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Decisione

16.2011.62

Provvigione ad litem - decreto cautelare - reclamo - stralcio per ritiro - riduzione delle spese

21 marzo 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2011.62

Data decisione, Autorità:

21.03.2012, CCR

Titolo:

Provvigione ad litem - decreto cautelare - reclamo - stralcio per ritiro - riduzione delle spese

STRALCIO PER RITIRO

art. 106 CPC

art. 239 CPC

art. 21 LTG

Incarto n.

16.2011.62

Lugano

21 marzo 2012/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo (appello) 26

settembre 2011 presentato da

RE 1,

(patrocinata dall'avv.)

contro il decreto emesso il 14 settembre 2011 dal

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa n. OA.2009.181/

DI.2009.936 (provvigione ad litem) promossa il 6 luglio 2009 da

CO 1,

Considerandi

(già patrocinato dall'avv.,),

premesso che nell'ambito di una causa di divorzio pendente davanti

al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, CO 1 ha chiesto, il 6 luglio 2009, la condanna della moglie RE 1 a versargli una provvigione ad litem di fr. 3000.–, aumentata in seguito a fr. 7000.–;

ricordato

che con decisione del 14 settembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra CO 1 e RE 1, statuendo altresì sulle

conseguenze accessorie del medesimo;

rammentato

che con decreto cautelare dello stesso giorno il Pretore ha obbligato RE 1 versare

a RE 1 una provvigione ad litem di fr. 7000.–;

perso

atto che con un reclamo (“appello”) del 26 settembre 2011 RE 1 è insorta

contro il decreto appena citato postulandone l'annullamento, il primo giudice

avendo erroneamente accolto la domanda di provvigione ad litem formulata

da CO 1;

rilevato che

l'atto non è stato notificato ad CO 1 per osservazioni;

posto che

il 15 marzo 2012 RE 1 ha comunicato alla Camera di ritirare il reclamo;

considerato che così come è ammessa la possibilità per le parti

di rinunciare a impugnare la decisione (art. 239 cpv. 2 CPC), nulla vieta alle

stesse di ritirare il loro reclamo (cfr. Trezzini in: Commentario al Codice di

diritto processuale svizzero, n. 5B ad oss. art. 308–334);

ritenuto che

il ritiro di un reclamo equivale a desistenza (Rüegg

in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendente­mente

dai motivi che possono avere indotto il reclamante a recedere dalla lite;

accertato

che la desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un

reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese

giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

osservato

che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, ma che l'ammontare

della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di reclamo terminando senza

sentenza (art. 21 LTG per analogia);

stabilito

che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato

notificato al convenuto per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Si prende atto della dichiarazione di ritiro

presentata da RE 1. Il reclamo è stralciato dai ruoli per desistenza.

2. Le spese

processuali di fr. 150.– per lo stralcio dai ruoli sono poste a carico della

reclamante.

3. Notificazione

a:

–;

–..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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