16.2011.67
Contratto di lavoro - obbligo di offrire la prestazione al termine della malattia - rifiuto di sottoporsi a esame medico rende inefficace il certificato medico
30 luglio 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2011.67
Data decisione, Autorità:
30.07.2012, CCR
Titolo:
Contratto di lavoro - obbligo di offrire la prestazione al termine della malattia - rifiuto di sottoporsi a esame medico rende inefficace il certificato medico
INABILITÀ LAVORATIVA PER MALATTIA
art. 324a CO
Incarto n.
16.2011.67
Lugano
30 luglio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 7 novembre 2011
presentato da
RE 1 ora in
(patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro la sentenza emessa il 5 ottobre 2011 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa DI.2010.1666
(contratto di lavoro) promossa con istanza 4 novembre 2010 nei confronti del
CO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. RE
1 ha lavorato dal 13 luglio 2009 come assistente dentale diplomata alle dipendenze
del medico dentista CO 1 con uno stipendio mensile lordo di fr. 3700.– oltre alla
tredicesima. Il 22 gennaio 2010 la lavoratrice ha notificato la disdetta del
rapporto di lavoro per il successivo 28 febbraio. Sennonché, con certificato
medico del 8 febbraio 2010 la stessa è stata dichiarata inabile al lavoro al
100% per malattia dal 2 al 7 febbraio e “di nuovo abile al 100% dall'8 febbraio
ma non nell'attuale posto di lavoro dove la malattia è insorta”. Il 9 febbraio 2010
RE 1 ha iniziato una nuova attività lavorativa a tempo parziale per un altro
datore di lavoro.
Fatti
B. Con
istanza 4 novembre 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 5122.15 oltre accessori così
come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al
precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano. Tale importo corrisponde a
quanto trattenuto dal datore di lavoro per ore non lavorate e vacanze eccedenti
quelle di diritto (fr. 1518.35), oltre al pagamento del salario per il mese di
febbraio 2010 (fr. 3091.55) e al pagamento della tredicesima per i mesi di
gennaio e febbraio 2010 (fr. 515.25). All'udienza del 22 novembre 2010, indetta
per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza avendo egli
remunerato la dipendente per l'attività svolta fino alla conclusione del
rapporto di lavoro intervenuto il 7 febbraio 2010. Esperita l'istruttoria le
parti hanno rinunciato alla discussione finale limitandosi a conclusioni scritte,
nelle quali hanno sostanzialmente ribadito le rispettive posizioni.
C. Statuendo il 5 ottobre 2011 il Pretore, accertata la fine del rapporto
di lavoro al 7 febbraio 2010, ha accolto l'istanza limitatamente alla richiesta
di restituzione di quanto trattenuto a titolo di vacanze godute in eccesso e al
pagamento della tredicesima per il mese di gennaio e i primi 7 giorni di febbraio
2010, condannando il convenuto al pagamento di fr. 1898.35 lordi oltre interessi
del 5% dal 1° marzo 2010 e rigettando per tale importo l'opposizione interposta
al citato precetto esecutivo.
D. Con reclamo 7 novembre 2011 RE 1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice
di aver accertato in modo erroneo i fatti e di avere conseguentemente applicato
in modo errato il diritto non riconoscendole l'intero salario e la quota di tredicesima
per il mese di febbraio 2010 allorquando era in malattia. Nelle sue osservazioni
21 novembre 2011 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata
applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel
senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre
spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste
la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF
134.
II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente
errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non
può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.8
con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara
e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.
2.
).
2.
Il
Pretore non ha riconosciuto alla lavoratrice l'integrale salario per il mese di
febbraio 2010 poiché la stessa non aveva prestato nessuna attività lavorativa
dopo il 7 febbraio, non si era sottoposta ai controlli medici richiesti dal
datore di lavoro e aveva per di più iniziato una nuova attività lavorativa il 9
febbraio 2010. Per la reclamante tale conclusione è sconfessata dalle
risultanze istruttorie dalle quali si evince che la stessa era inabile al
lavoro per il convenuto dal 2 febbraio 2010, così come accertato dal dott. med.
__________.
Sennonché, nella fattispecie il primo giudice non ha basato il suo giudizio sulla sussistenza o
meno di un'inabilità lavorativa della dipendente, ma ha ritenuto che con il suo
comportamento la lavoratrice aveva manifestato l'intenzione di porre fine al rapporto
di lavoro, inizialmente disdetto per il 28 febbraio 2010, già il 7 febbraio 2010, intenzione
condivisa anche dal datore di lavoro. Il fatto per l'istante di non aver
offerto la sua attività lavorativa dopo il 7 febbraio 2010, di essersi attivata
nella ricerca di un nuovo posto di lavoro, trovato dal 9 febbraio 2010 ancorché
a tempo parziale (cfr. doc. 3), e di essersi rifiutata di
sottoporsi ai necessari esami per accertare l'esistenza della malattia (circostanza
dalla stessa non contestata essendosi limitata a sostenere di aver ricevuto
tardivamente le convocazioni) – rifiuto che la dottrina interpreta come prova
dell'inesattezza del certificato medico prodotto dal dipendente (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail,
Code annoté, 2010, n.1.17 ad art. 324a CO) – dimostrerebbero la sua intenzione
di porre fine anzitempo al rapporto di lavoro con il convenuto.
Nel suo
gravame la reclamante non si confronta con questa conclusione,
limitandosi a ribadire in
maniera appellatoria e quindi inammissibile, di essere
stata inabile al lavoro per il convenuto così come testimoniato dal dott. __________.
Ciò non dimostra per nulla che l'accertamento dei fatti posto a fondamento del
giudizio impugnato sarebbe avvenuto in modo manifestamente inesatto o in
violazione del diritto. Nell'allegato redatto da un mandatario professionale
non vi è il minimo accenno al perché la decisione impugnata sarebbe manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità. Ne discende che il reclamo,
di natura meramente appellatoria, sfugge a qualsiasi disamina.
3.
La
procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita salvo in
caso di temerarietà, non data in concreto (art. 115 CPC). La reclamante
rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un
patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Non si
prelevano spese processuali. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 300.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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