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Decisione

16.2011.9

Contratto di mandato - contenuto verbale - prestazioni mediche ospedale - prova della negligenza - presupposti della responsabilità del medico

25 marzo 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

22 dicembre 2009, pag. 15);

che

giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese – disposto sotto il quale possono essere

sussunte le censure ricorsuali – una sentenza del Pretore o del Giudice di pace

può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto

materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti

di causa o di prove.

che, innanzitutto,

il ricorrente si duole della mancata presa in considerazione da parte del primo

giudice di documentazione medica, “prove e testimonianze“ dallo stesso allegate

in udienza a sostegno delle sue lamentele;

che dal

verbale d'udienza del 25 settembre 2009 sottoscritto senza alcuna riserva dal

ricorrente, nulla si evince in tal senso;

che, del

resto, il contenuto di un verbale si presume esatto e può essere impugnato solo

con denuncia di falso (art. 119 cpv. 4 CPC ticinese);

che quindi

le sole prove addotte dal convenuto sono i documenti formanti il plico 1;

che l'accertamento

del primo giudice secondo cui da questi documenti non si evince nessuna negligenza

a carico del personale ospedaliero, non appare arbitrario, ovvero manifestamente

insostenibile;

che, infatti,

la responsabilità del personale medico presuppone cumulativamente una

violazione delle regole dell'arte medica, un danno, un nesso adeguato di

causalità naturale fra l'agire del medico e il pregiudizio, la colpa essendo

presunta (art. 97 CO; Guillod,

Responsabilité médicale: de la faute objectivée à l'absence de faute, in

Responsabilités objectives, Ginevra 2003, pag. 155 segg.);

che al

riguardo non basta lamentarsi di cure inadeguate per fondare una tale responsabilità

ma occorre dimostrare l'esistenza dei presupposti testé citati;

che

in merito all'art. 54 del Regolamento della legge di applicazione

della legge federale sull'assicurazione malattie citato dal primo giudice

(LCAMal), il ricorrente ne equivoca l'interpretazione;

che,

infatti, tale norma stabilisce unicamente la procedura che deve seguire il

terzo fornitore di prestazioni che intende ottenere dal Cantone il rimborso dei

costi attinenti cure di prima necessità (art. 50 cpv. 1 del Regolamento), ma

Considerandi

non esclude che il fornitore di prestazioni possa agire direttamente nei

confronti dell'interessato moroso, come avvenuto in concreto;

che non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, il ricorso

deve essere respinto;

che

giusta l'art. 313bis CPC ticinese, applicabile anche alla procedura di

ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC

ticinese, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello

stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si

riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese),

ma appare equo tuttavia rinunciare a ogni prelievo, il ricorrente essendo

sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non

si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione;

Per

questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis

CPC

pronuncia: 1. Il

ricorso per cassazione è respinto.

2.

Non si

prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30.

000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95.

a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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