16.2011.65
Contratto di appalto - appalto generale - acquisto casa chiavi in mano - opere supplementari - legittimazione attiva
24 agosto 2012Italiano11 min
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Numero d'incarto:
16.2011.65
Data decisione, Autorità:
24.08.2012, CCR
Titolo:
Contratto di appalto - appalto generale - acquisto casa chiavi in mano - opere supplementari - legittimazione attiva
APPALTO
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
art. 66 CPC
art. 181 CPC-TI
Incarto n.
16.2011.65
Lugano
24 agosto
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 13 ottobre 2011
presentato da
RE 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro la sentenza emessa il 5 settembre 2011 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa IU.2006.371 (contratto
d'appalto) promossa con istanza 24 novembre 2006 nei confronti di
CO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 14 marzo 2001 CO 1 ha acquistato
da __________ la particella n. 672 RFD di __________ per complessivi fr. 519 070.–.
Secondo la clausola n. 3 del contratto di compravendita, il prezzo era da intendersi “chiavi in mano per il terreno e per lo stabile finito
ed abitabile che il venditore sta costruendo e che non è ancora censito nel
registro fondiario. Esso comprende quindi l'abitazione unifamiliare con tutte
le opere principali ed accessorie, gli apparecchi, le istallazioni, il giardino
con recinzione e piazzale d'accesso sistemati, le infrastrutture e gli
allacciamenti per acqua, fognatura, corrente elettrica, telefono, televisione
via cavo ecc. Costituiscono parte integrante del
contratto la descrizione generale delle opere datata 9
febbraio 2001 e il conteggio modifica del prezzo del 21
febbraio 2001” .
Fatti
I
lavori di costruzione della casa sono stati affidati dal venditore all'impresa RE
1, appaltatrice generale, la quale, con fattura 18 luglio 2001 ha chiesto a CO
1 il pagamento di fr. 6512.80 per opere supplementari non contemplate nel
contratto di compravendita (fr. 750.– per l'allacciamento all'acqua potabile,
fr. 3502.– quale quota per l'allacciamento alla rete di
distribuzione elettrica, fr. 900.– per il motore elettrico di tre tapparelle,
fr. 1360.80 per l'allacciamento elettrico per lamelle).
Viste le resistenze di CO 1 la RE 1 ha fatto notificare a quest'ultima il precetto
esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
B. Con
istanza 24 novembre 2006 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 6252.– oltre interessi del 5% dal 7 settembre 2001 e
fr. 210.– di spese esecutive così come il rigetto, limitatamente a quest'importo,
dell'opposizione interposta dalla convenuta al citato precetto esecutivo. All'udienza
del 12 dicembre 2006, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di
respingere l'azione contestando la legittimazione attiva dell'istante alla
quale essa non aveva mai conferito nessun incarico. Nel merito essa ha
contestato l'esecuzione di opere supplementari rispetto a quelle previste nel
contratto di compravendita e quindi dalla stessa già pagate. La convenuta ha
altresì denunciato la lite a __________ il quale, con scritto 18 dicembre 2006, ha dichiarato di non voler intervenire nella lite.
C.
Statuendo il 5 settembre 2011 il Pretore ha ammesso l'eccezione di carenza di
legittimazione attiva dell'istante e ha di conseguenza respinto l'istanza.
D. Con
reclamo del 13 ottobre 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver valutato in
modo errato le risultanze istruttorie e di aver erroneamente applicato il
diritto negandole a torto la legittimazione attiva. Nelle sue osservazioni del 25
novembre 2011 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1.
Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti
pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale
civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404
cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella
fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata il 5 settembre 2011 sicché
il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato
contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo
profilo ricevibile.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,
relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in
modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la
violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF
134.
II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente
errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non
può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.8
con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara
e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.
2.
).
3.
Litigiosa
è, nella fattispecie, la legittimazione attiva dell'istante. Per il Pretore,
valutate le prove assunte, “appare evidente come non sia mai venuto in
essere un rapporto contrattuale tra la RE 1 e CO 1. Il semplice fatto di aver
eseguito dei lavori a favore della convenuta ancora non permette di presumere,
né tanto meno di concludere, che la qui istante è titolare di un credito nei
confronti di CO 1. Anzi, l'istruttoria di causa ha permesso di accertare che vi
sono due ben distinti rapporti contrattuali: uno di compravendita di una casa
“chiavi in mano” tra __________ e la qui convenuta, l'altro, di appalto, tra __________
e la qui istante”. La reclamante contesta questa conclusione e
ritiene invece che da una corretta lettura delle risultanze istruttorie, in
particolare delle deposizioni testimoniali, si evince la sua legittimazione attiva,
le prestazioni da essa fatturate alla convenuta essendo state eseguite per
conto di quest'ultima e comunque non comprese nel contratto di compravendita
”chiavi in mano”.
a) La
legittimazione delle parti – attiva o passiva che sia – è un presupposto di merito,
da verificare d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 136 III 367consid. 2.1; 130
III 424 consid. 3.1). Munito di legittimazione attiva è
unicamente il titolare del rapporto giuridico fatto valere, nel senso che la
parte ha la legittimazione attiva quando essa e non un'altra è titolare della
pretesa che fa valere in giudizio (cfr. Ottaviani,
Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 17; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 66 pag. 229 seg.).
