16.2011.66
Mandato - prestazioni dentista - ammontare della mercede - decorrenza interessi moratori - termine di pagamento indicato nella fattura
9 marzo 2012Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2011.66
Data decisione, Autorità:
09.03.2012, CCR
Titolo:
Mandato - prestazioni dentista - ammontare della mercede - decorrenza interessi moratori - termine di pagamento indicato nella fattura
DECORRENZA
INTERESSI DI MORA
MANDATO
MORA DEL DEBITORE
REMUNERAZIONE
art. 102 CO
art. 373 CO
art. 394 CO
art. 106 CPC
art. 320 CPC
Incarto n.
16.2011.66
Lugano
9 marzo 2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 29 ottobre 2011
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 30 settembre 2011 dal
Giudice di pace del circolo del Ticino nella causa n. 505/11 (mandato)
promossa con petizione 21 giugno 2011 da
CO 1
(patrocinato dalla lic. iur. , PA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
23 ottobre 2009 RE 1 si è rivolto al dentista CO 1 per il rifacimento di un'otturazione.
In quell'occasione, così richiesto dal paziente, il dentista ha stimato l'intervento
in fr. 400.–. Terminata la riparazione il CO 1 ha emesso, il 7 dicembre 2009, la sua nota d'onorario di complessivi fr. 547.20 sulla quale il
paziente ha pagato unicamente fr. 400.–. Il 7 dicembre 2010 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il PE n. __________ dell'UEF di __________ di fr. 199.20, al quale l'escusso
ha interposto opposizione.
Fatti
B. Ottenuta il 30 marzo 2011 l'autorizzazione ad agire dal Giudice di
pace del circolo del Ticino, con petizione del 21 giugno 2011 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 199.20 oltre interessi del 5% dal 7 dicembre
2009, di fr. 35.– di spese esecutive, di fr. 200.– di spese amministrative, di fr.
90.– per la tassa di giustizia della procedura di conciliazione così come il rigetto
dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza del 21
settembre 2011, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di
respingere l'istanza, il dentista avendo preventivato per l'intervento un
onorario di fr. 400.– da lui già pagati.
C. Statuendo
il 30 settembre 2011 il Giudice di pace, accertata la conclusione di un
contratto di mandato tra le parti e non avendo il convenuto dimostrato la
pattuizione di una mercede forfetaria, ha accolto l'istanza condannando il convenuto
al pagamento di fr. 199.20 e di fr. 22.– per spese “di notifica” più interessi
del 5% dal 7 dicembre 2009, così come di ulteriori fr. 35.– per spese esecutive,
e rigettando per tali importi l'opposizione interposta dal convenuto al citato precetto
esecutivo. La tassa di giustizia di fr. 120.– è stata posta a carico del
convenuto, tenuto ad assumersi anche quella di fr. 90.– della procedura di
conciliazione e a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 30.–.
D. Con reclamo del 29 ottobre 2011 RE 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento. Il reclamante rimprovera al primo giudice
di non aver ritenuto vincolante l'indicazione fornita dal dentista circa l'ammontare
del suo onorario quantificato in fr. 400.–. Il 4 novembre 2011 il presidente di
questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contestuale al reclamo.
Nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2011 CO 1 conclude per il rigetto del
reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata
applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel
senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione
impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di
cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del
primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.
; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,
attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha
emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento
serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.
2).
2.
Il
Giudice di pace, dopo avere qualificato come mandato la relazione contrattuale
tra le parti e accertato la corretta esecuzione del lavoro, ha ritenuto che
tra le parti vi sono state incomprensioni sull'ammontare della mercede, nel
senso che il convenuto non ha chiesto il preventivo vincolante, mentre il
dentista avrebbe potuto chiedere se al paziente necessitava di una stima dei
costi che fosse vincolante per le parti. Ne ha così dedotto che “la cifra
esposta della parte attrice è da ritenersi a tutti gli effetti un'indicazione
dei costi per la cura del dente in oggetto, derivati da un preliminare esame
della bocca, compreso l'ortopantomografia, che il medico dentista doveva in
ogni caso effettuare, visto che la parte convenuta era un nuovo paziente”.
Considerato che la prova dell'adeguatezza dell'onorario è “convalidata dalle
tariffe dell'associazione” il primo giudice ha accolto l'istanza. Il reclamante
rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato le risultanze
istruttorie ed erroneamente applicato il diritto, non ritenendo vincolante l'indicazione
fornita dallo specialista in merito al costo del suo intervento, quantificato
in fr. 400.–.
3.
Trattandosi
di un mandato, le parti possono liberamente decidere la remunerazione del
mandatario prevedendo, in particolare, un importo a corpo (forfait) che non dipende
dal lavoro effettivamente necessario ma che poi non potrà essere modificato (Werro in: Commentaire Romand, CO I, Basilea
2003, n. 48 ad art. 394 CO). Spetta alla parte che pretende l'esistenza di una
mercede a corpo provare tale pattuizione, ritenuto che in caso di dubbio una
tale remunerazione non è presunta (Zindel/Pulver
in: Basler Kommentar, OR I, 4ª edizione, n. 37 ad art. 373 CO; Chaix in: Commentaire Romand, CO I, op.
cit., n. 34 ad art. 373 CO).
In
concreto, per l'attore l'indicazione di fr. 400.– si riferiva al costo dell'otturazione
del dente 17 escludendo che ciò costituisse un preventivo sul costo
complessivo delle sue prestazioni. Per il convenuto il “preventivo” di fr.
400.
– vincolava il dentista per tutte le sue prestazioni. Ora, di fronte alle
contrapposte versioni delle parti, l'accertamento dei fatti effettuato dal
primo giudice non può definirsi manifestamente erroneo. Considerato che, come
risulta dalla nota d'onorario del 7 dicembre 2009, il giorno della prima visita
il dentista ha eseguito il controllo generale dello stato della bocca, un'ortopantomografia,
la rimozione di un sovraccontorno al dente 23 e l'otturazione
provvisoria al dente 17 (doc. C e doc. F), non appare manifestamente insostenibile
ritenere che l'indicazione del medico, da lui effettuata dopo il controllo generale
e la radiografia dei denti, si riferisse alla sola cura del dente in oggetto (“ricostruzione
del dente 17)” come concluso dal Giudice di pace. Ne discende
che, su questo punto, il reclamo deve essere respinto.
4.
Il
reclamante contesta altresì la decorrenza degli interessi moratori, che il
giudice di pace ha fissato dal 7 dicembre 2009, sostenendo che essi decorrono non
dalla data di emissione della fattura ma da quella d'intimazione del precetto
esecutivo. Per l'art. 102 cpv. 1 CO se l'obbligazione è scaduta, il
debitore è costituito in mora mediante l'interpellazione del creditore. Quando
il giorno dell'adempimento sia stato stabilito o risulti determinato da una
disdetta preventivamente convenuta e debitamente fatta, il debitore è
costituito in mora pel solo decorso di detto giorno (art. 102 cpv. 2 CO).
In
concreto la nota d'onorario del 7 dicembre 2009 porta
la seguente dicitura “vi chiedo di versare l'importo dovuto entro 30 giorni”
(doc. D). Sennonché il solo invio della fattura, sia pure con l'indicazione di
un termine per il pagamento, non costituisce ancora messa in mora ai sensi
della predetta norma (Wiegand in:
Basler Kommentar, OR I, op. cit., n. 9 ad art. 102 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ª edizione,
pag. 686), così che la mora subentra solo con l'invio di un'apposita interpellazione
(cfr. II CCA sentenza inc. 12.2009.86 del 7 marzo 2011, consid. 11).
L'indicazione del citato termine non può essere equiparabile all'esistenza di
un preciso giorno di adempimento ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 CO giacché la
fissazione di uno specifico giorno per l'adempimento deve essere frutto di un
accordo delle parti e non dell'imposizione unilaterale del creditore che invia
la fattura (Wiegand, op. cit., n.
10.
ad art. 102 CO). Ciò premesso, su questo punto, il primo giudice ha erroneamente
applicato il diritto. Il reclamo deve così essere accolto e, soccorrendo le
premesse dell'art. 327 cpv. 2 lett. b CPC, la decisione impugnata deve essere
riformata nel senso che gli interessi decorrono dal 7 dicembre 2010, prima
valida interpellazione.
5.
Le spese giudiziarie seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 106
cpv. 2 CPC). Visto il minimo grado di vittoria del reclamante soccorrono giusti
motivi per rinunciare a prelevare l'esigua quota di oneri a carico dell'opponente
e ridurre di conseguenza l'ammontare delle spese giudiziarie. Né l'esito incide
apprezzabilmente sul pronunciato delle spese di prima sede, tanto più se si
pensa che sulla questione il convenuto nemmeno si era espresso. L'opponente, che
ha presentato osservazioni al reclamo per il tramite di un avvocato, ha diritto
a un'equa indennità per ripetibili ridotte.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della
decisione impugnata è così riformato:
L'istanza è accolta e di conseguenza la
parte convenuta è condannata a pagare la somma di fr. 199.20 – fattura del
7.12.2009 relativa alla nota d'onorario per le cure odontoiatriche prestate dal
23.10.2009 al 27.11.2009, comprese le spese di richiamo e diffida – più fr.
22.– di notifica, più interessi al 5% dal 7 dicembre 2010, oltre a fr. 35.– di
spese esecutive e tassa d'incasso.
Per il
resto il reclamo è respinto.
2. Le spese
giudiziarie ridotte, di complessivi fr. 150.–, sono poste a carico di RE 1, che
rifonderà alla controparte
fr. 250.–
di ripetibili ridotte.
3. Notificazione
a:
- ;
- ,
, .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster