16.2011.70
Contratto d'appalto - reclamo - contenuto - nuove contestazioni inammissibili
2 dicembre 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2011.70
Data decisione, Autorità:
02.12.2011, CCR
Titolo:
Contratto d'appalto - reclamo - contenuto - nuove contestazioni inammissibili
APPALTO
NOTIFICA DEI DIFETTI
RICEVIBILITÀ DEL RECLAMO
art. 368 CO
art. 320 CPC
art. 321 CPC
art. 326 CPC
Incarto n.
16.2011.70
Lugano
2 dicembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 10 novembre 2011
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 7 novembre 2011 dal
Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa IU.2010.149
(contratto d'appalto) promossa con istanza 1° giugno 2011 da
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 12 maggio 2008 CO 1, titolare di una ditta attiva nel settore della costruzione
e la manutenzione di giardini, ha emesso a carico di RE 1 una fattura di complessivi
fr. 9642.– per diversi lavori, tra i quali la seminagione del prato, mentre
l'8 settembre 2008 ha fatturato ulteriori fr. 183.30 per una fornitura supplementare
di cinque tuie;
che preso
atto del versamento di soli fr. 6821.–, CO 1 ha fatto notificare ad RE 1 il PE n. __________ dell'UE di Lugano per l'incasso di fr. 3004.30, al quale l'escusso
ha interposto opposizione;
che con
istanza 1° giugno 2010 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 3004.30 oltre interessi
del 2% dal 7 ottobre 2008 così come il rigetto dell'opposizione interposta al citato
precetto esecutivo;
che all'udienza
del 6 settembre 2010, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto di
respingere l’istanza adducendo la presenza di difetti nell'opera fornita,
segnatamente nella semina del prato;
che
statuendo il 7 novembre 2011 il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha condannato
il convenuto a pagare fr. 3004.30 oltre interessi del 2% dal 7 ottobre 2008, mentre
in mancanza del precetto esecutivo egli non ha potuto pronunciare il rigetto dell'opposizione;
che con
reclamo 10 novembre 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
la documentazione prodotta con il reclamo (e non davanti al primo giudice) è
irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di addurre in questa sede
nuovi fatti, prove o eccezioni;
che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che il
reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante
non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria
opinione a quella del primo giudice, ma deve confrontarsi in maniera precisa e
dettagliata con la motivazione della sentenza e far emergere chiaramente le
ragioni per le quali la stessa dev'essere considerata manifestamente
insostenibile (DTF 130 I 258 consid. 1.3; Trezzini
in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag. 1411);
che in concreto il contenuto dello scritto 10 novembre 2011 del
reclamante non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato
come reclamo;
che,
infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore
aggiunto sull'applicazione di norme di diritto o sull'accertamento dei fatti, il
reclamante si limita a riproporre la propria versione dei fatti secondo la
quale egli avrebbe notificato tempestivamente i difetti riscontrati al manto erboso;
che,
inoltre, egli propone nuove e diverse contestazioni (pagamento di fr. 2000.–
non contabilizzato, contestazione relativa alla fornitura e posa della terra,
assenza di un contratto e di una garanzia scritti, in ogni caso non richiesti,
Fatti
il contratto di appalto non essendo soggetto a nessuna forma particolare), come
tali irricevibili secondo il citato art. 326 cpv. 1 CPC;
che, sia
come sia, il primo giudice, a prescindere dall'effettiva presenza di difetti nell'opera
fornita, ha ritenuto tardiva la loro notifica, con conseguente perenzione di
tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (Gauch, Der Werkvertrag, 4ª edizione, n. 2160);
che per
quanto attiene alle lamentele sollevate dal convenuto nel mese di giugno 2008
perché “l'erba non è mai cresciuta” (cfr. verbale 6 settembre 2010),
ciò che peraltro esclude che si trattasse di difetti occulti come sollevato per
la prima volta con il reclamo, l'istante ha contestato di aver ricevuto
doglianze in tal senso dopo l'ultimazione dei lavori (cfr. lettera 7 ottobre
2008 dell'istante nella quale situa le prime lamentele “a distanza di 5 mesi
dopo il sollecito di pagamento del saldo della fattura”: doc. C);
che di
Considerandi
fronte a tali divergenze il primo giudice poteva ritenere, senza incorrere in arbitrio,
che la notifica del difetto fosse intervenuta solo il 2 ottobre 2008 (doc. 7) e
quindi tardivamente;
che per
quanto riguarda la posa degli elementi sagomati, l'istante aveva bensì aderito
alla richiesta del convenuto di provvedere alla loro sistemazione dopo la fase
di assestamento (doc. E e F), sennonché, senza essere smentito, egli ha
indicato come fosse stata la moglie del convenuto a non permettere l'esecuzione
del lavoro “cacciando gli operai” (cfr. verbale del 6 settembre 2010 pag. 1 in fine);
che
quindi, senza incorrere in arbitro il primo giudice poteva ritenere che il convenuto
avesse di fatto rinunciato alla prestazione;
che
in definitiva il reclamo deve essere respinto;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC);
che non
si pone problema di indennità all'istante, al quale il reclamo non è stato notificato
per osservazioni;
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 322 CPC
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto.
2. Le
spese giudiziarie, di complessivi fr. 200.–, sono poste a carico di RE 1. Non si
assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
–;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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