16.2011.63
Contributi condominiali per spese comuni - spese riscaldamento - chiave di riparto - condomino non allacciato - decisione assembleare non contestata - assenza all'udienza - richiesta di rinvio respint
27 marzo 2012Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2011.63
Data decisione, Autorità:
27.03.2012, CCR
Titolo:
Contributi condominiali per spese comuni - spese riscaldamento - chiave di riparto - condomino non allacciato - decisione assembleare non contestata - assenza all'udienza - richiesta di rinvio respinta in quanto tardiva
ASSEMBLEA DEI COMPROPRIETARI
CONTRIBUTI
PROPRIETÀ PER PIANI
RINVIO DELL'UDIENZA
art. 712h CC
art. 712m CC
art. 135 CPC
art. 137 CPC
art. 280 cpv. 4 CPC
Incarto n.
16.2011.63
Lugano
27 marzo 2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 29 settembre 2011
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 29 agosto 2011 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa n. OA.2010.162
(contributi per spese comuni) promossa con petizione 16 dicembre 2010 dalla
CO 1
(rappresentata
dall'RA 1
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. AP 1 è
titolare della proprietà per piani n. 5536, pari a 270/1000 della particella n. 15 RFD di __________ (“CO 1”), con diritto
esclusivo sull'appartamento n. 4. In esito a un'istanza introdotta il 20 ottobre
2010 dalla Comunione dei comproprietari, con decreto del 21 ottobre 2010 il
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato l'iscrizione di un'ipoteca
legale provvisoria sulla proprietà per piani n. 5536 di fr. 8506.45, corrispondenti
alle spese condominiali e per il fondo di rinnovamento dovuti per il 2009 e il 2010,
assegnando all'istante un termine fino al 21 gennaio
2011 per promuovere l'azione intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca
legale.
Fatti
B. Con
petizione del 16 dicembre 2010 la Comunione dei comproprietari del AA 1ha
convenuto AP 1 davanti al medesimo Pretore
per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 8506.45 oltre interessi del 5%
dal 1° agosto 2010 e l'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale. Nella
sua risposta del 19 gennaio 2011 il convenuto ha proposto di respingere l'istanza
contestando di dover pagare spese di riscaldamento, il suo appartamento essendone
sprovvisto. Alle udienze del 16 giugno e 22 luglio 2011, indette per la
discussione, il convenuto non è comparso, così come non è comparso al
dibattimento finale del 22 agosto 2011.
C. Statuendo
il 29 agosto 2011 il Pretore, accertato che gli importi rivendicati erano stati
approvati dall'assemblea dei condomini senza che il convenuto avesse contestato
la decisione e ritenuto che egli non utilizza l'impianto di riscaldamento per
sua scelta e non perché oggettivamente impossibilitato, ha accolto la petizione
nel senso che ha obbligato il convenuto a versare all'attrice fr. 8506.45 oltre
interessi del 5% dal 1° agosto 2010 e ha ordinato l'iscrizione definitiva dell'ipoteca
legale di pari importo sulla proprietà per piani n. 5536.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un reclamo del 29 settembre 2011
postulandone l'annullamento. Egli sostiene di essere stato impossibilitato a
partecipare all'udienza del 12 luglio 2011 a causa di una malattia e di averne tempestivamente chiesto il rinvio. Nel merito, egli contesta di dover pagare
delle spese relative all'utilizzo del riscaldamento, il suo appartamento non
essendo allacciato, come riconosciuto in passato dalle precedenti
amministrazioni dello stabile che non gli avevano mai addebitato questa spesa
se non in misura ridotta. Nelle sue osservazioni del 26 ottobre 2011 la CO 1” conclude per il rigetto del reclamo. RE 1 ha riaffermato, il 25 novembre 2011, il suo punto di
vista.
Considerandi
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti
pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale
civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404
cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 29 agosto 2011 sicché il
reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato
contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo
profilo ricevibile.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il
reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in
una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.
; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,
attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha
emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento
serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.
2).
3.
