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Decisione

16.2011.75

Azione negatoria - ricevibilità del reclamo - contenuto - reclamo in tedesco

24 gennaio 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 22 settembre 2011 la Comunione dei comproprietari del "__________”,

ottenuta l'autorizzazione ad agire dal Pretore, ha convenuto RE 1 davanti al medesimo

per ottenere l'allontanamento immediato dell'antenna satellitare. Invitata a

presentare osservazioni entro il termine di 20 giorni la convenuta non si è

determinata. Al dibattimento finale del 23 novembre 2011 l'attrice, unica comparente, ha riconfermato la sua domanda.

D. Statuendo

il 25 novembre 2011 il Pretore, accertata la legittimazione attiva della

comunione dei comproprietari e quella a stare in giudizio dell'amministratore,

richiamato il regolamento condominiale che vieta la posa di antenne televisive

e preso atto del diniego manifestato dalla convenuta di voler procedere alla

sua rimozione, ha ordinato a quest'ultima di rimuovere dal balcone del suo

appartamento l'antenna satellitare entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della

decisione.

E. Con

scritto, in tedesco, del 16 dicembre 2011 indirizzato alla Pretura, RE 1, rappresentata

dal figlio J__________, è insorta contro il predetto giudizio. L'atto, trasmesso

a questa Camera per essere trattato quale reclamo, non

è stato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il

reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in

una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,

opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.

; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,

attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha

emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento

serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi

l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.

2).

2.

In concreto il contenuto dello scritto 16

dicembre 2011 della reclamante non supera la soglia imposta dalla procedura per

essere trattato come reclamo. Per tacere del fatto che le contestazioni

sollevate per la prima volta in questa sede sono nuove e dunque irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC), la reclamante invece

di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore sull'applicazione

di norme di diritto o sull'accertamento dei fatti, si limita a non condividere

la decisione della Comunione dei comproprietari di obbligarla a rimuovere l'antenna

satellitare, rimproverandole inoltre di non aver neppure tentato di trovare una

soluzione alternativa nell'interesse di entrambe le parti. Di conseguenza, a fronte di un reclamo che

non concretizza nessuna censura nei confronti del giudizio impugnato, questa

Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un

eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto

dalla reclamante (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag.

1411.

e art. 311 pag. 1367; Jeandin

in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321).

3.

Ne

discende che il “reclamo”, a

prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con

quanto dispone l'art. 129 CPC secondo il quale il procedimento si svolge nella

lingua ufficiale del Cantone, ovvero l'italiano nel Cantone Ticino, si rivela manifestamente irricevibile.

4.

Le

spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), tuttavia,

le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a

ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e

avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).

Non si pone invece problema di ripetibili all'istante, alla quale il reclamo

non è stato notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 322 CPC

decide: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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