16.2011.74
Contratto di mandato - giudice di pace quale autorità di conciliazione - notifica del solo dispositivo - reclamo inoltrato prima della motivazione è prematuro
28 febbraio 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2011.74
Data decisione, Autorità:
28.02.2012, CCR
Titolo:
Contratto di mandato - giudice di pace quale autorità di conciliazione - notifica del solo dispositivo - reclamo inoltrato prima della motivazione è prematuro
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
art. 95 CPC
art. 210 CPC
art. 238 CPC
art. 239 CPC
art. 243 CPC
art. 319 CPC
art. 320 CPC
art. 31 LOG
Incarto n.
16.2011.74
Lugano
28 febbraio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 13 dicembre 2011
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 15 novembre 2011 dal
Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa n. O 021 2011 (mandato)
promossa con istanza 2 settembre 2011 da
CO 1
società in nome collettivo in
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 26 marzo 2011 G__________ e A__________, titolari della società in nome
collettivo “CO 1” attiva nel settore degli arredamenti interni, hanno fatturato
alla società RE 1 l'importo di fr. 4320.– per “consulenze di progettazione e
arredamento e fornitura di disegni tecnici per lo sviluppo di vari ambienti
della clinica RE 1”;
che in
seguito al mancato pagamento delle proprie prestazioni, CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il PE n. __________ dell'UEF di Locarno al quale l'escussa ha interposto
opposizione;
che,
ottenuta l'autorizzazione ad agire dal Giudice di pace del circolo della Navegna,
con istanza 2 settembre 2011 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice
di pace per ottenere il pagamento di fr. 4320.– oltre al rigetto dell'opposizione
interposta al menzionato precetto esecutivo;
che nelle
sue osservazioni scritte del 20 settembre 2011 la convenuta ha proposto di
respingere l'istanza, non avendo pattuito con l'istante il carattere oneroso
delle sue prestazioni;
che il 26
ottobre 2011 il Giudice di pace ha convocato le parti all'udienza di discussione
del 15 novembre 2011;
che l'11
novembre 2011 la convenuta ha chiesto il rinvio dell'udienza, rispettivamente ha
giustificato la propria assenza, ha ribadito la sua posizione e ha chiesto al Giudice
di pace di formulare una proposta di giudizio;
che
statuendo il 15 novembre 2011 il Giudice di pace ha accolto l'istanza obbligando
la convenuta al pagamento di fr. 4320.– oltre accessori e rigettando l'opposizione
interposta al citato precetto esecutivo;
che il 17
novembre 2011 RE 1 ha chiesto al Giudice di pace la motivazione della sentenza;
che con reclamo
del 12 dicembre 2011 RE 1 è insorta contro la decisione appena citata
chiedendone l'annullamento;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che la
reclamante si chiede perché il Giudice di pace abbia emesso una decisione in
una causa con valore superiore a fr. 2000.– in luogo di una proposta di
giudizio come da lei postulato;
che dal
1° gennaio 2011, in seguito all'entrata in vigore del Codice di diritto processuale
civile svizzero, il giudice di pace funge da autorità di conciliazione nelle controversie
patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5000.– (art. 31 cpv. 1 lett. a
LOG), può sottoporre alle parti una proposta di giudizio nelle controversie ai
sensi della lettera a (art 31 cpv. 1 lett. b LOG) e giudica le controversie
patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5000.–, comprese quelle fondate
sulla legge dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e fallimento (31 cpv. 1 lett.
Fatti
c LOG);
che, in
concreto, il compito del Giudice di pace come autorità di conciliazione era
terminato con il rilascio all'attrice dell'autorizzazione ad agire del 5 luglio
2011;
che,
quindi, con l'introduzione dell'istanza del 2 settembre 2011 il Giudice di pace
è diventato giudice del merito e in tale veste egli non è quindi più autorità
proponente (art. 210 CPC) ma autorità giudicante (art. 243 segg. CPC);
che
l'art. 239 cpv. 1 CPC permette al giudice di notificare la sua decisione senza
motivazione scritta, ferma restando la facoltà concessa alle parti di farne
richiesta entro dieci giorni dalla comunicazione del dispositivo (art. 239 cpv.
2 CPC);
che, pertanto,
correttamente il Giudice di pace ha statuito sull'istanza introdotta da CO 1;
che per
l'art. 238 CPC la decisione contiene, segnatamente, la motivazione (lett. g);
che
secondo l'art. 239 cpv. 1 lett. b CPC il giudice può notificare la sua decisione
senza motivazione scritta recapitando il dispositivo alle parti;
che la
motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo
chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione, fermo restando
Considerandi
che l'omessa richiesta della motivazione si ha per rinuncia all'impugnazione
della decisione (art. 239 cpv. 2 CPC);
che,
nella fattispecie, la decisione emessa il 12 novembre 2011 dal Giudice di pace
non contiene nessuna motivazione;
che il 17
novembre 2011 la convenuta ha chiesto al Giudice di pace di “inviargli la
motivazione scritta della decisione ai sensi dell'art. 239 cpv. 2 CPC”, tuttora
senza esito;
che
un reclamo interposto contro una decisione non ancora motivata è prematuro ma nella
misura in cui il Giudice di pace non ha ancora dato seguito al tempestivo
invito della convenuta di motivare la decisione, esso può essere considerato
alla stregua di un sollecito a motivare la decisione;
che,
per altro, ci si può chiedere se omettendo di motivare la decisione il Giudice
di pace non sia incorso in un diniego di giustizia aprendo così la possibilità
di introdurre un reclamo per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC);
che
al momento della presentazione del reclamo era trascorso meno di un mese dalla
decisione e tre settimane dalla richiesta di motivazione, lasso di tempo ai
limiti ma ancora accettabile;
che,
in ogni caso, gli atti devono essere ritornati al Giudice di pace affinché
motivi la decisione emessa il 15 novembre 2011;
che
vista la particolarità del caso, non si prelevano spese giudiziarie né si
assegnano indennità “d'inconvenienza” alla reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c
CPC), la redazione del reclamo non avendole cagionato costi o dispendio di
tempo particolari;
Dispositivo
per questi motivi,
decide: 1. Trattato come reclamo sulla base dell'art.
319 lett. a CPC, l'atto è irricevibile.
2. Gli
atti sono ritornati al Giudice di pace perché tratti l'atto come sollecito
della richiesta di motivazione della decisione.
3. Non
si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–,.
Comunicazione
alla Giudice di pace del circolo della Navegna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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