Il
convenuto ribadisce di non avere potuto partecipare al dibattimento finale del 22
agosto 2011 per forza maggiore e di averne tempestivamente chiesto il rinvio al
Pretore. Questi ha respinto la richiesta formulata con un fax giunto in Pretura
45.
minuti prima dell'udienza poiché intempestiva e non motivata. Ora, il reclamante
non trae particolari conseguenze dalla censura, non chiedendo una restituzione
in intero (art. 137 lett. b CPC), né prevalendosi di una violazione del suo diritto
di essere sentito. Per di più, per l'art. 135 cpv. 1 prima frase CPC ticinese,
applicabile su rinvio dell'art. 280 cpv. 4, se una parte non compare ad un'udienza,
questa ha luogo ugualmente con la parte comparsa, fermo restando che le
precedenti allegazioni della parte non comparsa sono tenute in considerazione
(seconda frase). Il primo giudice ha analizzato le contestazioni mosse dal
convenuto. La questione non merita pertano ulteriore disamina.
4.
Il
reclamante rimprovera al Pretore di aver erroneamente valutato i fatti accogliendo
l'istanza nonostante il suo appartamento non sia ultimato e l'impianto di
riscaldamento sia oggettivamente inutilizzabile, non essendo allacciato. Per di
più, soggiunge, le precedenti amministrazioni non gli avevano conteggiato alcun
costo.
a) Sul
principio della partecipazione dei comproprietari al pagamento degli oneri
comuni (art. 712h CC), che possono essere riferiti sia a spese già
effettuate che a spese future coperte mediante il prelievo di acconti, già si è
espresso il primo giudice (consid. 4). Per quanto attiene alla chiave di riparto
delle spese tra i vari comproprietari, la legge prevede il loro pagamento
secondo le quote (art. 712h cpv. 1 CC), oppure, trattandosi di una norma
di carattere dispositivo, secondo altri criteri decisi dalla maggioranza dei
comproprietari (Wermelinger, La propriété
par étages, 2ª edizione, n. 63
ad art. 712h CC), ipotizzabile essendo anche il riparto secondo le
volumetrie delle singole quote (loc. cit., n. 69 ad art. 712h CC).
b) In
concreto, è possibile che in precedenza al convenuto non venissero addebitate
spese di riscaldamento. Resta il fatto che in deroga a quanto inizialmente
previsto nel regolamento della proprietà per piani (partecipazione dei comproprietari
agli oneri comuni proporzionalmente al valore delle loro quote espresse in
millesimi: doc. C art. 14), all'assemblea condominiale del 30 marzo 2006,
“presente pure il sig. RE 1, si era deciso all'unanimità che i costi di
riscaldamento dal 01.01.2006 andavano ripartiti secondo i metri cubi dei
singoli appartamenti tra tutti gli appartamenti“ (cfr. verbale 9 aprile 2009, doc.
D nell'inc. DI.2010.240 richiamato). E non essendo stata impugnata, tale
risoluzione è valida ed efficace (Meier-Hayoz/Rey in Berner Kommentar, n.
140.
ad art. 712m CC), riservati i casi di nullità assoluta non dati in
concreto. L'addebito delle spese ai comproprietari
secondo la volumetria delle singole unità piani non può più essere rimesso in
discussione, perlomeno fino a che l'assemblea non adotterà una diversa
soluzione.
c) Quanto al fatto che l'appartamento del convenuto non sia ultimato e
l'impianto di riscaldamento sia oggettivamente inutilizzabile non essendo
allacciato, il reclamante si limita a contrapporre la sua argomentazione a quella
del Pretore ma non spiega perché l'accertamento dei fatti operato dal primo giudice
sia manifestamente errato o che il primo giudice abbia applicato erroneamente
il diritto. Del resto, ove un appartamento non sia occupato, anche per lungo
tempo, non deve di principio essere considerato ai fini della ripartizione
delle spese comuni, tale stato di cose non dipendendo dagli altri
comproprietari, anche perché un certo numero di costi non è direttamente
influenzato dall'utilizzo concreto dell'appartamento (Wermelinger, op. cit., n. 77 ad art. 712h CC). Per di
più, sempre all'assemblea del 9 aprile 2009 i condomini avevano “concordato che
non verrà concessa nessuna deduzione della spesa [di riscaldamento] al sig. RE 1” atteso che “l'appartamento non essendo abitato, di conseguenza riscaldato, causa una perdita di
calore e per tanto i proprietari degli altri appartamenti devono riscaldare di
più” (doc. D nell'inc. DI.2010.240 richiamato). Non consta, né è preteso, che
la risoluzione sia stata impugnata. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore nella valutazione dei fatti o nell'applicazione
del diritto, deve essere respinto.
5.
Le spese giudiziarie seguono
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità all'attrice,
lo scritto 26 ottobre 2011 non avendo causato spese di rilievo.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese giudiziarie di fr. 200.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster