16.2011.72
Contratto di mandato - ricorso per denegata giustizia - nullità della sentenza
2 dicembre 2011Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2011.72
Data decisione, Autorità:
02.12.2011, CCR
Ricorso:
TF,4D_99/2011, 26.1.2012
Titolo:
Contratto di mandato - ricorso per denegata giustizia - nullità della sentenza
DENEGATA GIUSTIZIA
NULLITÀ DI SENTENZA
art. 106 CPC
art. 34 LOG
art. 48 LOG
Incarto n.
16.2011.72
Lugano
2 dicembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo per ”ritardata
giustizia” del 9 novembre 2011 presentato da
RI 1
nei confronti dell'operato del Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud nell'ambito della causa n. IU.2002.19
(contratto di mandato) promossa con istanza 27 maggio 2002 dal
CO 1
(patrocinato dall' PA 1 );
ritenuto
in fatto: che
in esito a un'istanza del 27 maggio 2002 presentata dal TERZ 1 per il pagamento
delle sue prestazioni professionali, con sentenza del 18 febbraio 2008 il
Segretario assessore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha condannato RI 1 al
pagamento di fr. 5285.20 oltre accessori, rigettando per tale l'importo l'opposizione
da questa interposta a un precetto esecutivo fattole notificare dall'istante;
che con
sentenza del 6 marzo 2008 questa Camera ha dichiarato irricevibile un ricorso
per cassazione introdotto il 21 febbraio 2008 da RI 1 (inc. __________) e che
con sentenza del 24 aprile 2008 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile
un ricorso di diritto pubblico presentato da RI 1 (inc.4D_34/2008);
che il 9
novembre 2011 RI 1 si è rivolta a questa Camera con un reclamo per “ritardata
giustizia (sentenza resa dal segretario assessore)”;
che il
memoriale non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che, il reclamo essendo stato
introdotto nella fattispecie il 9 novembre 2011, è data
la competenza funzionale di questa Camera a norma dell'art. 48 lett. d n. 2
LOG;
che nella
fattispecie, dalle motivazioni del memoriale la “ritardata giustizia” deve essere
ragionevolmente intesa come invito al Pretore di statuire sull'istanza del TERZ
1, la sentenza emanata il 18 febbraio 2008 dal Segretario assessore essendo
viziata di nullità;
che la
nullità di una sentenza, rilevabile d'ufficio e sempre invocabile, può essere
ammessa in casi eccezionali, soltanto se l'atto presenta un vizio (formale o
materiale) particolarmente grave e evidente o perlomeno facilmente individuabile
e, inoltre, se il suo annullamento non ha quale conseguenza di mettere
seriamente in pericolo la sicurezza del diritto (DTF 132 II 27 consid. 3.1);
che nella
sentenza cui allude la reclamante, per il Tribunale federale il Segretario
assessore non ha un potere giurisdizionale autonomo e parallelo a quello del Pretore
(DTF 134 I 184 consid. 4 e 5), ma non esclude una
sostituzione in determinate circostanze (art. 34 cpv. 1 vLOG);
che
la sentenza in questione è successiva a quella emanata il 18 febbraio 2008 del
Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud, passata
in giudicato;
che
nel suo ricorso per cassazione del 21 febbraio 2008 RI 1 non aveva sollevato
alcuna censura in merito alla competenza dal Segretario assessore;
che
fino a quel momento questa Camera non aveva mai interpretato l'art. 34
cpv. 2 LOG con il rigore del Tribunale federale sicché non si può dire che
l'incompetenza giurisdizionale del Segretario assessore fosse manifesta;
che
in tali circostanze i sindacati passati in giudicato prima della nota sentenza
del Tribunale federale hanno assunto carattere definitivo e non possono più
essere rimessi in discussione;
che
non soccorrendo motivi di nullità, la sentenza del 18 febbraio 2008 mantiene la
sua validità, sicché il reclamo
sfugge a qualsiasi esame;
che di
regola le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),
ma nel caso specifico si può eccezionalmente rinunciare
a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di
cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art.
Fatti
107 cpv. 1 lett. f CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo per “ritardata giustizia” è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
– ,
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster