16.2011.75
Azione negatoria - ricevibilità del reclamo - contenuto - reclamo in tedesco
24 gennaio 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2011.75
Data decisione, Autorità:
24.01.2012, CCR
Titolo:
Azione negatoria - ricevibilità del reclamo - contenuto - reclamo in tedesco
RICEVIBILITÀ DEL RECLAMO
art. 106 CPC
art. 107 CPC
art. 129 CPC
art. 320 CPC
art. 326 CPC
Incarto n.
16.2011.75
Lugano
24 gennaio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 18 dicembre 2011
presentato da
RE 1
(rappresentata da,)
contro la sentenza emessa il 25 novembre 2011 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella causa n. SE.2011.24 (azione
negatoria) promossa con istanza 22 settembre 2011 da
CO 1
(rappresentata dalla, e
patrocinata dall');
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Sulla
particella n. __________ RFD __________ sorge una proprietà per piani (“__________”),
di cui RE 1 è titolare dell'unità n. __________. Tra quest'ultima e la
Comunione dei comproprietari sono sorte discussioni in relazione alla posa all'esterno
del balcone del suo appartamento di un'antenna satellitare, vietata dal regolamento
condominiale. Durante l'assemblea generale ordinaria del 29 aprile 2011 i
comproprietari hanno deciso la rimozione dell'antenna, decisione alla quale RE
1 non ha però dato seguito.
Fatti
B. Con
istanza 22 settembre 2011 la Comunione dei comproprietari del "__________”,
ottenuta l'autorizzazione ad agire dal Pretore, ha convenuto RE 1 davanti al medesimo
per ottenere l'allontanamento immediato dell'antenna satellitare. Invitata a
presentare osservazioni entro il termine di 20 giorni la convenuta non si è
determinata. Al dibattimento finale del 23 novembre 2011 l'attrice, unica comparente, ha riconfermato la sua domanda.
D. Statuendo
il 25 novembre 2011 il Pretore, accertata la legittimazione attiva della
comunione dei comproprietari e quella a stare in giudizio dell'amministratore,
richiamato il regolamento condominiale che vieta la posa di antenne televisive
e preso atto del diniego manifestato dalla convenuta di voler procedere alla
sua rimozione, ha ordinato a quest'ultima di rimuovere dal balcone del suo
appartamento l'antenna satellitare entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della
decisione.
E. Con
scritto, in tedesco, del 16 dicembre 2011 indirizzato alla Pretura, RE 1, rappresentata
dal figlio J__________, è insorta contro il predetto giudizio. L'atto, trasmesso
a questa Camera per essere trattato quale reclamo, non
è stato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il
reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in
una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.
; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,
attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha
emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento
serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi
l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.
2).
2.
In concreto il contenuto dello scritto 16
dicembre 2011 della reclamante non supera la soglia imposta dalla procedura per
essere trattato come reclamo. Per tacere del fatto che le contestazioni
sollevate per la prima volta in questa sede sono nuove e dunque irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC), la reclamante invece
di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Pretore sull'applicazione
di norme di diritto o sull'accertamento dei fatti, si limita a non condividere
la decisione della Comunione dei comproprietari di obbligarla a rimuovere l'antenna
satellitare, rimproverandole inoltre di non aver neppure tentato di trovare una
soluzione alternativa nell'interesse di entrambe le parti. Di conseguenza, a fronte di un reclamo che
non concretizza nessuna censura nei confronti del giudizio impugnato, questa
Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un
eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure richiesto
dalla reclamante (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 321 pag.
1411.
e art. 311 pag. 1367; Jeandin
in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 3 ad art. 311 e n. 5 ad art 321).
3.
Ne
discende che il “reclamo”, a
prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con
quanto dispone l'art. 129 CPC secondo il quale il procedimento si svolge nella
lingua ufficiale del Cantone, ovvero l'italiano nel Cantone Ticino, si rivela manifestamente irricevibile.
4.
Le
spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), tuttavia,
le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a
ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e
avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC).
Non si pone invece problema di ripetibili all'istante, alla quale il reclamo
non è stato notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 322 CPC
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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