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Decisione

16.2011.63

Contributi condominiali per spese comuni - spese riscaldamento - chiave di riparto - condomino non allacciato - decisione assembleare non contestata - assenza all'udienza - richiesta di rinvio respint

27 marzo 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

petizione del 16 dicembre 2010 la Comunione dei comproprietari del AA 1ha

convenuto AP 1 davanti al medesimo Pretore

per ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 8506.45 oltre interessi del 5%

dal 1° agosto 2010 e l'iscrizione in via definitiva dell'ipoteca legale. Nella

sua risposta del 19 gennaio 2011 il convenuto ha proposto di respingere l'istanza

contestando di dover pagare spese di riscaldamento, il suo appartamento essendone

sprovvisto. Alle udienze del 16 giugno e 22 luglio 2011, indette per la

discussione, il convenuto non è comparso, così come non è comparso al

dibattimento finale del 22 agosto 2011.

C. Statuendo

il 29 agosto 2011 il Pretore, accertato che gli importi rivendicati erano stati

approvati dall'assemblea dei condomini senza che il convenuto avesse contestato

la decisione e ritenuto che egli non utilizza l'impianto di riscaldamento per

sua scelta e non perché oggettivamente impossibilitato, ha accolto la petizione

nel senso che ha obbligato il convenuto a versare all'attrice fr. 8506.45 oltre

interessi del 5% dal 1° agosto 2010 e ha ordinato l'iscrizione definitiva dell'ipoteca

legale di pari importo sulla proprietà per piani n. 5536.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un reclamo del 29 settembre 2011

postulandone l'annullamento. Egli sostiene di essere stato impossibilitato a

partecipare all'udienza del 12 luglio 2011 a causa di una malattia e di averne tempestivamente chiesto il rinvio. Nel merito, egli contesta di dover pagare

delle spese relative all'utilizzo del riscaldamento, il suo appartamento non

essendo allacciato, come riconosciuto in passato dalle precedenti

amministrazioni dello stabile che non gli avevano mai addebitato questa spesa

se non in misura ridotta. Nelle sue osservazioni del 26 ottobre 2011 la CO 1” conclude per il rigetto del reclamo. RE 1 ha riaffermato, il 25 novembre 2011, il suo punto di

vista.

Considerandi

in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti

pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale

civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404

cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al

momento della comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 29 agosto 2011 sicché il

reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato

contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo

profilo ricevibile.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il

reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in

una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,

opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.

; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,

attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha

emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento

serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.

2).

3.

Il

convenuto ribadisce di non avere potuto partecipare al dibattimento finale del 22

agosto 2011 per forza maggiore e di averne tempestivamente chiesto il rinvio al

Pretore. Questi ha respinto la richiesta formulata con un fax giunto in Pretura

45.

minuti prima dell'udienza poiché intempestiva e non motivata. Ora, il reclamante

non trae particolari conseguenze dalla censura, non chiedendo una restituzione

in intero (art. 137 lett. b CPC), né prevalendosi di una violazione del suo diritto

di essere sentito. Per di più, per l'art. 135 cpv. 1 prima frase CPC ticinese,

applicabile su rinvio dell'art. 280 cpv. 4, se una parte non compare ad un'udienza,

questa ha luogo ugualmente con la parte comparsa, fermo restando che le

precedenti allegazioni della parte non comparsa sono tenute in considerazione

(seconda frase). Il primo giudice ha analizzato le contestazioni mosse dal

convenuto. La questione non merita pertano ulteriore disamina.

4.

Il

reclamante rimprovera al Pretore di aver erroneamente valutato i fatti accogliendo

l'istanza nonostante il suo appartamento non sia ultimato e l'impianto di

riscaldamento sia oggettivamente inutilizzabile, non essendo allacciato. Per di

più, soggiunge, le precedenti amministrazioni non gli avevano conteggiato alcun

costo.

a) Sul

principio della partecipazione dei comproprietari al pagamento degli oneri

comuni (art. 712h CC), che possono essere riferiti sia a spese già

effettuate che a spese future coperte mediante il prelievo di acconti, già si è

espresso il primo giudice (consid. 4). Per quanto attiene alla chiave di riparto

delle spese tra i vari comproprietari, la legge prevede il loro pagamento

secondo le quote (art. 712h cpv. 1 CC), oppure, trattandosi di una norma

di carattere dispositivo, secondo altri criteri decisi dalla maggioranza dei

comproprietari (Wermelinger, La propriété

par étages, 2ª edizione, n. 63

ad art. 712h CC), ipotizzabile essendo anche il riparto secondo le

volumetrie delle singole quote (loc. cit., n. 69 ad art. 712h CC).

b) In

concreto, è possibile che in precedenza al convenuto non venissero addebitate

spese di riscaldamento. Resta il fatto che in deroga a quanto inizialmente

previsto nel regolamento della proprietà per piani (partecipazione dei comproprietari

agli oneri comuni proporzionalmente al valore delle loro quote espresse in

millesimi: doc. C art. 14), all'assemblea condominiale del 30 marzo 2006,

“presente pure il sig. RE 1, si era deciso all'unanimità che i costi di

riscaldamento dal 01.01.2006 andavano ripartiti secondo i metri cubi dei

singoli appartamenti tra tutti gli appartamenti“ (cfr. verbale 9 aprile 2009, doc.

D nell'inc. DI.2010.240 richiamato). E non essendo stata impugnata, tale

risoluzione è valida ed efficace (Meier-Hayoz/Rey in Berner Kommentar, n.

140.

ad art. 712m CC), riservati i casi di nullità assoluta non dati in

concreto. L'addebito delle spese ai comproprietari

secondo la volumetria delle singole unità piani non può più essere rimesso in

discussione, perlomeno fino a che l'assemblea non adotterà una diversa

soluzione.

c) Quanto al fatto che l'appartamento del convenuto non sia ultimato e

l'impianto di riscaldamento sia oggettivamente inutilizzabile non essendo

allacciato, il reclamante si limita a contrapporre la sua argomentazione a quella

del Pretore ma non spiega perché l'accertamento dei fatti operato dal primo giudice

sia manifestamente errato o che il primo giudice abbia applicato erroneamente

il diritto. Del resto, ove un appartamento non sia occupato, anche per lungo

tempo, non deve di principio essere considerato ai fini della ripartizione

delle spese comuni, tale stato di cose non dipendendo dagli altri

comproprietari, anche perché un certo numero di costi non è direttamente

influenzato dall'utilizzo concreto dell'appartamento (Wermelinger, op. cit., n. 77 ad art. 712h CC). Per di

più, sempre all'assemblea del 9 aprile 2009 i condomini avevano “concordato che

non verrà concessa nessuna deduzione della spesa [di riscaldamento] al sig. RE 1” atteso che “l'appartamento non essendo abitato, di conseguenza riscaldato, causa una perdita di

calore e per tanto i proprietari degli altri appartamenti devono riscaldare di

più” (doc. D nell'inc. DI.2010.240 richiamato). Non consta, né è preteso, che

la risoluzione sia stata impugnata. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore nella valutazione dei fatti o nell'applicazione

del diritto, deve essere respinto.

5.

Le spese giudiziarie seguono

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità all'attrice,

lo scritto 26 ottobre 2011 non avendo causato spese di rilievo.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese giudiziarie di fr. 200.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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