16.2011.8
Accertamento di proprietà - demarcazione e iscrizione fondi
20 dicembre 2011Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2011.8
Data decisione, Autorità:
20.12.2011, CCC
Titolo:
Accertamento di proprietà - demarcazione e iscrizione fondi
ACCERTAMENTO
ISCRIZIONE NEL REGISTRO FONDIARIO
art. 950 CC
Incarto n.
16.2011.8
Lugano
20 dicembre
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 18
gennaio 2011 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 27 dicembre 2010 dal
Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa n. 13c/10 (accertamento
di proprietà) promossa con istanza 10 febbraio 2010 dal
CO 1;
(rappresentato dal presidente __________, __________);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito
della procedura di demarcazione dei confini e misurazione particellare
ufficiale nel Comune di __________, a RI 1 è stata riconosciuta, in
particolare, la proprietà delle particelle n. __________ e __________ MU
situate in località monte __________. Il 26 settembre 2008 RI 1 ha inoltrato un'opposizione contro i piani di demarcazione rivendicando la proprietà di un'ulteriore
superficie di 1800 m². Con decisione dell'11 gennaio 2010 la commissione di misurazione
ha parzialmente accolto l'opposizione e “ha ritenuto
giustificato attribuire all'opponente una superficie di m² 1600 circa, pari alla superficie mancante
all'opponente, adiacente alla part. __________ MU __________, la quale formerà
il nuovo fondo part. __________ MU __________ che viene attribuito all'opponente”.
Fatti
B. Il 10
febbraio 2010 RI 1ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Riviera
chiedendo di annullare la decisione della commissione di misurazione. Accertato
il valore litigioso inferiore a fr. 8000.–, il Pretore ha trasmesso gli atti al
Giudice di pace del circolo di Riviera. All'udienza del 28 giugno 2010, indetta
per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo
il 27 dicembre 2010 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha stabilito che
“la superficie MU __________ Comune di __________ rimane di proprietà del CO 1”.
C. Con
ricorso per cassazione del 18 gennaio 2011 RI 1RI 3insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento sulla base dell'art. 327 CPC ticinese. Il
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
risultanze istruttorie non ritenendo provata la sua rivendicazione di proprietà.
Invitato
a presentare osservazioni il CO 1 è rimasto silente.
Considerandi
in diritto: 1. La decisione impugnata è stata comunicata prima del 1° gennaio 2011, data di entrata
in vigore del Codice di procedura civile svizzero, sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327
segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
22.
dicembre 2009, pag. 15).
2.
Giusta
l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una
decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di
un diritto certo (DTF 136 III 560 consid. 4.2).
3.
Il
Giudice di pace ha accolto l'istanza poiché il convenuto non aveva dimostrato di
avere un diritto sulla particella __________ MU di __________. Il ricorrente
ritiene arbitraria questa conclusione e sostiene invece di aver fornito
sufficienti elementi probatori a sostegno del suo diritto di proprietà sul
fondo assegnato all'istante.
a) L'iscrizione
e la descrizione dei singoli fondi nel registro fondiario federale ha luogo sulla
base di una misurazione ufficiale (art. 950 cpv. 1 CC e 40 cpv. 1 Tit. fin. CC),
di cui la legge sulla geoinformazione (RS 510.62) disciplina i requisiti qualitativi
e tecnici (art. 950 cpv. 2 CC) e la cui esecuzione compete ai Cantoni (cfr. art.
34.
cpv. 2 lett. a LGeo e art. 12 e 43 dell'Ordinanza sulla misurazione ufficiale:
RS 211.432.2).
Nel
Cantone Ticino, la procedura di demarcazione dei fondi è regolata dalla legge sulla
misurazione ufficiale (RL. 4.1.4.0), la quale prevede,
in particolare, che l'accertamento dei confini avviene sul posto ed è
eseguito dal geometra assuntore sulla base di piani, di riprese
fotogrammetriche o di altri documenti idonei definiti dal regolamento (art. 20
cpv. 1 e 2). Terminati la demarcazione, il primo rilevamento o il rinnovamento
catastale, se sono toccati i diritti dei proprietari fondiari, il Comune
interessato, previa autorizzazione del servizio di vigilanza, procede alla
pubblicazione dell'avviso di deposito pubblico ai sensi dell'OMU (art. 35 cpv.
1.
). Ogni proprietario fondiario può inoltrare opposizione alla commissione di
misurazione contro le risultanze degli atti pubblicati relativi al tracciato
dei confini delle proprietà fondiarie entro 15 giorni dalla scadenza del
periodo di esposizione (art. 36 cpv. 1). Le azioni contro le decisioni della commissione
sono poi proponibili al giudice civile ordinario entro il termine di 30 giorni
(art. 11 cpv. 3). In sintesi, la decisione della commissione di misurazione può
essere contestata davanti al giudice civile nel quadro di un'azione di accertamento
della proprietà, nell'ambito della quale il giudice esamina liberamente la
decisione su opposizione (art. 28 cpv. 3 lett. e OMU).
b) Nella
fattispecie litigiosa è la proprietà di circa 1600 m2 di terreno situati sul
Monte __________ che il geometra non aveva demarcato, ma che, come risulta dai
piani di rilievo prodotti da __________ __________ all'udienza del 1° settembre
2009, era stata indicata come appartenente “al CO 1”. Su opposizione di RI 1, la commissione di misurazione ha ritenuto
giustificato “attribuire all'opponente una superficie di m² 1600 circa, pari alla superficie mancante
all'opponente, adiacente alla part. __________ MU __________, la quale formerà
il nuovo fondo part. __________ MU __________”.
c) Ora,
che in esito alla divisione ereditaria 4000 m2 di terreno situati sul Monte __________ appartengano al ricorrente può essere ammesso (rogito n. 3733 del notaio __________ __________, pag.
8). Sennonché, l'atto pubblico non permette di identificare, nemmeno per
approssimazione, ove si situi il terreno rivendicato. Per di più, come
ricordato dal geometra, al momento dei rilievi RI 1 gli ha mostrato i termini
della sua proprietà “vale a dire della stalla, vecchio numero 122, e del
terreno circostante”, soggiungendo che per lo stesso “presumibilmente in zona
aveva ancora altri terreni che però non sapeva bene dove si trovassero” per poi
concludere che “in ogni caso, per quel che concerne il monte __________, nei
piani figurano unicamente le proprietà rilevate il 6 settembre 2007” (deposizione del 1° settembre 2009).
d) Visto
quanto precede, in mancanza di una precisa indicazione dell'ubicazione della
superficie rivendicata da RI 1, quella riferita al monte __________ appare troppo
vaga, non si può ritenere che il primo giudice, secondo cui non vi erano prove
della sua proprietà, abbia valutato arbitrariamente le prove, ovvero abbia misconosciuto
manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, omesso senza valida
ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di
modificare l'esito della vertenza. Né soccorre il fatto che per la commissione
di misurazione l'esistenza di manufatti e di vecchi termini testimoniasse l'uso
privato della zona. Per tacere del fatto che la decisione della commissione
non vincola il giudice civile, né dal rilievo né dalla deposizione di __________
__________ risulta l'esistenza di manufatti o termini in corrispondenza della
particella n. __________. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, poi, durante
la sua audizione __________ non ha indicato che “gli avrebbe assegnato la
superficie mancante a confine della particella n. __________”, il teste
affermando unicamente che nei rilievi figurano unicamente le proprietà rilevate
durante il sopralluogo. Ne discende che il ricorso, infondato, deve essere
respinto.
e) Si
aggiunga che qualche dubbio suscita l'operato della Commissione di misurazione che
ha in sostanza accolto l'opposizione creando un nuovo fondo e attribuendolo
all'opponente. Per l'art. 11 cpv. 1 della Legge
sulla misurazione ufficiale la Commissione si occupa dell'evasione delle opposizioni
interposte contro le risultanze degli atti pubblicati relativi al tracciato
dei confini delle proprietà fondiarie e alla riunione dei fondi, tant'è che
il proprietario fondiario può inoltrare opposizione contro le
risultanze degli atti pubblicati relativi al tracciato dei confini (art.
36.
cpv. 1 delle medesima legge). Visto l'esito del ricorso la questione non
merita ulteriore disamina.
5.
Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone problema di indennità, il CO 1
avendo rinunciato a formulare osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2. Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster