16.2011.69
Contratto d'appalto - contenuto del reclamo - notifica citazione - mancata contestazione della pretesa di parte istante - giudice vincolato solo dall'importo rivendicato ma non dalla sua composizione
23 gennaio 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2011.69
Data decisione, Autorità:
23.01.2012, CCR
Titolo:
Contratto d'appalto - contenuto del reclamo - notifica citazione - mancata contestazione della pretesa di parte istante - giudice vincolato solo dall'importo rivendicato ma non dalla sua composizione
CONTESTAZIONE DELL'ISTANZA
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
RECLAMO
RICEVIBILITÀ DEL RECLAMO
art. 58 cpv. 1 CPC
art. 138 cpv. 3 let. a CPC
art. 150 cpv. 1 CPC
art. 320 CPC
art. 321 cpv. 1 CPC
art. 326 cpv. 1 CPC
art. 334 CPC
Incarto n.
16.2011.69
Lugano
23 gennaio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 10 novembre 2011
presentato da
RE 1
(patrocinato dall' PA 1)
contro la sentenza emessa il 17 ottobre 2011 dal
Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona nella causa n. 45-O-11
(contratto d'appalto) promossa con istanza 28 luglio 2011 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che,
in data imprecisata, CO 1 ha emesso una fattura di complessivi fr. 3230.– per l'esecuzione
di lavori da gessatore eseguiti nell'abitazione di RE 1;
che non
avendo ottenuto nessun pagamento, il 4 ottobre 2010 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona al quale l'escusso
ha interposto opposizione;
che ottenuta
l'autorizzazione ad adire dal giudice di pace del circolo di Bellinzona, CO 1 ha convenuto RE 1, il 28 luglio 2011, davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere il pagamento
di fr. 3230.– oltre al rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto
esecutivo;
che il
primo giudice ha convocato le parti all'udienza di discussione del 7 settembre
2011 e ha assegnato al convenuto un termine di 15 giorni per presentare
eventuali osservazioni all'istanza;
che RE 1 non
ha introdotto alcun memoriale di osservazione né è comparso all'udienza;
che con decisione
del 17 ottobre 2011 il Giudice di pace supplente, dopo avere quantificato in
fr. 2500.– la mercede dell'istante, ha parzialmente accolto la petizione e “l'opposizione
interposta dalla parte convenuta al PE __________ è accolta per fr.
730.–“;
che con
reclamo 7 novembre 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento, il primo giudice avendo accolto la pretesa dell'istante ancorché
non comprovata;
che
invitato a presentare osservazioni CO 1 è rimasto silente;
e considerando
in diritto: che
giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.);
che per
l'art. 321 cpv. 1 CPC il reclamo deve essere motivato, ovvero il reclamante non
può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione
a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e dettagliata
con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le ragioni per le
quali la stessa dev'essere considerata manifestamente insostenibile (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art.
321 pag. 1411);
che in
concreto il reclamante rimprovera al primo giudice di aver valutato in modo
errato le risultanze istruttorie ritenendo provata la pretesa dell'istante
nonostante le parti non abbiano mai concordato l'esecuzione di lavori a titolo
oneroso;
che le contestazioni
sull'effettiva conclusione di un contratto di appalto e l'ammontare della
mercede, non sollevate davanti al primo giudice sono irricevibili, l'art. 326
cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
infatti il convenuto, reso edotto nella citazione all'udienza di discussione delle
conseguenze della sua inazione, non ha contestato le allegazioni dell'istante;
che, al
riguardo, il fatto che l'invio postale contenente la citazione non sia stato
ritirato dal destinatario è irrilevante giacché la notificazione dell'atto giudiziario
è considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso
(art. 138 cpv. 3 lett. a CPC);
che il
convenuto non avendo contestato i fatti allegati dall'istante, una loro prova
si rivelava superflua (art. 150 cpv. 1 CPC);
che, per
altro, la mancata contestazione in causa (e nemmeno in fase preprocessuale) della
fattura dettagliata prodotta dall'istante a sostegno della propria pretesa, può
indurre il giudice a ritenere non controversi
Fatti
i fatti dedotti dalla stessa (Trezzini, op. cit., art. 157 pag. 737);
che,
invero, il primo giudice ha riconosciuto all'istante fr. 1000.– a titolo di
materiale ancorché nella fattura egli ha esposto fr. 500.– per l'utilizzo
dei ponteggi, ma ciò non significa una violazione dell'art. 58 cpv. 1 CPC, il
giudice non avendo aggiudicato a una parte più di quanto essa abbia domandato;
che,
infatti, il giudice, confrontato con più posizioni di risarcimento è vincolato
dall'importo complessivo, ma gode di flessibilità e di svincolo nell'apprezzarne
le diverse componenti, rispettivamente nel comporre il quantum
riconosciuto (Trezzini, op. cit.,
art. 58 pag. 158);
che, in
altre parole, il fatto per il primo giudice di aver riconosciuto all'istante complessivi
fr. 2500.–, rispetto ai rivendicati fr. 3230.–, non può
Considerandi
essere censurato, avendo riconosciuto di più in una posizione e di meno in un'altra
(Trezzini, ibidem), per un importo
complessivo comunque inferiore a quello fatto valere in giudizio;
che non avendo
evidenziato nessun errore nella valutazione dei fatti o nell'applicazione del
diritto, il reclamo deve essere respinto;
che,
invero, il primo giudice pur riconoscendo all'istante un credito di fr. 2500.–
si è limitato a pronunciare il mantenimento dell'opposizione interposta dal
convenuto al precetto esecutivo n. __________
dell'UEF di Bellinzona per fr. 730.–, rigettandola
quindi implicitamente per la differenza di fr. 2500.–;
che,
dandosi contestazioni, l'istante potrà sempre chiedere al primo giudice di interpretare
il dispositivo in questione (art. 334 CPC);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC);
che non
si pone problema di ripetibili, l'istante avendo rinunciato a formulare osservazioni
al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
decide: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Le spese
giudiziarie di fr. 350.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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