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Decisione

16.2011.8

Accertamento di proprietà - demarcazione e iscrizione fondi

20 dicembre 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 10

febbraio 2010 RI 1ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Riviera

chiedendo di annullare la decisione della commissione di misurazione. Accertato

il valore litigioso inferiore a fr. 8000.–, il Pretore ha trasmesso gli atti al

Giudice di pace del circolo di Riviera. All'udienza del 28 giugno 2010, indetta

per la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo

il 27 dicembre 2010 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha stabilito che

“la superficie MU __________ Comune di __________ rimane di proprietà del CO 1”.

C. Con

ricorso per cassazione del 18 gennaio 2011 RI 1RI 3insorto contro il predetto

giudizio postulandone l'annullamento sulla base dell'art. 327 CPC ticinese. Il

ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le

risultanze istruttorie non ritenendo provata la sua rivendicazione di proprietà.

Invitato

a presentare osservazioni il CO 1 è rimasto silente.

Considerandi

in diritto: 1. La decisione impugnata è stata comunicata prima del 1° gennaio 2011, data di entrata

in vigore del Codice di procedura civile svizzero, sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327

segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei

reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del

22.

dicembre 2009, pag. 15).

2.

Giusta

l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una

decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio

giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il

sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non

vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere

manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può

essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe

immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta

solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione

palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di

un diritto certo (DTF 136 III 560 consid. 4.2).

3.

Il

Giudice di pace ha accolto l'istanza poiché il convenuto non aveva dimostrato di

avere un diritto sulla particella __________ MU di __________. Il ricorrente

ritiene arbitraria questa conclusione e sostiene invece di aver fornito

sufficienti elementi probatori a sostegno del suo diritto di proprietà sul

fondo assegnato all'istante.

a) L'iscrizione

e la descrizione dei singoli fondi nel registro fondiario federale ha luogo sulla

base di una misurazione ufficiale (art. 950 cpv. 1 CC e 40 cpv. 1 Tit. fin. CC),

di cui la legge sulla geoinformazione (RS 510.62) disciplina i requisiti qualitativi

e tecnici (art. 950 cpv. 2 CC) e la cui esecuzione compete ai Cantoni (cfr. art.

34.

cpv. 2 lett. a LGeo e art. 12 e 43 dell'Ordinanza sulla misurazione ufficiale:

RS 211.432.2).

Nel

Cantone Ticino, la procedura di demarcazione dei fondi è regolata dalla legge sulla

misurazione ufficiale (RL. 4.1.4.0), la quale prevede,

in particolare, che l'accertamento dei confini avviene sul posto ed è

eseguito dal geometra assuntore sulla base di piani, di riprese

fotogrammetriche o di altri documenti idonei definiti dal regolamento (art. 20

cpv. 1 e 2). Terminati la demarcazione, il primo rilevamento o il rinnovamento

catastale, se sono toccati i diritti dei proprietari fondiari, il Comune

interessato, previa autorizzazione del servizio di vigilanza, procede alla

pubblicazione dell'avviso di deposito pubblico ai sensi dell'OMU (art. 35 cpv.

1.

). Ogni proprietario fondiario può inoltrare opposizione alla commissione di

misurazione contro le risultanze degli atti pubblicati relativi al tracciato

dei confini delle proprietà fondiarie entro 15 giorni dalla scadenza del

periodo di esposizione (art. 36 cpv. 1). Le azioni contro le decisioni della commissione

sono poi proponibili al giudice civile ordinario entro il termine di 30 giorni

(art. 11 cpv. 3). In sintesi, la decisione della commissione di misurazione può

essere contestata davanti al giudice civile nel quadro di un'azione di accertamento

della proprietà, nell'ambito della quale il giudice esamina liberamente la

decisione su opposizione (art. 28 cpv. 3 lett. e OMU).

b) Nella

fattispecie litigiosa è la proprietà di circa 1600 m2 di terreno situati sul

Monte __________ che il geometra non aveva demarcato, ma che, come risulta dai

piani di rilievo prodotti da __________ __________ all'udienza del 1° settembre

2009, era stata indicata come appartenente “al CO 1”. Su opposizione di RI 1, la commissione di misurazione ha ritenuto

giustificato “attribuire all'opponente una superficie di m² 1600 circa, pari alla superficie mancante

all'opponente, adiacente alla part. __________ MU __________, la quale formerà

il nuovo fondo part. __________ MU __________”.

c) Ora,

che in esito alla divisione ereditaria 4000 m2 di terreno situati sul Monte __________ appartengano al ricorrente può essere ammesso (rogito n. 3733 del notaio __________ __________, pag.

8). Sennonché, l'atto pubblico non permette di identificare, nemmeno per

approssimazione, ove si situi il terreno rivendicato. Per di più, come

ricordato dal geometra, al momento dei rilievi RI 1 gli ha mostrato i termini

della sua proprietà “vale a dire della stalla, vecchio numero 122, e del

terreno circostante”, soggiungendo che per lo stesso “presumibilmente in zona

aveva ancora altri terreni che però non sapeva bene dove si trovassero” per poi

concludere che “in ogni caso, per quel che concerne il monte __________, nei

piani figurano unicamente le proprietà rilevate il 6 settembre 2007” (deposizione del 1° settembre 2009).

d) Visto

quanto precede, in mancanza di una precisa indicazione dell'ubicazione della

superficie rivendicata da RI 1, quella riferita al monte __________ appare troppo

vaga, non si può ritenere che il primo giudice, secondo cui non vi erano prove

della sua proprietà, abbia valutato arbitrariamente le prove, ovvero abbia misconosciuto

manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, omesso senza valida

ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di

modificare l'esito della vertenza. Né soccorre il fatto che per la commissione

di misurazione l'esistenza di manufatti e di vecchi termini testimoniasse l'uso

privato della zona. Per tacere del fatto che la decisione della commissione

non vincola il giudice civile, né dal rilievo né dalla deposizione di __________

__________ risulta l'esistenza di manufatti o termini in corrispondenza della

particella n. __________. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, poi, durante

la sua audizione __________ non ha indicato che “gli avrebbe assegnato la

superficie mancante a confine della particella n. __________”, il teste

affermando unicamente che nei rilievi figurano unicamente le proprietà rilevate

durante il sopralluogo. Ne discende che il ricorso, infondato, deve essere

respinto.

e) Si

aggiunga che qualche dubbio suscita l'operato della Commissione di misurazione che

ha in sostanza accolto l'opposizione creando un nuovo fondo e attribuendolo

all'opponente. Per l'art. 11 cpv. 1 della Legge

sulla misurazione ufficiale la Commissione si occupa dell'evasione delle opposizioni

interposte contro le risultanze degli atti pubblicati relativi al tracciato

dei confini delle proprietà fondiarie e alla riunione dei fondi, tant'è che

il proprietario fondiario può inoltrare opposizione contro le

risultanze degli atti pubblicati relativi al tracciato dei confini (art.

36.

cpv. 1 delle medesima legge). Visto l'esito del ricorso la questione non

merita ulteriore disamina.

5.

Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Non si pone problema di indennità, il CO 1

avendo rinunciato a formulare osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 150.–

b) spese fr.

50.–

fr.

200.–

sono

posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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