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Decisione

16.2011.67

Contratto di lavoro - obbligo di offrire la prestazione al termine della malattia - rifiuto di sottoporsi a esame medico rende inefficace il certificato medico

30 luglio 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 4 novembre 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 5122.15 oltre accessori così

come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al

precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano. Tale importo corrisponde a

quanto trattenuto dal datore di lavoro per ore non lavorate e vacanze eccedenti

quelle di diritto (fr. 1518.35), oltre al pagamento del salario per il mese di

febbraio 2010 (fr. 3091.55) e al pagamento della tredicesima per i mesi di

gennaio e febbraio 2010 (fr. 515.25). All'udienza del 22 novembre 2010, indetta

per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza avendo egli

remunerato la dipendente per l'attività svolta fino alla conclusione del

rapporto di lavoro intervenuto il 7 febbraio 2010. Esperita l'istruttoria le

parti hanno rinunciato alla discussione finale limitandosi a conclusioni scritte,

nelle quali hanno sostanzialmente ribadito le rispettive posizioni.

C. Statuendo il 5 ottobre 2011 il Pretore, accertata la fine del rapporto

di lavoro al 7 febbraio 2010, ha accolto l'istanza limitatamente alla richiesta

di restituzione di quanto trattenuto a titolo di vacanze godute in eccesso e al

pagamento della tredicesima per il mese di gennaio e i primi 7 giorni di febbraio

2010, condannando il convenuto al pagamento di fr. 1898.35 lordi oltre interessi

del 5% dal 1° marzo 2010 e rigettando per tale importo l'opposizione interposta

al citato precetto esecutivo.

D. Con reclamo 7 novembre 2011 RE 1 è insorta contro il predetto

giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice

di aver accertato in modo erroneo i fatti e di avere conseguentemente applicato

in modo errato il diritto non riconoscendole l'intero salario e la quota di tredicesima

per il mese di febbraio 2010 allorquando era in malattia. Nelle sue osservazioni

21 novembre 2011 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata

applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel

senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre

spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste

la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF

134.

II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente

errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non

può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,

dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente

la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.8

con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara

e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.

2.

).

2.

Il

Pretore non ha riconosciuto alla lavoratrice l'integrale salario per il mese di

febbraio 2010 poiché la stessa non aveva prestato nessuna attività lavorativa

dopo il 7 febbraio, non si era sottoposta ai controlli medici richiesti dal

datore di lavoro e aveva per di più iniziato una nuova attività lavorativa il 9

febbraio 2010. Per la reclamante tale conclusione è sconfessata dalle

risultanze istruttorie dalle quali si evince che la stessa era inabile al

lavoro per il convenuto dal 2 febbraio 2010, così come accertato dal dott. med.

__________.

Sennonché, nella fattispecie il primo giudice non ha basato il suo giudizio sulla sussistenza o

meno di un'inabilità lavorativa della dipendente, ma ha ritenuto che con il suo

comportamento la lavoratrice aveva manifestato l'intenzione di porre fine al rapporto

di lavoro, inizialmente disdetto per il 28 febbraio 2010, già il 7 febbraio 2010, intenzione

condivisa anche dal datore di lavoro. Il fatto per l'istante di non aver

offerto la sua attività lavorativa dopo il 7 febbraio 2010, di essersi attivata

nella ricerca di un nuovo posto di lavoro, trovato dal 9 febbraio 2010 ancorché

a tempo parziale (cfr. doc. 3), e di essersi rifiutata di

sottoporsi ai necessari esami per accertare l'esistenza della malattia (circostanza

dalla stessa non contestata essendosi limitata a sostenere di aver ricevuto

tardivamente le convocazioni) – rifiuto che la dottrina interpreta come prova

dell'inesattezza del certificato medico prodotto dal dipendente (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail,

Code annoté, 2010, n.1.17 ad art. 324a CO) – dimostrerebbero la sua intenzione

di porre fine anzitempo al rapporto di lavoro con il convenuto.

Nel suo

gravame la reclamante non si confronta con questa conclusione,

limitandosi a ribadire in

maniera appellatoria e quindi inammissibile, di essere

stata inabile al lavoro per il convenuto così come testimoniato dal dott. __________.

Ciò non dimostra per nulla che l'accertamento dei fatti posto a fondamento del

giudizio impugnato sarebbe avvenuto in modo manifestamente inesatto o in

violazione del diritto. Nell'allegato redatto da un mandatario professionale

non vi è il minimo accenno al perché la decisione impugnata sarebbe manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità. Ne discende che il reclamo,

di natura meramente appellatoria, sfugge a qualsiasi disamina.

3.

La

procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita salvo in

caso di temerarietà, non data in concreto (art. 115 CPC). La reclamante

rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un

patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Non si

prelevano spese processuali. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 300.– per ripetibili.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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