Nell'ambito di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, la
legittimazione attiva è data quando l'istante è parte al contratto in base al
quale procede in giudizio (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato e massimato Appendice 2000/2004, n. 23 ad art. 181). Determinare
la legittimazione attiva significa quindi stabilire chi può far valere in
giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare.
b) In
concreto, non può essere seriamente contestato che nella costruzione dell'abitazione
della convenuta si siano eseguite opere supplementari ove si pensi che in un
primo tempo le tapparelle erano previste con comando a manovella (allegato A al
doc. A punto 14), salvo poi istallare un motore per il loro azionamento
elettrico. E che tale modifica non sia stata voluta dalla proprietaria appare
dubbio. Sennonché, la conclusione del primo giudice secondo cui tra le parti
non si è perfezionata nessuna relazione contrattuale, non appare errata e
quindi manifestamente insostenibile. Dalle risultanze istruttorie, in effetti,
nulla emerge a comprova del fatto che sia stata la convenuta a commissionare direttamente
alla ditta istante le opere poi da questa fatturate. In particolare dalla deposizione
di __________ (cfr. verbali 24 aprile 2007, pag. 1), che per conto di __________
si è occupata “della DL nell'operazione immobiliare comprendente 6 case a __________“
(cfr. deposizione nell'inc. OA.2003.217, confermata in questa sede), si evince
unicamente l'esecuzione di tutte le opere fatturate dall'istante la quale le ha
chiesto il “supplemento relativo alla posa di lamelle elettriche”. La dichiarazione
della teste secondo cui normalmente all'origine di questa richiesta vi è una
domanda del cliente, non basta però a ritenere che nel caso concreto tale
richiesta sia stata direttamente formulata dalla convenuta all'indirizzo
dell'istante.
c) Neppure
giova alla tesi della reclamante quanto dichiarato da __________, la quale si è
limitata a sostenere che le opere supplementari sono di principio escluse dal
prezzo della casa “chiavi in mano” (cfr. deposizione del 24 aprile 2007, verbali
pag. 3 ). Da tale dichiarazione non si può però desumere che le prestazioni
oggetto della pretesa siano state direttamente richieste dalla convenuta
all'istante. Al proposito la teste ha solo ipotizzato che sia stata la
convenuta a chiedere le “opere aggiuntive” di cui alle fatture doc. E e F,
presumendo che la convenuta abbia inoltrato la richiesta alla direzione lavori.
Per tacere del fatto che tale “presunzione” non trova però conferma nelle
risultanze istruttorie, ciò semmai avvalora la tesi della convenuta medesima di
avere avuto una relazione contrattuale unicamente con __________ e non con la RE
1.
d) Quanto
a __________, egli ha bensì dichiarato che le fatture di cui ai doc. C e D si
riferivano a opere “obbligatorie” escluse dal contratto di compravendita in
quanto variano “da comune a comune e possono essere calcolati unicamente a
costruzione terminata” e che le altre di cui ai doc. E e F “è un desiderio
della parte convenuta… e una conseguenza della desiderata” (deposizione del 24
settembre 2007, verbali pag. 1 e 2). Ciò non basta per ritenere manifestamente
errata la conclusione del primo giudice tanto meno se si pensa che nel prezzo
della casa “chiavi in mano”, debitamente soluto dalla convenuta, erano comprese
anche “le infrastrutture e gli allacciamenti per acqua, fognatura, corrente elettrica,
telefono, televisione via cavo, ecc.”, escluse unicamente le tasse di allacciamento
(cfr. punto 3 del contratto). E nella fattispecie le fatture della __________
(doc. C) e delle __________ (doc. D) riguardano appunto costi di allacciamento.
Il testo chiaro del contratto esclude peraltro il richiamo alla gestione d'affari
senza mandato sollevato nel reclamo.
e) In
sostanza, il solo fatto di aver eseguito dei lavori a
favore della convenuta, in verosimile regime di subappalto, non permette di ritenere
che tra le parti si sia instaurata una relazione contrattuale. Il reclamo, che
non ha evidenziato nessun errore manifesto nella valutazione dei fatti o nell'applicazione
del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.
4.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
La reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il
tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
decide: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Le spese
giudiziarie di fr. 450.– sono poste a carico della reclamante, la quale rifonderà
alla controparte fr. 400.– di ripetibili
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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