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Decisione

16.2011.70

Contratto d'appalto - reclamo - contenuto - nuove contestazioni inammissibili

2 dicembre 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il contratto di appalto non essendo soggetto a nessuna forma particolare), come

tali irricevibili secondo il citato art. 326 cpv. 1 CPC;

che, sia

come sia, il primo giudice, a prescindere dall'effettiva presenza di difetti nell'opera

fornita, ha ritenuto tardiva la loro notifica, con conseguente perenzione di

tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (Gauch, Der Werkvertrag, 4ª edizione, n. 2160);

che per

quanto attiene alle lamentele sollevate dal convenuto nel mese di giugno 2008

perché “l'erba non è mai cresciuta” (cfr. verbale 6 settembre 2010),

ciò che peraltro esclude che si trattasse di difetti occulti come sollevato per

la prima volta con il reclamo, l'istante ha contestato di aver ricevuto

doglianze in tal senso dopo l'ultimazione dei lavori (cfr. lettera 7 ottobre

2008 dell'istante nella quale situa le prime lamentele “a distanza di 5 mesi

dopo il sollecito di pagamento del saldo della fattura”: doc. C);

che di

Considerandi

fronte a tali divergenze il primo giudice poteva ritenere, senza incorrere in arbitrio,

che la notifica del difetto fosse intervenuta solo il 2 ottobre 2008 (doc. 7) e

quindi tardivamente;

che per

quanto riguarda la posa degli elementi sagomati, l'istante aveva bensì aderito

alla richiesta del convenuto di provvedere alla loro sistemazione dopo la fase

di assestamento (doc. E e F), sennonché, senza essere smentito, egli ha

indicato come fosse stata la moglie del convenuto a non permettere l'esecuzione

del lavoro “cacciando gli operai” (cfr. verbale del 6 settembre 2010 pag. 1 in fine);

che

quindi, senza incorrere in arbitro il primo giudice poteva ritenere che il convenuto

avesse di fatto rinunciato alla prestazione;

che

in definitiva il reclamo deve essere respinto;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC);

che non

si pone problema di indennità all'istante, al quale il reclamo non è stato notificato

per osservazioni;

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto.

2. Le

spese giudiziarie, di complessivi fr. 200.–, sono poste a carico di RE 1. Non si

assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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