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Decisione

16.2011.66

Mandato - prestazioni dentista - ammontare della mercede - decorrenza interessi moratori - termine di pagamento indicato nella fattura

9 marzo 2012Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta il 30 marzo 2011 l'autorizzazione ad agire dal Giudice di

pace del circolo del Ticino, con petizione del 21 giugno 2011 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 199.20 oltre interessi del 5% dal 7 dicembre

2009, di fr. 35.– di spese esecutive, di fr. 200.– di spese amministrative, di fr.

90.– per la tassa di giustizia della procedura di conciliazione così come il rigetto

dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza del 21

settembre 2011, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di

respingere l'istanza, il dentista avendo preventivato per l'intervento un

onorario di fr. 400.– da lui già pagati.

C. Statuendo

il 30 settembre 2011 il Giudice di pace, accertata la conclusione di un

contratto di mandato tra le parti e non avendo il convenuto dimostrato la

pattuizione di una mercede forfetaria, ha accolto l'istanza condannando il convenuto

al pagamento di fr. 199.20 e di fr. 22.– per spese “di notifica” più interessi

del 5% dal 7 dicembre 2009, così come di ulteriori fr. 35.– per spese esecutive,

e rigettando per tali importi l'opposizione interposta dal convenuto al citato precetto

esecutivo. La tassa di giustizia di fr. 120.– è stata posta a carico del

convenuto, tenuto ad assumersi anche quella di fr. 90.– della procedura di

conciliazione e a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 30.–.

D. Con reclamo del 29 ottobre 2011 RE 1 è insorto contro il predetto

giudizio postulandone l'annullamento. Il reclamante rimprovera al primo giudice

di non aver ritenuto vincolante l'indicazione fornita dal dentista circa l'ammontare

del suo onorario quantificato in fr. 400.–. Il 4 novembre 2011 il presidente di

questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contestuale al reclamo.

Nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2011 CO 1 conclude per il rigetto del

reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata

applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel

senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione

impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di

cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del

primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.

; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,

attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha

emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento

serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.

2).

2.

Il

Giudice di pace, dopo avere qualificato come mandato la relazione contrattuale

tra le parti e accertato la corretta esecuzione del lavoro, ha ritenuto che

tra le parti vi sono state incomprensioni sull'ammontare della mercede, nel

senso che il convenuto non ha chiesto il preventivo vincolante, mentre il

dentista avrebbe potuto chiedere se al paziente necessitava di una stima dei

costi che fosse vincolante per le parti. Ne ha così dedotto che “la cifra

esposta della parte attrice è da ritenersi a tutti gli effetti un'indicazione

dei costi per la cura del dente in oggetto, derivati da un preliminare esame

della bocca, compreso l'ortopantomografia, che il medico dentista doveva in

ogni caso effettuare, visto che la parte convenuta era un nuovo paziente”.

Considerato che la prova dell'adeguatezza dell'onorario è “convalidata dalle

tariffe dell'associazione” il primo giudice ha accolto l'istanza. Il reclamante

rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato le risultanze

istruttorie ed erroneamente applicato il diritto, non ritenendo vincolante l'indicazione

fornita dallo specialista in merito al costo del suo intervento, quantificato

in fr. 400.–.

3.

Trattandosi

di un mandato, le parti possono liberamente decidere la remunerazione del

mandatario prevedendo, in particolare, un importo a corpo (forfait) che non dipende

dal lavoro effettivamente necessario ma che poi non potrà essere modificato (Werro in: Commentaire Romand, CO I, Basilea

2003, n. 48 ad art. 394 CO). Spetta alla parte che pretende l'esistenza di una

mercede a corpo provare tale pattuizione, ritenuto che in caso di dubbio una

tale remunerazione non è presunta (Zindel/Pulver

in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 37 ad art. 373 CO; Chaix in: Commentaire Romand, CO I, op.

cit., n. 34 ad art. 373 CO).

In

concreto, per l'attore l'indicazione di fr. 400.– si riferiva al costo dell'otturazione

del dente 17 escludendo che ciò costituisse un preventivo sul costo

complessivo delle sue prestazioni. Per il convenuto il “preventivo” di fr.

400.

– vincolava il dentista per tutte le sue prestazioni. Ora, di fronte alle

contrapposte versioni delle parti, l'accertamento dei fatti effettuato dal

primo giudice non può definirsi manifestamente erroneo. Considerato che, come

risulta dalla nota d'onorario del 7 dicembre 2009, il giorno della prima visita

il dentista ha eseguito il controllo generale dello stato della bocca, un'ortopantomografia,

la rimozione di un sovraccontorno al dente 23 e l'otturazione

provvisoria al dente 17 (doc. C e doc. F), non appare manifestamente insostenibile

ritenere che l'indicazione del medico, da lui effettuata dopo il controllo generale

e la radiografia dei denti, si riferisse alla sola cura del dente in oggetto (“ricostruzione

del dente 17)” come concluso dal Giudice di pace. Ne discende

che, su questo punto, il reclamo deve essere respinto.

4.

Il

reclamante contesta altresì la decorrenza degli interessi moratori, che il

giudice di pace ha fissato dal 7 dicembre 2009, sostenendo che essi decorrono non

dalla data di emissione della fattura ma da quella d'intimazione del precetto

esecutivo. Per l'art. 102 cpv. 1 CO se l'obbligazione è scaduta, il

debitore è costituito in mora mediante l'interpellazione del creditore. Quando

il giorno dell'adempimento sia stato stabilito o risulti determinato da una

disdetta preventivamente convenuta e debitamente fatta, il debitore è

costituito in mora pel solo decorso di detto giorno (art. 102 cpv. 2 CO).

In

concreto la nota d'onorario del 7 dicembre 2009 porta

la seguente dicitura “vi chiedo di versare l'importo dovuto entro 30 giorni”

(doc. D). Sennonché il solo invio della fattura, sia pure con l'indicazione di

un termine per il pagamento, non costituisce ancora messa in mora ai sensi

della predetta norma (Wiegand in:

Basler Kommentar, OR I, op. cit., n. 9 ad art. 102 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ª edizione,

pag. 686), così che la mora subentra solo con l'invio di un'apposita interpellazione

(cfr. II CCA sentenza inc. 12.2009.86 del 7 marzo 2011, consid. 11).

L'indicazione del citato termine non può essere equiparabile all'esistenza di

un preciso giorno di adempimento ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 CO giacché la

fissazione di uno specifico giorno per l'adempimento deve essere frutto di un

accordo delle parti e non dell'imposizione unilaterale del creditore che invia

la fattura (Wiegand, op. cit., n.

10.

ad art. 102 CO). Ciò premesso, su questo punto, il primo giudice ha erroneamente

applicato il diritto. Il reclamo deve così essere accolto e, soccorrendo le

premesse dell'art. 327 cpv. 2 lett. b CPC, la decisione impugnata deve essere

riformata nel senso che gli interessi decorrono dal 7 dicembre 2010, prima

valida interpellazione.

5.

Le spese giudiziarie seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 106

cpv. 2 CPC). Visto il minimo grado di vittoria del reclamante soccorrono giusti

motivi per rinunciare a prelevare l'esigua quota di oneri a carico dell'opponente

e ridurre di conseguenza l'ammontare delle spese giudiziarie. Né l'esito incide

apprezzabilmente sul pronunciato delle spese di prima sede, tanto più se si

pensa che sulla questione il convenuto nemmeno si era espresso. L'opponente, che

ha presentato osservazioni al reclamo per il tramite di un avvocato, ha diritto

a un'equa indennità per ripetibili ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della

decisione impugnata è così riformato:

L'istanza è accolta e di conseguenza la

parte convenuta è condannata a pagare la somma di fr. 199.20 – fattura del

7.12.2009 relativa alla nota d'onorario per le cure odontoiatriche prestate dal

23.10.2009 al 27.11.2009, comprese le spese di richiamo e diffida – più fr.

22.– di notifica, più interessi al 5% dal 7 dicembre 2010, oltre a fr. 35.– di

spese esecutive e tassa d'incasso.

Per il

resto il reclamo è respinto.

2. Le spese

giudiziarie ridotte, di complessivi fr. 150.–, sono poste a carico di RE 1, che

rifonderà alla controparte

fr. 250.–

di ripetibili ridotte.

3. Notificazione

a:

- ;

- ,

, .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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