16.2011.64
Reclamo contro decisione Commissione di misurazione - procedura di demarcazione fondi - errore di assegnazione superficie
1 giugno 2012Italiano10 min
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Numero d'incarto:
16.2011.64
Data decisione, Autorità:
01.06.2012, CCR
Titolo:
Reclamo contro decisione Commissione di misurazione - procedura di demarcazione fondi - errore di assegnazione superficie
ISCRIZIONE
REGISTRO FONDIARIO
RETTIFICA
art. 216 CO
art. 19 LAC
art. 2 LN
art. 19 LN
art. 49 LN
Incarto n.
16.2011.64
Lugano
1 giugno 2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Pellegrini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 3 ottobre 2011
presentato da
RE 1,
contro la sentenza emessa l'8 settembre 2011 dal
Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa n. 10c/10 (ricorso
contro decisione Commissione di misurazione) promossa con istanza 10 marzo
2010 nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito
della procedura di demarcazione dei confini e misurazione particellare
ufficiale nel Comune di __________, RE 1, proprietario della particella 1384 MU
__________, ha inoltrato il 18 ottobre 2008 un'opposizione contro i piani di
demarcazione dei confini e i registri rivendicando l'attribuzione in proprietà
di una superficie di 200 m2 della particella 1383 MU __________ appartenente
a CO 1. Con decisione 11 gennaio 2010 la Commissione cantonale di misurazione ha
respinto l'opposizione.
Fatti
B. Il 16
febbraio 2010 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di
Riviera chiedendo di annullare la decisione della Commissione di misurazione e
di accogliere la sua opposizione. Accertato il valore litigioso in fr. 500.–, il
Pretore ha trasmesso gli atti al Giudice di pace del circolo di Riviera. All'udienza
del 4 aprile 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di
respingere l'istanza. Statuendo l'8 settembre 2011 il Giudice di pace,
basandosi sulle risultanze istruttorie e in particolare sulla deposizione del
geometra __________ ha respinto l'istanza.
C. Con reclamo
3 ottobre 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio chiedendone
l'annullamento nel senso di accogliere la sua azione. Il memoriale non è stato
oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Fino
alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti
al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile
svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1
CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la
sentenza del Giudice di pace è stata emanata l'8 settembre 2011 sicché il
reclamo soggiace alla legge nuova. Tempestivo
il reclamo, sotto questo profilo, è ricevibile.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il
reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in
una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.
; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,
attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha
emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento
serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.
2).
3.
Il
Giudice di pace ha respinto l'istanza dopo avere accertato che la demarcazione
effettuata dal geometra era corretta, nel senso che era stata allestita
seguendo le indicazioni delle parti interessate, in maniera da far collimare le
rispettive richieste e pretese tenendo conto della vecchia terminazione
esistente. Per di più, ha soggiunto, “l'entità delle superfici indicate sono da considerare con estrema
prudenza, essendo spesso imprecise, rispettivamente calcolate in maniera
grossolana e approssimativa”, al ché “la situazione fondiaria in tale zona __________
non sarebbe altrimenti ricostruibile, soprattutto utilizzando le metrature che
risultano dalle scritture in possesso dei proprietari”.
E a comprova di ciò, ha epilogato il primo giudice, la proprietà del rustico è
stata modificata intestandola al convenuto (recte: istante).
Il
reclamante rileva che al momento del sopralluogo con il geometra gli erano
stati assegnati 600 m2 ma successivamente la particella assegnatagli
era di soli 400 m2, il resto essendo conglobato nel fondo del
convenuto. Egli sostiene poi che le figlie del venditore da cui aveva
acquistato il fondo gli hanno confermato che il terreno ceduto al convenuto “era per favorire la recinzione della
proprietà attorno alla loro casetta di vacanze… questa parte di terreno di 104
mq”. In definitiva, per il reclamante, il convenuto
prima del raggruppamento terreni sul monte __________ era proprietario di una
superficie di 500 m2 mentre in seguito essa è aumentata a oltre 2500 m2, area che gli permette di accedere alla sua proprietà senza sottrarre il 33% della
sua che “deve essermi restituita”.
4.
a) L'iscrizione
e la descrizione dei singoli fondi nel registro fondiario federale ha luogo sulla
base di una misurazione ufficiale (art. 950 cpv. 1 CC e 40 cpv. 1 Tit. fin. CC),
di cui la legge sulla geoinformazione (RS 510.62) disciplina i requisiti qualitativi
e tecnici (art. 950 cpv. 2 CC) e la cui esecuzione compete ai Cantoni (cfr. art.
34.
cpv. 2 lett. a LGeo e art. 12 e 43 dell'Ordinanza sulla misurazione ufficiale:
RS 211.432.2).
Nel
Cantone Ticino, la procedura di demarcazione dei fondi è regolata dalla legge sulla
misurazione ufficiale (RL. 4.1.4.0), la quale prevede,
in particolare, che l'accertamento dei confini avviene sul posto ed è
eseguito dal geometra assuntore sulla base di piani, di riprese
fotogrammetriche o di altri documenti idonei definiti dal regolamento (art. 20
cpv. 1 e 2). Terminati la demarcazione, il primo rilevamento o il rinnovamento
catastale, se sono toccati i diritti dei proprietari fondiari, il Comune
interessato, previa autorizzazione del servizio di vigilanza, procede alla
pubblicazione dell'avviso di deposito pubblico ai sensi dell'OMU (art. 35 cpv.
1). Ogni proprietario fondiario può inoltrare opposizione alla commissione di
misurazione contro le risultanze degli atti pubblicati relativi al tracciato
dei confini delle proprietà fondiarie entro 15 giorni dalla scadenza del
periodo di esposizione (art. 36 cpv. 1). Le azioni contro le decisioni della commissione
sono poi proponibili al giudice civile ordinario entro il termine di 30 giorni
(art. 11 cpv. 3). In sintesi, la decisione della commissione di misurazione può
essere contestata davanti al giudice civile nel quadro di un'azione di accertamento
della proprietà, nell'ambito della quale il giudice esamina liberamente la
decisione su opposizione (art. 28 cpv. 3 lett. e OMU).
b) Nella
fattispecie, litigiosa è la proprietà di circa 400 m2 di terreno situati sul Monte
__________ che il geometra ha assegnato a CO 1. Ora, da un “atto di vendita di terreno”
del 24 giugno 2002 risulta che __________, __________, __________ e __________,
eredi __________, hanno venduto a RE 1 “un pezzo di terreno sul __________ nel Comune di __________”, della superficie di 600 m2 (doc. 1, 9° foglio). Per tacere del fatto che i contratti di vendita che hanno per oggetto un
fondo richiedono per la loro validità un atto pubblico (art. 216 cpv. 1 CO),
ovvero devono essere redatti da un notaio (art. 2 LN) oppure dal segretario
comunale quando il valore non supera i fr. 2000.– (art. 19 LAC) e contenere i dati
previsti dall'art. 49 LN (quali le generalità complete delle parti, l'esatta
indicazione dell'oggetto della vendita e la chiara formulazione degli accordi
intervenuti tra le parti), la designazione della superficie è vaga e non
permette di determinare oggettivamente l'oggetto della vendita.
c) Il
reclamante sostiene che in un primo tempo il geometra gli aveva assegnato 600 m2 salvo poi ridurre la
superficie del suo fondo a 400 m2. Al riguardo __________ ha invero avuto
modo di riferire che RE 1 “questa
modifica l'aveva vista più volte sui piani e probabilmente non l'aveva mai
accettata con convinzione” ma ha poi soggiunto che “ci siamo parzialmente accordati in zona __________
con l'aumento della superficie del suo mappale 1353 in fondo alla campagna __________. E difatti in conclusione dell'accertamento in questa zona lui
ha ricevuto il doppio della superficie picchettata in precedenza. Alla fine
siamo riusciti nell'intento, con gli altri comproprietari, ad attribuirgli per
intero il rustico situato sulla particella oggetto del contendere. Da quel
momento chiaramente la superficie attorno risultava sicuramente più preziosa
per lui” (deposizione dell'8 giugno 2010).
d) Dal canto suo CO
1.
ha affermato che nel 1975 suo padre aveva acquistato da __________ 120 m2 “per l'accesso all'abitazione”. E per il geometra, tale superficie si riferisce alla strada (deposizione
di __________ dell'8 giugno 2010). Ora, è vero che, per quel che riguarda l'ubicazione
della superficie, anche tale scrittura privata è approssimativa, ovvero inidonea
oggettivamente a determinare concretamente l'oggetto della vendita.
Resta il fatto che sulla base dell'art. 8 CC spettava all'istante dimostrare di
avere acquisito la proprietà rivendicata. Sulla base del solo “contratto” del
24.
giugno 2002 non è però ragionevolmente possibile accertare ove questa si situasse,
ovvero se tale superficie corrisponda a quella poi assegnata al convenuto. Né
egli ha proposto altre prove che avrebbero potuto suffragare il suo
convincimento. In sostanza, non essendo stata portata nella
fattispecie la prova univoca e non potendosi escludere completamente la
possibilità del contrario, è impossibile concludere per la predominanza degli elementi
affermativi su quelli negativi (cfr. Rep. 1974 pag. 128). Ciò posto il reclamo,
con il quale il reclamante si limita a riprendere la sua opinione senza confrontarsi
criticamente con il giudizio impugnato, non è atto a confutare le conclusioni
del Giudice di pace.
5.
Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a
rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo
sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un
patrocinatore. Non si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non
essendo stato intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Non si
riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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