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Decisione

16.2011.69

Contratto d'appalto - contenuto del reclamo - notifica citazione - mancata contestazione della pretesa di parte istante - giudice vincolato solo dall'importo rivendicato ma non dalla sua composizione

23 gennaio 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti dedotti dalla stessa (Trezzini, op. cit., art. 157 pag. 737);

che,

invero, il primo giudice ha riconosciuto all'istante fr. 1000.– a titolo di

materiale ancorché nella fattura egli ha esposto fr. 500.– per l'utilizzo

dei ponteggi, ma ciò non significa una violazione dell'art. 58 cpv. 1 CPC, il

giudice non avendo aggiudicato a una parte più di quanto essa abbia domandato;

che,

infatti, il giudice, confrontato con più posizioni di risarcimento è vincolato

dall'importo complessivo, ma gode di flessibilità e di svincolo nell'apprezzarne

le diverse componenti, rispettivamente nel comporre il quantum

riconosciuto (Trezzini, op. cit.,

art. 58 pag. 158);

che, in

altre parole, il fatto per il primo giudice di aver riconosciuto all'istante complessivi

fr. 2500.–, rispetto ai rivendicati fr. 3230.–, non può

Considerandi

essere censurato, avendo riconosciuto di più in una posizione e di meno in un'altra

(Trezzini, ibidem), per un importo

complessivo comunque inferiore a quello fatto valere in giudizio;

che non avendo

evidenziato nessun errore nella valutazione dei fatti o nell'applicazione del

diritto, il reclamo deve essere respinto;

che,

invero, il primo giudice pur riconoscendo all'istante un credito di fr. 2500.–

si è limitato a pronunciare il mantenimento dell'opposizione interposta dal

convenuto al precetto esecutivo n. __________

dell'UEF di Bellinzona per fr. 730.–, rigettandola

quindi implicitamente per la differenza di fr. 2500.–;

che,

dandosi contestazioni, l'istante potrà sempre chiedere al primo giudice di interpretare

il dispositivo in questione (art. 334 CPC);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC);

che non

si pone problema di ripetibili, l'istante avendo rinunciato a formulare osservazioni

al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

decide: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Le spese

giudiziarie di fr. 350.– sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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