16.2011.7
Contratto d'appalto - mercede - indicazione rimedi di diritto nella sentenza
24 maggio 2011Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2011.7
Data decisione, Autorità:
24.05.2011, CCR
Titolo:
Contratto d'appalto - mercede - indicazione rimedi di diritto nella sentenza
APPALTO
art. 327 CPC-TI
Incarto n.
16.2011.7
Lugano
24 maggio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 17
dicembre 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 4 dicembre 2010 dal
Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa n. 24/Ordinaria (contratto
d'appalto) promossa con istanza 25 agosto 2010 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
l'8 aprile 2009 RA 1 si è rivolta alla ditta CO 1 per la riparazione di un
guasto all'impianto di sorveglianza installato nell'Hotel __________ da lei gestito;
che il 17
e il 22 aprile 2009 CO 1 è intervenuta, fatturando il 10 luglio 2009 le sue
prestazioni (un'ora di lavoro) per un importo di fr. 188.30 (fattura n.
76192474) per il solo intervento del 17 aprile, regolarmente pagato, mentre per
quello di due ore del 22 aprile non ha emesso nessuna fattura;
che in
seguito a un nuovo intervento del 13 luglio 2009 CO 1 ha emesso il 4 agosto 2009 una fattura di complessivi fr. 376.60 (1 ora di lavoro e 1 ora di
trasferta: fattura n. 76203834);
che il 24
luglio 2009 RI 1 ha avvisato CO 1 di essere disponibile a pagare la fattura del
4 agosto 2009 relativa all'intervento del 13 luglio 2009 (1 ora di lavoro per
fr. 175.–) ma non quella concernente l'intervento del 17 aprile 2009, il guasto
lamentato non essendo stato risolto;
che con
istanza 25 agosto 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo
di Balerna per ottenere il pagamento di fr. 376.60 oltre accessori così come il
rigetto dell'opposizione da questa interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio;
che all'udienza
dell'8 ottobre 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di
respingere l'istanza sostenendo di aver già saldato la fattura posta in esecuzione,
salvo le spese di trasferta di fr. 175.– non riconosciute poiché già comprese
nell'importo orario e contestando le pretese per gli interventi rivelatisi
inutili, ponendo infine in compensazione un suo credito di fr. 350.– per le
spese legali da lei sostenute;
che
statuendo il 4 dicembre 2010 il Giudice di pace del circolo di Balerna,
accertata l'esecuzione degli interventi fatturati il 13 luglio 2009, ha accolto l'istanza e ha obbligato la convenuta a versare l’importo di fr. 376.60 oltre
accessori, rigettando per tale somma l'opposizione interposta al PE n. __________
dell'UEF di Mendrisio;
che con
ricorso per cassazione del 17 dicembre 2010 RI 1 è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo arbitrariamente valutato
le risultanze istruttorie concludendo per il fondamento della pretesa avversaria;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
la decisione impugnata è stata notificata prima del 1°
gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327
segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
Fatti
22 dicembre 2009, pag. 15);
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice
di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove;
che il
giudice di pace ha accolto l'istanza ritenendo provati sia gli interventi della
ditta istante (due ore di lavoro compreso il tempo della trasferta) sia gli
importi fatturati poiché conformi al tariffario noto alle parti;
che la ricorrente
non condivide tale conclusione contestando di dover pagare quanto fatturato a
titolo di “ore di viaggio tecnico di servizio” poiché già comprese nella tariffa
oraria;
che il
tariffario in vigore menziona un costo a regia di fr. 175.– l'ora per lavoro e
trasferta (Arbeit und Reisezeit) inclusi Deplacement, Spesen,
Kleinmaterial (doc. 1);
che la
convenuta non ha contestato l'impiego di due ore di tempo da parte del tecnico
utilizzate per il lavoro e per la trasferta;
che l'interpretazione
del tariffario operata dal primo giudice, secondo cui la tariffa a regia oraria
di fr. 175.– si riferisce sia al tempo impiegato dal tecnico per l'esecuzione
del lavoro sia al tempo utilizzato per la trasferta, non appare arbitraria,
ovvero manifestamente insostenibile, il tariffario menzionando appunto una
tariffa di fr. 175.– l'ora per il lavoro e la trasferta;
che, per
tacere del fatto che anche per altre categorie professionali non è inusuale
fatturare il tempo di lavoro e quello di trasferta, la ricorrente si limita a
una propria interpretazione a lei più favorevole, il Deplacement è
compreso nella tariffa oraria, ma non spiega perché preferibile a quella
fornita dal primo giudice;
che,
inoltre, la contestazione della ricorrente sulla mancanza di un riconoscimento
di debito è fuori tema, l'istante avendo introdotto un'azione creditoria e non
una istanza di rigetto dell'opposizione;
che,
infine, l'importo riconosciuto dal primo giudice corrisponde a quello oggetto
della fattura in questione (fattura 4 agosto 2009 n. 76203834), successivamente
posto in esecuzione;
che in
merito alla mancata indicazione dei rimedi di diritto nella sentenza impugnata,
Considerandi
nessun rimprovero può essere mosso al primo giudice giacché tale indicazione fino
all'entrata in vigore del nuovo CPC il 1° gennaio 2011 (cfr. art. 238 lett. f
CPC), costituiva un presupposto formale unicamente nell'ambito della procedura
amministrativa, ma non in quella civile (Cocchi/
Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano
2000, n. 22 ad art. 285);
che non
avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, il ricorso deve essere respinto;
che gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese),
mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto
di intimazione.
Per
questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis
CPC ticinese
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 17 dicembre 2010 è respinto.
2.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.
–
sono
posti a carico della ricorrente. Non si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster