16.2011.76
Contratto di mandato - procedura di conciliazione - richiesta di giudizio - facoltà dell'autorità di conciliazione di emanare o meno una decisione - decisione nei casi bagatella - autorizzazione ad ag
5 marzo 2012Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2011.76
Data decisione, Autorità:
05.03.2012, CCR
Titolo:
Contratto di mandato - procedura di conciliazione - richiesta di giudizio - facoltà dell'autorità di conciliazione di emanare o meno una decisione - decisione nei casi bagatella - autorizzazione ad agire non è una decisione
AUTORIZZAZIONE AD AGIRE
CONCILIAZIONE
art. 106 CPC
art. 136 CPC
art. 206 CPC
art. 209 CPC
art. 210 CPC
art. 212 CPC
art. 327 CPC
Incarto n.
16.2011.76
Lugano
5 marzo 2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 19 dicembre 2011
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 25 novembre 2011 dal
Giudice di pace del circolo di Capriasca nella causa n. 28/11/O (mandato) promossa
con istanza 8 giugno 2011 nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 29 settembre 2010 CO 1 si è rivolto a RE 1 per una consulenza giuridica, in
esito alla quale egli ha emesso una nota di complessivi fr. 1772.–, sulla quale
CO 1 ha versato acconti per fr. 840.–;
che viste
le resistenze di CO 1, RE 1 gli ha fatto intimare il precetto esecutivo n. __________
dell'UE di Goldach al quale l'escusso ha interposto opposizione;
che con
istanza 8 giugno 2011 RE 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Capriasca
di convocare CO 1 per un tentativo di conciliazione, formulando nel contempo
una richiesta di giudizio intesa alla condanna di quest'ultimo al pagamento di fr.
932.– oltre interessi e spese;
che con
decisione 20 giugno 2011 il Giudice di pace ha accertato la propria incompetenza
territoriale e ha invitato l'istante a ripresentare l'istanza alla giudicatura
di pace competente;
che accogliendo
un reclamo presentato da RE 1 con sentenza del 3 agosto 2011 questa Camera ha annullato
la decisione impugnata e ha rinviato gli atti al Giudice di pace affinché
sentisse le parti sulla questione (inc. __________);
che all'udienza
dell'11 novembre 2011, indetta per la conciliazione, il convenuto non è comparso;
che il 25
novembre 2011 il Giudice di pace ha respinto la richiesta
di giudizio formulata dall'attore, non potendosi qualificare la controversia in
esame come “bagatella” e gli ha rilasciato l'autorizzazione
ad agire;
che con
reclamo 19 dicembre 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento;
che con
scritto 1° marzo 2012, in tedesco, CO 1 ha in sostanza eccepito l'incompetenza territoriale del giudice di pace, lo stesso essendo domiciliato a __________;
e considerando
in diritto: che
giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che il reclamante
lamenta la violazione di norme procedurali da parte del primo giudice il quale anziché
esprimersi sulla sua richiesta di giudizio, come aveva anticipato all'udienza
di conciliazione dell'11 novembre 2011, ha rilasciato l'autorizzazione ad agire
respingendo nel contempo la sua richiesta di giudizio;
che per l'art.
206 CPC in caso di mancata comparizione personale della parte convenuta, l'autorità
di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione e di conseguenza
essa valuta se rilasciare l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC), se
sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 CPC) o se emanare una
decisione nel merito (art. 212 CPC; cfr. Messaggio del Consiglio federale in: FF
2006 pag. 6704);
che in
quest'ultima ipotesi, l'autorità di conciliazione può, se richiesta dall'attore,
giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino
a fr. 2000.– (art. 212 cpv. 1 CPC);
che
trattandosi in ogni caso di una facoltà riservata all'autorità di conciliazione
(Gloor/Umbricht Lukas in: Oberhammer
[curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n.3
ad art. 212 CPC), essa conferisce all'autorità un largo potere di apprezzamento
nel valutare se dar seguito o no alla richiesta di giudizio dell'attore (Rickli in: Brunner/Gasser/Schwander
[curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/S. Gallo
2011, n. 6 ad art. 212 CPC; Wyss
in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung,
Berna 2010, , n. 6 ad art. 212 CPC; Infanger in: Basler Kommentar ZPO, Basilea
2010, n. 4 ad art. 212 CPC);
che scopo
della norma è infatti quello di permettere all'autorità di conciliazione di
emettere un giudizio solo nei casi bagatella, ovvero nelle vertenze semplici
sia dal punto di vista dei fatti che del diritto, e che non necessitano quindi di
un'istruttoria particolare
(Trezzini in:
Commentario CPC 2011, art. 202 pag. 925 e art.
212 pag. 948; Bohnet in: Code de procédure
civile commenté, Basilea 2011, n. 9 ad art. 212 CPC);
che,
nondimeno, se l'autorità di conciliazione decide di pronunciarsi sul merito
della vertenza essa è tenuta a emettere il suo giudizio anche se la fattispecie
si rivela a posteriori più complicata del previsto (Infanger, op. cit., n. 4 ad art. 212 CPC);
che, nella
fattispecie, in calce al verbale 11 novembre 2011 il primo giudice “preso atto
della richiesta presentata dall'istante si procederà a emettere una decisione”;
che così
esprimendosi non è dato di vedere quale altra decisione egli avrebbe potuto
emettere se non quella sul merito della controversia, così come aveva richiesto
l'istante, tanto più che una tale decisione è auspicabile in caso di assenza
del convenuto all'udienza di conciliazione (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 212 CPC);
che, per
contro, l'autorizzazione ad agire oltre a configurare
un'ordinanza
e non una decisione (art. 136 lett. b CPC; Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 136 CPC), va, di regola,
rilasciata subito dopo l'udienza di conciliazione (loc. cit.);
che, in
tali circostanze, decidendo dapprima di pronunciarsi sul merito salvo poi rilasciare
l'autorizzazione ad agire, il giudice di pace ha abusato del suo potere di apprezzamento
incorrendo quindi in arbitrio;
che, in
definitiva, il reclamo va accolto e la decisione impugnata annullata;
che la
competenza territoriale del Giudice di pace del circolo di __________, contestata
dall'opponente il 1° marzo 2012 è già stata esaminata e decisa da questa Camera
nella sentenza 3 agosto 2011, passata in giudicato (inc. __________);
che
pertanto, la questione non merita ulteriore approfondimento;
che visti
Fatti
i motivi dell'accoglimento del reclamo gli atti vanno rinviati al primo giudice
affinché giudichi sulla lite (art. 327 cpv. 2 lett. a CPC), questa Camera non
potendo statuire essa medesima per la prima volta sulla stessa lite (art. 327
cpv. 2 lett. b CPC);
Considerandi
che non
si riscuotono spese giudiziarie, le stesse dovendo seguire la vicendevole soccombenza
delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC) giacché il reclamante ottiene l'annullamento
del giudizio impugnato ma non la riforma dello stesso;
che, per
le medesime ragioni, non si assegnano indennità di inconvenienza;
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e la decisione impugnata è annullata.
La causa è ritornata al Giudice di pace del circolo di __________ per una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non
si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
al Giudice di pace del circolo di Capriasca.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster