Lexipedia

Decisione

16.2011.65

Contratto di appalto - appalto generale - acquisto casa chiavi in mano - opere supplementari - legittimazione attiva

24 agosto 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I

lavori di costruzione della casa sono stati affidati dal venditore all'impresa RE

1, appaltatrice generale, la quale, con fattura 18 luglio 2001 ha chiesto a CO

1 il pagamento di fr. 6512.80 per opere supplementari non contemplate nel

contratto di compravendita (fr. 750.– per l'allacciamento all'acqua potabile,

fr. 3502.– quale quota per l'allacciamento alla rete di

distribuzione elettrica, fr. 900.– per il motore elettrico di tre tapparelle,

fr. 1360.80 per l'allacciamento elettrico per lamelle).

Viste le resistenze di CO 1 la RE 1 ha fatto notificare a quest'ultima il precetto

esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

B. Con

istanza 24 novembre 2006 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 6252.– oltre interessi del 5% dal 7 settembre 2001 e

fr. 210.– di spese esecutive così come il rigetto, limitatamente a quest'importo,

dell'opposizione interposta dalla convenuta al citato precetto esecutivo. All'udienza

del 12 dicembre 2006, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di

respingere l'azione contestando la legittimazione attiva dell'istante alla

quale essa non aveva mai conferito nessun incarico. Nel merito essa ha

contestato l'esecuzione di opere supplementari rispetto a quelle previste nel

contratto di compravendita e quindi dalla stessa già pagate. La convenuta ha

altresì denunciato la lite a __________ il quale, con scritto 18 dicembre 2006, ha dichiarato di non voler intervenire nella lite.

C.

Statuendo il 5 settembre 2011 il Pretore ha ammesso l'eccezione di carenza di

legittimazione attiva dell'istante e ha di conseguenza respinto l'istanza.

D. Con

reclamo del 13 ottobre 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver valutato in

modo errato le risultanze istruttorie e di aver erroneamente applicato il

diritto negandole a torto la legittimazione attiva. Nelle sue osservazioni del 25

novembre 2011 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1.

Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti

pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale

civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404

cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al

momento della comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella

fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata il 5 settembre 2011 sicché

il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato

contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo

profilo ricevibile.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,

relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in

modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la

violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF

134.

II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente

errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non

può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,

dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente

la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.8

con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara

e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.

2.

).

3.

Litigiosa

è, nella fattispecie, la legittimazione attiva dell'istante. Per il Pretore,

valutate le prove assunte, “appare evidente come non sia mai venuto in

essere un rapporto contrattuale tra la RE 1 e CO 1. Il semplice fatto di aver

eseguito dei lavori a favore della convenuta ancora non permette di presumere,

né tanto meno di concludere, che la qui istante è titolare di un credito nei

confronti di CO 1. Anzi, l'istruttoria di causa ha permesso di accertare che vi

sono due ben distinti rapporti contrattuali: uno di compravendita di una casa

“chiavi in mano” tra __________ e la qui convenuta, l'altro, di appalto, tra __________

e la qui istante”. La reclamante contesta questa conclusione e

ritiene invece che da una corretta lettura delle risultanze istruttorie, in

particolare delle deposizioni testimoniali, si evince la sua legittimazione attiva,

le prestazioni da essa fatturate alla convenuta essendo state eseguite per

conto di quest'ultima e comunque non comprese nel contratto di compravendita

”chiavi in mano”.

a) La

legittimazione delle parti – attiva o passiva che sia – è un presupposto di merito,

da verificare d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 136 III 367consid. 2.1; 130

III 424 consid. 3.1). Munito di legittimazione attiva è

unicamente il titolare del rapporto giuridico fatto valere, nel senso che la

parte ha la legittimazione attiva quando essa e non un'altra è titolare della

pretesa che fa valere in giudizio (cfr. Ottaviani,

Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 17; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 66 pag. 229 seg.).

Nell'ambito di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, la

legittimazione attiva è data quando l'istante è parte al contratto in base al

quale procede in giudizio (Cocchi/Trezzini,

CPC annotato e massimato Appendice 2000/2004, n. 23 ad art. 181). Determinare

la legittimazione attiva significa quindi stabilire chi può far valere in

giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare.

b) In

concreto, non può essere seriamente contestato che nella costruzione dell'abitazione

della convenuta si siano eseguite opere supplementari ove si pensi che in un

primo tempo le tapparelle erano previste con comando a manovella (allegato A al

doc. A punto 14), salvo poi istallare un motore per il loro azionamento

elettrico. E che tale modifica non sia stata voluta dalla proprietaria appare

dubbio. Sennonché, la conclusione del primo giudice secondo cui tra le parti

non si è perfezionata nessuna relazione contrattuale, non appare errata e

quindi manifestamente insostenibile. Dalle risultanze istruttorie, in effetti,

nulla emerge a comprova del fatto che sia stata la convenuta a commissionare direttamente

alla ditta istante le opere poi da questa fatturate. In particolare dalla deposizione

di __________ (cfr. verbali 24 aprile 2007, pag. 1), che per conto di __________

si è occupata “della DL nell'operazione immobiliare comprendente 6 case a __________“

(cfr. deposizione nell'inc. OA.2003.217, confermata in questa sede), si evince

unicamente l'esecuzione di tutte le opere fatturate dall'istante la quale le ha

chiesto il “supplemento relativo alla posa di lamelle elettriche”. La dichiarazione

della teste secondo cui normalmente all'origine di questa richiesta vi è una

domanda del cliente, non basta però a ritenere che nel caso concreto tale

richiesta sia stata direttamente formulata dalla convenuta all'indirizzo

dell'istante.

c) Neppure

giova alla tesi della reclamante quanto dichiarato da __________, la quale si è

limitata a sostenere che le opere supplementari sono di principio escluse dal

prezzo della casa “chiavi in mano” (cfr. deposizione del 24 aprile 2007, verbali

pag. 3 ). Da tale dichiarazione non si può però desumere che le prestazioni

oggetto della pretesa siano state direttamente richieste dalla convenuta

all'istante. Al proposito la teste ha solo ipotizzato che sia stata la

convenuta a chiedere le “opere aggiuntive” di cui alle fatture doc. E e F,

presumendo che la convenuta abbia inoltrato la richiesta alla direzione lavori.

Per tacere del fatto che tale “presunzione” non trova però conferma nelle

risultanze istruttorie, ciò semmai avvalora la tesi della convenuta medesima di

avere avuto una relazione contrattuale unicamente con __________ e non con la RE

1.

d) Quanto

a __________, egli ha bensì dichiarato che le fatture di cui ai doc. C e D si

riferivano a opere “obbligatorie” escluse dal contratto di compravendita in

quanto variano “da comune a comune e possono essere calcolati unicamente a

costruzione terminata” e che le altre di cui ai doc. E e F “è un desiderio

della parte convenuta… e una conseguenza della desiderata” (deposizione del 24

settembre 2007, verbali pag. 1 e 2). Ciò non basta per ritenere manifestamente

errata la conclusione del primo giudice tanto meno se si pensa che nel prezzo

della casa “chiavi in mano”, debitamente soluto dalla convenuta, erano comprese

anche “le infrastrutture e gli allacciamenti per acqua, fognatura, corrente elettrica,

telefono, televisione via cavo, ecc.”, escluse unicamente le tasse di allacciamento

(cfr. punto 3 del contratto). E nella fattispecie le fatture della __________

(doc. C) e delle __________ (doc. D) riguardano appunto costi di allacciamento.

Il testo chiaro del contratto esclude peraltro il richiamo alla gestione d'affari

senza mandato sollevato nel reclamo.

e) In

sostanza, il solo fatto di aver eseguito dei lavori a

favore della convenuta, in verosimile regime di subappalto, non permette di ritenere

che tra le parti si sia instaurata una relazione contrattuale. Il reclamo, che

non ha evidenziato nessun errore manifesto nella valutazione dei fatti o nell'applicazione

del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.

4.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

La reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il

tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

decide: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Le spese

giudiziarie di fr. 450.– sono poste a carico della reclamante, la quale rifonderà

alla controparte fr. 400.– di ripetibili

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster