Lexipedia

Decisione

16.2011.64

Reclamo contro decisione Commissione di misurazione - procedura di demarcazione fondi - errore di assegnazione superficie

1 giugno 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 16

febbraio 2010 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di

Riviera chiedendo di annullare la decisione della Commissione di misurazione e

di accogliere la sua opposizione. Accertato il valore litigioso in fr. 500.–, il

Pretore ha trasmesso gli atti al Giudice di pace del circolo di Riviera. All'udienza

del 4 aprile 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di

respingere l'istanza. Statuendo l'8 settembre 2011 il Giudice di pace,

basandosi sulle risultanze istruttorie e in particolare sulla deposizione del

geometra __________ ha respinto l'istanza.

C. Con reclamo

3 ottobre 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio chiedendone

l'annullamento nel senso di accogliere la sua azione. Il memoriale non è stato

oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Fino

alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti

al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile

svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1

CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della

comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la

sentenza del Giudice di pace è stata emanata l'8 settembre 2011 sicché il

reclamo soggiace alla legge nuova. Tempestivo

il reclamo, sotto questo profilo, è ricevibile.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il

reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in

una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,

opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.

; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,

attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha

emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento

serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.

2).

3.

Il

Giudice di pace ha respinto l'istanza dopo avere accertato che la demarcazione

effettuata dal geometra era corretta, nel senso che era stata allestita

seguendo le indicazioni delle parti interessate, in maniera da far collimare le

rispettive richieste e pretese tenendo conto della vecchia terminazione

esistente. Per di più, ha soggiunto, “l'entità delle superfici indicate sono da considerare con estrema

prudenza, essendo spesso imprecise, rispettivamente calcolate in maniera

grossolana e approssimativa”, al ché “la situazione fondiaria in tale zona __________

non sarebbe altrimenti ricostruibile, soprattutto utilizzando le metrature che

risultano dalle scritture in possesso dei proprietari”.

E a comprova di ciò, ha epilogato il primo giudice, la proprietà del rustico è

stata modificata intestandola al convenuto (recte: istante).

Il

reclamante rileva che al momento del sopralluogo con il geometra gli erano

stati assegnati 600 m2 ma successivamente la particella assegnatagli

era di soli 400 m2, il resto essendo conglobato nel fondo del

convenuto. Egli sostiene poi che le figlie del venditore da cui aveva

acquistato il fondo gli hanno confermato che il terreno ceduto al convenuto “era per favorire la recinzione della

proprietà attorno alla loro casetta di vacanze… questa parte di terreno di 104

mq”. In definitiva, per il reclamante, il convenuto

prima del raggruppamento terreni sul monte __________ era proprietario di una

superficie di 500 m2 mentre in seguito essa è aumentata a oltre 2500 m2, area che gli permette di accedere alla sua proprietà senza sottrarre il 33% della

sua che “deve essermi restituita”.

4.

a) L'iscrizione

e la descrizione dei singoli fondi nel registro fondiario federale ha luogo sulla

base di una misurazione ufficiale (art. 950 cpv. 1 CC e 40 cpv. 1 Tit. fin. CC),

di cui la legge sulla geoinformazione (RS 510.62) disciplina i requisiti qualitativi

e tecnici (art. 950 cpv. 2 CC) e la cui esecuzione compete ai Cantoni (cfr. art.

34.

cpv. 2 lett. a LGeo e art. 12 e 43 dell'Ordinanza sulla misurazione ufficiale:

RS 211.432.2).

Nel

Cantone Ticino, la procedura di demarcazione dei fondi è regolata dalla legge sulla

misurazione ufficiale (RL. 4.1.4.0), la quale prevede,

in particolare, che l'accertamento dei confini avviene sul posto ed è

eseguito dal geometra assuntore sulla base di piani, di riprese

fotogrammetriche o di altri documenti idonei definiti dal regolamento (art. 20

cpv. 1 e 2). Terminati la demarcazione, il primo rilevamento o il rinnovamento

catastale, se sono toccati i diritti dei proprietari fondiari, il Comune

interessato, previa autorizzazione del servizio di vigilanza, procede alla

pubblicazione dell'avviso di deposito pubblico ai sensi dell'OMU (art. 35 cpv.

1). Ogni proprietario fondiario può inoltrare opposizione alla commissione di

misurazione contro le risultanze degli atti pubblicati relativi al tracciato

dei confini delle proprietà fondiarie entro 15 giorni dalla scadenza del

periodo di esposizione (art. 36 cpv. 1). Le azioni contro le decisioni della commissione

sono poi proponibili al giudice civile ordinario entro il termine di 30 giorni

(art. 11 cpv. 3). In sintesi, la decisione della commissione di misurazione può

essere contestata davanti al giudice civile nel quadro di un'azione di accertamento

della proprietà, nell'ambito della quale il giudice esamina liberamente la

decisione su opposizione (art. 28 cpv. 3 lett. e OMU).

b) Nella

fattispecie, litigiosa è la proprietà di circa 400 m2 di terreno situati sul Monte

__________ che il geometra ha assegnato a CO 1. Ora, da un “atto di vendita di terreno”

del 24 giugno 2002 risulta che __________, __________, __________ e __________,

eredi __________, hanno venduto a RE 1 “un pezzo di terreno sul __________ nel Comune di __________”, della superficie di 600 m2 (doc. 1, 9° foglio). Per tacere del fatto che i contratti di vendita che hanno per oggetto un

fondo richiedono per la loro validità un atto pubblico (art. 216 cpv. 1 CO),

ovvero devono essere redatti da un notaio (art. 2 LN) oppure dal segretario

comunale quando il valore non supera i fr. 2000.– (art. 19 LAC) e contenere i dati

previsti dall'art. 49 LN (quali le generalità complete delle parti, l'esatta

indicazione dell'oggetto della vendita e la chiara formulazione degli accordi

intervenuti tra le parti), la designazione della superficie è vaga e non

permette di determinare oggettivamente l'oggetto della vendita.

c) Il

reclamante sostiene che in un primo tempo il geometra gli aveva assegnato 600 m2 salvo poi ridurre la

superficie del suo fondo a 400 m2. Al riguardo __________ ha invero avuto

modo di riferire che RE 1 “questa

modifica l'aveva vista più volte sui piani e probabilmente non l'aveva mai

accettata con convinzione” ma ha poi soggiunto che “ci siamo parzialmente accordati in zona __________

con l'aumento della superficie del suo mappale 1353 in fondo alla campagna __________. E difatti in conclusione dell'accertamento in questa zona lui

ha ricevuto il doppio della superficie picchettata in precedenza. Alla fine

siamo riusciti nell'intento, con gli altri comproprietari, ad attribuirgli per

intero il rustico situato sulla particella oggetto del contendere. Da quel

momento chiaramente la superficie attorno risultava sicuramente più preziosa

per lui” (deposizione dell'8 giugno 2010).

d) Dal canto suo CO

1.

ha affermato che nel 1975 suo padre aveva acquistato da __________ 120 m2 “per l'accesso all'abitazione”. E per il geometra, tale superficie si riferisce alla strada (deposizione

di __________ dell'8 giugno 2010). Ora, è vero che, per quel che riguarda l'ubicazione

della superficie, anche tale scrittura privata è approssimativa, ovvero inidonea

oggettivamente a determinare concretamente l'oggetto della vendita.

Resta il fatto che sulla base dell'art. 8 CC spettava all'istante dimostrare di

avere acquisito la proprietà rivendicata. Sulla base del solo “contratto” del

24.

giugno 2002 non è però ragionevolmente possibile accertare ove questa si situasse,

ovvero se tale superficie corrisponda a quella poi assegnata al convenuto. Né

egli ha proposto altre prove che avrebbero potuto suffragare il suo

convincimento. In sostanza, non essendo stata portata nella

fattispecie la prova univoca e non potendosi escludere completamente la

possibilità del contrario, è impossibile concludere per la predominanza degli elementi

affermativi su quelli negativi (cfr. Rep. 1974 pag. 128). Ciò posto il reclamo,

con il quale il reclamante si limita a riprendere la sua opinione senza confrontarsi

criticamente con il giudizio impugnato, non è atto a confutare le conclusioni

del Giudice di pace.

5.

Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a

rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo

sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un

patrocinatore. Non si pone problema di ripetibili alla controparte, l'atto non

essendo stato intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Non si

riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster