Lexipedia

Decisione

16.2011.71

Contratto di locazione - diritto di essere sentito - violato in caso di notifica delle osservazioni dell'istante con la decisione - violato in caso di decisione senza l'assunzione delle prove ammesse

28 febbraio 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta,

il 23 maggio 2011, l'autorizzazione ad agire dall'Ufficio di conciliazione in

materia di locazione di Chiasso, il 7 giugno 2011 CO 1 si è rivolta al Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere il rigetto dell'opposizione interposta

da RE 1 al citato precetto esecutivo. Il Pretore ha trattato la causa come azione

creditoria in procedura semplificata, convocando le parti all'udienza del 18

agosto 2011, durante la quale la convenuta ha proposto il richiamo dall'istante

dei giustificativi delle spese accessorie (acquisto combustibile, contratti di

abbonamento, contratto di lavoro custode, contratto di mandato amministrazione,

planimetria stabile, stato ente locato, schede di lettura consumi vari), e riservandosi

un termine per comunicare, dopo aver consultato detta documentazione, su quali

importi e voci avrebbe mantenuto la sua contestazione.

Il Pretore

ha sospeso la procedura fissando alla convenuta un termine fino al 20 settembre

2011 per comunicare l'esito delle verifiche, ovvero se manteneva la sua proposta

di respingere l'istanza. Il 19 settembre 2011 RE 1 ha comunicato al Pretore di contestare una parte delle spese accessorie poiché eccessive, o non

contemplate nel contratto di locazione, e ha concluso per la reiezione dell'istanza.

Il 7 ottobre successivo l'istante ha ribadito le sue domande.

C. Statuendo

il 18 ottobre 2011 il Pretore ha accolto la petizione, l'istante avendo fornito

la necessaria documentazione atta a comprovare la correttezza dei suoi conteggi

e il fondamento delle spese accessorie rivendicate. Le spese, con una tassa

di giustizia di fr. 100.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a

rifondere all'istante fr. 300.– per ripetibili.

D. Con

reclamo (“appello”) del 15 novembre 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio

postulandone l'annullamento. La reclamante lamenta la violazione del diritto di

essere sentita non avendo potuto prendere visione dei giustificativi richiesti

alla controparte e ammessi dal primo giudice, così come dello scritto 7 ottobre

2011 della locatrice con relativi allegati. Essa contesta inoltre l'ammontare

delle ripetibili riconosciute all'istante. Nelle sue osservazioni del 7

dicembre 2011 CO 1 si è sostanzialmente rimessa al giudizio della Camera.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il

reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in

una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,

opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.

; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,

attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha

emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento

serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.

2).

2.

La

reclamante lamenta di non aver ricevuto copia della lettera del 7 ottobre 2011

dell'istante donde la violazione del suo diritto di essere sentito.

a) Il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2

Cost.) garantito altresì dall'art. 53 CPC, la cui

violazione implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a

prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 279 consid.

2.6.1

con rinvii). Il diritto di essere sentito è un aspetto della garanzia

generale dell'equo processo secondo gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU.

Comprende segnatamente il diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione

sottoposta al tribunale e di potersi esprimere al proposito, indipendentemente

dalla circostanza che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si

presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta infatti alle parti, e non

al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti

contiene degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni. Il

diritto di replica fondato sull'art. 29 cpv. 2 Cost. vale per tutte le procedure

giudiziarie, comprese quelle che non rientrano nel campo di applicazione

dell'art. 6 n. 1 CEDU. Ogni presa di posizione o documento versato agli atti

deve pertanto essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono

o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 137 I 195; 133 I 100; consid.

4.

-4.6; 133 I 98 consid. 2.2; 132 I 42 consid. 3.3.2-3.3.4; sentenza del

Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011 consid. 2.2 con riferimenti).

b)

In concreto, l'affermazione della reclamante “di non avere potuto

prendere visione delle osservazioni della CO 1 [del 7

ottobre 2011] né di altra comunicazione prima della decisione del giudice” è

senz'altro vera ed è confermata dal fatto che il Pretore ha notificato tale

atto il 18 ottobre 2011, lo stesso giorno della notificazione della sua

decisione. Alla luce della citata giurisprudenza si deve pertanto concludere

che il Pretore ha violato il diritto di essere sentito della convenuta.

3.

Il diritto di essere sentiti garantisce inoltre alle parti il

diritto di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi

al riguardo (DTF 135 I 282 consid.

2.

). In concreto, all'udienza del 18 agosto 2011 il Pretore, dopo avere

sospeso la procedura, ha assegnato alla convenuta un termine fino al 20

settembre 2011 per comunicare l'esito delle sue ricerche, prevedendo che in

caso di “richiesta di mantenimento delle contestazioni giudicherà dopo avere

richiamato dall'amministrazione i giustificativi dei conteggi” (verbale pag.

2). In realtà, dopo che la convenuta ha dichiarato di mantenere le sue contestazioni,

il primo giudice ha statuito senza ulteriori formalità, ovvero senza assumere

le prove da lui indicate. Anche al riguardo si ravvisa una violazione del

diritto di essere sentito della convenuta

4.

Tali

lesioni del diritto di essere sentito non possono essere sanate nell'ambito

della presente procedura di reclamo giacché questa Camera non dispone dello

stesso potere di esame dell'autorità decidente (DTF 135 I 276 consid. 2.6.1 con

rinvii). Da quanto precede discende che il reclamo deve essere accolto, senza

che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dalla convenuta. La decisione

impugnata va annullata e la causa rinviata al Pretore affinché, dopo avere

assunto le prove ammesse, emetta un nuovo giudizio nel rispetto del diritto di

replica definito in precedenza.

5.

Le

spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato soccorrono giusti motivi

per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Per quanto

attiene all’eventuale riconoscimento di un’indennità di inconvenienza alla

reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), siccome la redazione del reclamo non

le ha causato presumibili costi apprezzabili e non potendosi considerare

l'opponente soccombente essendosi rimessa al giudizio di questa Camera, si

prescinde da qualsiasi attribuzione.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al

Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per una nuova decisione nel senso

dei considerandi.

2. Non si

riscuotono spese giudiziarie né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster