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Decisione

16.2011.74

Contratto di mandato - giudice di pace quale autorità di conciliazione - notifica del solo dispositivo - reclamo inoltrato prima della motivazione è prematuro

28 febbraio 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

c LOG);

che, in

concreto, il compito del Giudice di pace come autorità di conciliazione era

terminato con il rilascio all'attrice dell'autorizzazione ad agire del 5 luglio

2011;

che,

quindi, con l'introduzione dell'istanza del 2 settembre 2011 il Giudice di pace

è diventato giudice del merito e in tale veste egli non è quindi più autorità

proponente (art. 210 CPC) ma autorità giudicante (art. 243 segg. CPC);

che

l'art. 239 cpv. 1 CPC permette al giudice di notificare la sua decisione senza

motivazione scritta, ferma restando la facoltà concessa alle parti di farne

richiesta entro dieci giorni dalla comunicazione del dispositivo (art. 239 cpv.

2 CPC);

che, pertanto,

correttamente il Giudice di pace ha statuito sull'istanza introdotta da CO 1;

che per

l'art. 238 CPC la decisione contiene, segnatamente, la motivazione (lett. g);

che

secondo l'art. 239 cpv. 1 lett. b CPC il giudice può notificare la sua decisione

senza motivazione scritta recapitando il dispositivo alle parti;

che la

motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo

chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione, fermo restando

Considerandi

che l'omessa richiesta della motivazione si ha per rinuncia all'impugnazione

della decisione (art. 239 cpv. 2 CPC);

che,

nella fattispecie, la decisione emessa il 12 novembre 2011 dal Giudice di pace

non contiene nessuna motivazione;

che il 17

novembre 2011 la convenuta ha chiesto al Giudice di pace di “inviargli la

motivazione scritta della decisione ai sensi dell'art. 239 cpv. 2 CPC”, tuttora

senza esito;

che

un reclamo interposto contro una decisione non ancora motivata è prematuro ma nella

misura in cui il Giudice di pace non ha ancora dato seguito al tempestivo

invito della convenuta di motivare la decisione, esso può essere considerato

alla stregua di un sollecito a motivare la decisione;

che,

per altro, ci si può chiedere se omettendo di motivare la decisione il Giudice

di pace non sia incorso in un diniego di giustizia aprendo così la possibilità

di introdurre un reclamo per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC);

che

al momento della presentazione del reclamo era trascorso meno di un mese dalla

decisione e tre settimane dalla richiesta di motivazione, lasso di tempo ai

limiti ma ancora accettabile;

che,

in ogni caso, gli atti devono essere ritornati al Giudice di pace affinché

motivi la decisione emessa il 15 novembre 2011;

che

vista la particolarità del caso, non si prelevano spese giudiziarie né si

assegnano indennità “d'inconvenienza” alla reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c

CPC), la redazione del reclamo non avendole cagionato costi o dispendio di

tempo particolari;

Dispositivo

per questi motivi,

decide: 1. Trattato come reclamo sulla base dell'art.

319 lett. a CPC, l'atto è irricevibile.

2. Gli

atti sono ritornati al Giudice di pace perché tratti l'atto come sollecito

della richiesta di motivazione della decisione.

3. Non

si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–,.

Comunicazione

alla Giudice di pace del circolo della Navegna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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