16.2011.62
Provvigione ad litem - decreto cautelare - reclamo - stralcio per ritiro - riduzione delle spese
21 marzo 2012Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
16.2011.62
Data decisione, Autorità:
21.03.2012, CCR
Titolo:
Provvigione ad litem - decreto cautelare - reclamo - stralcio per ritiro - riduzione delle spese
STRALCIO PER RITIRO
art. 106 CPC
art. 239 CPC
art. 21 LTG
Incarto n.
16.2011.62
Lugano
21 marzo 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo (appello) 26
settembre 2011 presentato da
RE 1,
(patrocinata dall'avv.)
contro il decreto emesso il 14 settembre 2011 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa n. OA.2009.181/
DI.2009.936 (provvigione ad litem) promossa il 6 luglio 2009 da
CO 1,
Considerandi
(già patrocinato dall'avv.,),
premesso che nell'ambito di una causa di divorzio pendente davanti
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, CO 1 ha chiesto, il 6 luglio 2009, la condanna della moglie RE 1 a versargli una provvigione ad litem di fr. 3000.–, aumentata in seguito a fr. 7000.–;
ricordato
che con decisione del 14 settembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra CO 1 e RE 1, statuendo altresì sulle
conseguenze accessorie del medesimo;
rammentato
che con decreto cautelare dello stesso giorno il Pretore ha obbligato RE 1 versare
a RE 1 una provvigione ad litem di fr. 7000.–;
perso
atto che con un reclamo (“appello”) del 26 settembre 2011 RE 1 è insorta
contro il decreto appena citato postulandone l'annullamento, il primo giudice
avendo erroneamente accolto la domanda di provvigione ad litem formulata
da CO 1;
rilevato che
l'atto non è stato notificato ad CO 1 per osservazioni;
posto che
il 15 marzo 2012 RE 1 ha comunicato alla Camera di ritirare il reclamo;
considerato che così come è ammessa la possibilità per le parti
di rinunciare a impugnare la decisione (art. 239 cpv. 2 CPC), nulla vieta alle
stesse di ritirare il loro reclamo (cfr. Trezzini in: Commentario al Codice di
diritto processuale svizzero, n. 5B ad oss. art. 308–334);
ritenuto che
il ritiro di un reclamo equivale a desistenza (Rüegg
in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente
dai motivi che possono avere indotto il reclamante a recedere dalla lite;
accertato
che la desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un
reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese
giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
osservato
che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che l'ammontare
della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di reclamo terminando senza
sentenza (art. 21 LTG per analogia);
stabilito
che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato
notificato al convenuto per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Si prende atto della dichiarazione di ritiro
presentata da RE 1. Il reclamo è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Le spese
processuali di fr. 150.– per lo stralcio dai ruoli sono poste a carico della
reclamante.
3. Notificazione
a:
–;
–..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster