 12 luglio 2011, indetta per il contraddittorio, l'attrice ha
confermato le sue domande mentre il convenuto non è comparso;
che
statuendo il 12 settembre 2011 il Pretore aggiunto, accertata la propria competenza
territoriale così come il fondamento della pretesa dell'attrice sulla base
della documentazione dalla stessa prodotta, ha accolto l'istanza e ha obbligato
il convenuto a versare fr. 5313.40 oltre interessi del 15 % dal 2 novembre 2009
e fr. 70.– di spese esecutive, rigettando per tale importo l'opposizione interposta
al citato precetto esecutivo;
che con
scritto del 20 settembre 2011, indirizzato alla
Pretura, RE 1 ha dichiarato di volersi opporre alla decisione appena citata;
che l'atto,
trasmesso a questa Camera per essere trattato quale reclamo, non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che il
reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante
non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria
opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e
dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le
ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente insostenibile
(DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini
in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);
che in concreto il contenuto dello scritto 20 settembre 2011 del
reclamante non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato
come reclamo;
che,
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore
aggiunto sull'applicazione di norme di diritto o sull'accertamento dei fatti, il
reclamante si limita a contestare genericamente l'importo rivendicato dalla
banca, il tasso di interesse del 15% e il foro di Lugano;
che a
prescindere dalla tardività delle contestazioni, l'art.
Fatti
326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove
o eccezioni, le stesse sono destituite di fondamento;
che l'importo
posto in esecuzione risulta dall'estratto conto 15 ottobre 2009 il quale secondo
le condizioni generali, lette dall'interessato al momento della sottoscrizione
della richiesta di rilascio della carta di credito, si ritiene approvato se non
contestato nel termine di 30 giorni (cfr. art. 4 delle condizioni generali);
che le
stesse condizioni generali prevedono espressamente l'addebito di un tasso di
interesse del 15 % in caso di ritardo nel pagamento (cfr. art. 5), così come il
foro di Lugano in caso di controversia (cfr. art. 9);
che
pertanto, a fronte di un reclamo che non concretizza nessuna censura nei confronti
del giudizio impugnato, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e
giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione
Considerandi
impugnata, peraltro neppure richiesto dal reclamante (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411 e art.
311.
pag. 1367; Jeandin in:
Code de procédure civile commenté, Basilea
2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321);
che per
quanto attiene alla mancata conoscenza della lingua italiana da parte del
convenuto, secondo l'art. 129 CPC il procedimento si svolge nella lingua
ufficiale del Cantone, ovvero l'italiano nel Cantone Ticino;
che
pertanto il “reclamo”, a prescindere dalla sua redazione
in lingua francese e quindi in contrasto con quanto dispone l'art. 129 CPC, si rivela manifestamente irricevibile;
che di
regola le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente
– a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e
avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di ripetibili
all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;
Dispositivo
per questi motivi,
in applicazione dell'art. 322 CPC
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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