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Decisione

16.2011.76

Contratto di mandato - procedura di conciliazione - richiesta di giudizio - facoltà dell'autorità di conciliazione di emanare o meno una decisione - decisione nei casi bagatella - autorizzazione ad ag

5 marzo 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi dell'accoglimento del reclamo gli atti vanno rinviati al primo giudice

affinché giudichi sulla lite (art. 327 cpv. 2 lett. a CPC), questa Camera non

potendo statuire essa medesima per la prima volta sulla stessa lite (art. 327

cpv. 2 lett. b CPC);

Considerandi

che non

si riscuotono spese giudiziarie, le stesse dovendo seguire la vicendevole soccombenza

delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC) giacché il reclamante ottiene l'annullamento

del giudizio impugnato ma non la riforma dello stesso;

che, per

le medesime ragioni, non si assegnano indennità di inconvenienza;

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e la decisione impugnata è annullata.

La causa è ritornata al Giudice di pace del circolo di __________ per una nuova

decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non

si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

al Giudice di pace del circolo di Capriasca.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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