16.2011.9
Contratto di mandato - contenuto verbale - prestazioni mediche ospedale - prova della negligenza - presupposti della responsabilità del medico
25 marzo 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2011.9
Data decisione, Autorità:
25.03.2011, CCC
Titolo:
Contratto di mandato - contenuto verbale - prestazioni mediche ospedale - prova della negligenza - presupposti della responsabilità del medico
MANDATO
RESPONSABILITÀ DEL MEDICO
art. 97 CO
art. 119 cpv. 4 CPC-TI
art. 50 RLCAMAL
art. 54 RLCAMAL
Incarto n.
16.2011.9
Lugano
25 marzo 2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 26
febbraio 2010 presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 4 febbraio 2010 dal
Giudice di pace supplente del circolo di Giubiasco nella causa n. 43/2009/O
(contratto di mandato) promossa con istanza 4 agosto 2009 dall'
CO 1 ;
(rappresentato dal Servizio centrale incassi, __________);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
RI 1 è stato ricoverato al Pronto soccorso dell'Ospedale __________ il 13 e il
21 marzo 2008, il 6 febbraio e il 7 marzo 2009;
che per
le prestazioni di cura medica elargite in quelle occasioni, CO 1 ha emesso due fatture: la prima del 16 gennaio 2009 di fr. 289.25 e la seconda dell'8 maggio 2009
di fr. 156.–;
che la
cassa malati __________, presso la quale RI 1 era assicurato, non ha pagato
tali prestazioni poiché aveva sospeso
l'assunzione dei costi delle prestazioni a seguito della mora dell'assicurato
nel pagamento dei premi ai sensi dell'art. 64a cpv.
2 della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal);
che
con istanza 4 agosto 2009 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del
circolo di Giubiasco per ottenere il pagamento di fr. 492.25 oltre accessori a
saldo delle citate fatture, compresa la richiesta di pagamento delle spese
amministrative di fr. 50.– così come il rigetto dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona;
che
all'udienza del 25 settembre 2009, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto
di respingere l'istanza lamentando in particolare l'inefficacia dell'operato
del personale sanitario che gli ha elargito prestazioni inutili e non richieste
senza invece prestargli le cure necessarie;
che
statuendo il 4 febbraio 2010 il Giudice di pace supplente, accertata la legittimità
dell'istante a procedere all'incasso delle fatture in questione, e rimproverato
al convenuto di non avere provato la violazione degli obblighi che competevano
all’istante in virtù del contratto di mandato che vincolava le parti, ha
accolto l'istanza e ha obbligato il RI 1 a versare fr. 492.25 oltre accessori, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;
che
con ricorso per cassazione 26 febbraio 2010 RI 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
la decisione impugnata è stata notificata anteriormente
al 1° gennaio 2011 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli
art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei
reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del
Fatti
22 dicembre 2009, pag. 15);
che
giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese – disposto sotto il quale possono essere
sussunte le censure ricorsuali – una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove.
che, innanzitutto,
il ricorrente si duole della mancata presa in considerazione da parte del primo
giudice di documentazione medica, “prove e testimonianze“ dallo stesso allegate
in udienza a sostegno delle sue lamentele;
che dal
verbale d'udienza del 25 settembre 2009 sottoscritto senza alcuna riserva dal
ricorrente, nulla si evince in tal senso;
che, del
resto, il contenuto di un verbale si presume esatto e può essere impugnato solo
con denuncia di falso (art. 119 cpv. 4 CPC ticinese);
che quindi
le sole prove addotte dal convenuto sono i documenti formanti il plico 1;
che l'accertamento
del primo giudice secondo cui da questi documenti non si evince nessuna negligenza
a carico del personale ospedaliero, non appare arbitrario, ovvero manifestamente
insostenibile;
che, infatti,
la responsabilità del personale medico presuppone cumulativamente una
violazione delle regole dell'arte medica, un danno, un nesso adeguato di
causalità naturale fra l'agire del medico e il pregiudizio, la colpa essendo
presunta (art. 97 CO; Guillod,
Responsabilité médicale: de la faute objectivée à l'absence de faute, in
Responsabilités objectives, Ginevra 2003, pag. 155 segg.);
che al
riguardo non basta lamentarsi di cure inadeguate per fondare una tale responsabilità
ma occorre dimostrare l'esistenza dei presupposti testé citati;
che
in merito all'art. 54 del Regolamento della legge di applicazione
della legge federale sull'assicurazione malattie citato dal primo giudice
(LCAMal), il ricorrente ne equivoca l'interpretazione;
che,
infatti, tale norma stabilisce unicamente la procedura che deve seguire il
terzo fornitore di prestazioni che intende ottenere dal Cantone il rimborso dei
costi attinenti cure di prima necessità (art. 50 cpv. 1 del Regolamento), ma
Considerandi
non esclude che il fornitore di prestazioni possa agire direttamente nei
confronti dell'interessato moroso, come avvenuto in concreto;
che non avendo evidenziato nessun titolo di cassazione, il ricorso
deve essere respinto;
che
giusta l'art. 313bis CPC ticinese, applicabile anche alla procedura di
ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC
ticinese, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello
stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si
riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese),
ma appare equo tuttavia rinunciare a ogni prelievo, il ricorrente essendo
sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non
si pone problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione;
Per
questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis
CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione è respinto.
2.
Non si
prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30.
000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95.
a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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