16.2011.71
Contratto di locazione - diritto di essere sentito - violato in caso di notifica delle osservazioni dell'istante con la decisione - violato in caso di decisione senza l'assunzione delle prove ammesse
28 febbraio 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2011.71
Data decisione, Autorità:
28.02.2012, CCR
Titolo:
Contratto di locazione - diritto di essere sentito - violato in caso di notifica delle osservazioni dell'istante con la decisione - violato in caso di decisione senza l'assunzione delle prove ammesse
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
art. 6 cf. 1 CEDU
art. 29 cpv. 2 COST
art. 53 CPC
art. 95 CPC
art. 107 CPC
art. 320 CPC
Incarto n.
16.2011.71
Lugano
28 febbraio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 15 novembre 2011
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 18 ottobre 2011 dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SE.2011.14
(locazione) promossa con istanza 7 giugno 2011 da
CO 1
(rappresentata da RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
3 febbraio 2004 RE 1 ha sottoscritto con la società CO 1 un contratto di
locazione avente per oggetto un appartamento situato in uno stabile di proprietà
di quest'ultima a __________, per una pigione mensile di fr. 730.– oltre a un
acconto di fr. 90.– mensili per le spese accessorie, con conguaglio al termine
del relativo esercizio. Il 17 novembre 2010 la locatrice ha allestito il
conteggio delle spese accessorie per il periodo 1° luglio 2009/20 giugno 2010
con saldo residuo a carico della conduttrice di fr. 481.80. Visto il mancato
pagamento, CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________
dell'UEF di Mendrisio al quale l'escussa ha interposto opposizione.
Fatti
B. Ottenuta,
il 23 maggio 2011, l'autorizzazione ad agire dall'Ufficio di conciliazione in
materia di locazione di Chiasso, il 7 giugno 2011 CO 1 si è rivolta al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere il rigetto dell'opposizione interposta
da RE 1 al citato precetto esecutivo. Il Pretore ha trattato la causa come azione
creditoria in procedura semplificata, convocando le parti all'udienza del 18
agosto 2011, durante la quale la convenuta ha proposto il richiamo dall'istante
dei giustificativi delle spese accessorie (acquisto combustibile, contratti di
abbonamento, contratto di lavoro custode, contratto di mandato amministrazione,
planimetria stabile, stato ente locato, schede di lettura consumi vari), e riservandosi
un termine per comunicare, dopo aver consultato detta documentazione, su quali
importi e voci avrebbe mantenuto la sua contestazione.
Il Pretore
ha sospeso la procedura fissando alla convenuta un termine fino al 20 settembre
2011 per comunicare l'esito delle verifiche, ovvero se manteneva la sua proposta
di respingere l'istanza. Il 19 settembre 2011 RE 1 ha comunicato al Pretore di contestare una parte delle spese accessorie poiché eccessive, o non
contemplate nel contratto di locazione, e ha concluso per la reiezione dell'istanza.
Il 7 ottobre successivo l'istante ha ribadito le sue domande.
C. Statuendo
il 18 ottobre 2011 il Pretore ha accolto la petizione, l'istante avendo fornito
la necessaria documentazione atta a comprovare la correttezza dei suoi conteggi
e il fondamento delle spese accessorie rivendicate. Le spese, con una tassa
di giustizia di fr. 100.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a
rifondere all'istante fr. 300.– per ripetibili.
D. Con
reclamo (“appello”) del 15 novembre 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento. La reclamante lamenta la violazione del diritto di
essere sentita non avendo potuto prendere visione dei giustificativi richiesti
alla controparte e ammessi dal primo giudice, così come dello scritto 7 ottobre
2011 della locatrice con relativi allegati. Essa contesta inoltre l'ammontare
delle ripetibili riconosciute all'istante. Nelle sue osservazioni del 7
dicembre 2011 CO 1 si è sostanzialmente rimessa al giudizio della Camera.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il
reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in
una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.
; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,
attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha
emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento
serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.
2).
2.
La
reclamante lamenta di non aver ricevuto copia della lettera del 7 ottobre 2011
dell'istante donde la violazione del suo diritto di essere sentito.
a) Il
diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2
Cost.) garantito altresì dall'art. 53 CPC, la cui
violazione implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a
prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 279 consid.
2.6.1
con rinvii). Il diritto di essere sentito è un aspetto della garanzia
generale dell'equo processo secondo gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU.
Comprende segnatamente il diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione
sottoposta al tribunale e di potersi esprimere al proposito, indipendentemente
dalla circostanza che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si
presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta infatti alle parti, e non
al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti
contiene degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni. Il
diritto di replica fondato sull'art. 29 cpv. 2 Cost. vale per tutte le procedure
giudiziarie, comprese quelle che non rientrano nel campo di applicazione
dell'art. 6 n. 1 CEDU. Ogni presa di posizione o documento versato agli atti
deve pertanto essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono
o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 137 I 195; 133 I 100; consid.
4.
-4.6; 133 I 98 consid. 2.2; 132 I 42 consid. 3.3.2-3.3.4; sentenza del
Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno 2011 consid. 2.2 con riferimenti).
b)
In concreto, l'affermazione della reclamante “di non avere potuto
prendere visione delle osservazioni della CO 1 [del 7
ottobre 2011] né di altra comunicazione prima della decisione del giudice” è
senz'altro vera ed è confermata dal fatto che il Pretore ha notificato tale
atto il 18 ottobre 2011, lo stesso giorno della notificazione della sua
decisione. Alla luce della citata giurisprudenza si deve pertanto concludere
che il Pretore ha violato il diritto di essere sentito della convenuta.
3.
Il diritto di essere sentiti garantisce inoltre alle parti il
diritto di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi
al riguardo (DTF 135 I 282 consid.
2.
). In concreto, all'udienza del 18 agosto 2011 il Pretore, dopo avere
sospeso la procedura, ha assegnato alla convenuta un termine fino al 20
settembre 2011 per comunicare l'esito delle sue ricerche, prevedendo che in
caso di “richiesta di mantenimento delle contestazioni giudicherà dopo avere
richiamato dall'amministrazione i giustificativi dei conteggi” (verbale pag.
2). In realtà, dopo che la convenuta ha dichiarato di mantenere le sue contestazioni,
il primo giudice ha statuito senza ulteriori formalità, ovvero senza assumere
le prove da lui indicate. Anche al riguardo si ravvisa una violazione del
diritto di essere sentito della convenuta
4.
Tali
lesioni del diritto di essere sentito non possono essere sanate nell'ambito
della presente procedura di reclamo giacché questa Camera non dispone dello
stesso potere di esame dell'autorità decidente (DTF 135 I 276 consid. 2.6.1 con
rinvii). Da quanto precede discende che il reclamo deve essere accolto, senza
che sia necessario esaminare le altre censure sollevate dalla convenuta. La decisione
impugnata va annullata e la causa rinviata al Pretore affinché, dopo avere
assunto le prove ammesse, emetta un nuovo giudizio nel rispetto del diritto di
replica definito in precedenza.
5.
Le
spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato soccorrono giusti motivi
per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Per quanto
attiene all’eventuale riconoscimento di un’indennità di inconvenienza alla
reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), siccome la redazione del reclamo non
le ha causato presumibili costi apprezzabili e non potendosi considerare
l'opponente soccombente essendosi rimessa al giudizio di questa Camera, si
prescinde da qualsiasi attribuzione.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per una nuova decisione nel senso
dei considerandi.
2. Non si
riscuotono spese giudiziarie né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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