16.2012.1
Contratto d'appalto - fornitura occhiali- difetti - notifica del difetto - tempestività della notifica - onere della prova - verifica d'ufficio da parte del giudice
23 ottobre 2012Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2012.1
Data decisione, Autorità:
23.10.2012, CCR
Titolo:
Contratto d'appalto - fornitura occhiali- difetti - notifica del difetto - tempestività della notifica - onere della prova - verifica d'ufficio da parte del giudice
NOTIFICA DEI DIFETTI
ONERE DELLA PROVA
TEMPESTIVITÀ
art. 367 CO
art. 370 CO
Incarto n.
16.2012.1
Lugano
23 ottobre
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 3 gennaio 2012
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 18 novembre 2011 dal
Giudice di pace del circolo di Carona nella causa n. C10-030 (appalto) promossa
con istanza 7 luglio 2010 nei confronti della
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
Fatti
A. L'11 febbraio 2010 RE 1 si è rivolta a RI 1 per un controllo della
vista sulla base del quale ha richiesto un paio di lenti progressive da montare
su un paio di occhiali già in suo possesso e per l'acquisto delle quali ha
versato un acconto di fr. 100.–. Al momento del ritiro delle lenti RE 1 ha però constatato che le stesse non le permettevano una corretta visione, la correzione apportata
non corrispondendo a quella degli occhiali in suo possesso e neppure a quella
prescritta dal suo medico oculista, tant'è che non le ha ritirate.
B. Con
istanza 7 luglio 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del
circolo di Carona per ottenere la restituzione di fr. 100.– versato quale
acconto oltre a fr. 250.– e interessi a titolo di risarcimento danni. All'udienza
del 23 settembre 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di
respingere l'istanza sostenendo di aver fornito delle lenti conformi ai risultati
dell'esame della vista effettuato sull'istante, quelli del suo medico prodotti
all'udienza risalendo a oltre 5 anni prima.
C. Con decisione
18 novembre 2011 il Giudice di pace del circolo di Carona ha respinto la pretesa,
non avendo l'istante provato la difettosità delle lenti fornite dalla convenuta
né il danno rivendicato.
D. Con
reclamo 2 gennaio 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale
non riconoscendo la difettosità dell'opera fornita dalla convenuta. Il memoriale
non è stato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Fino
alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti
al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile
svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1
CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la
sentenza del Giudice di pace è stata emanata il 18 novembre 2011 sicché il
reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato
contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore
litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo
profilo ricevibile.
2.
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata
applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel
senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre
spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste
la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF
134.
II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente
errato” corrisponde a quella dell'arbitrio, ragione per cui il reclamante non
può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.8
con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara
e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.
2.
).
3.
Il
Giudice di pace ha respinto la pretesa dell'istante volta alla restituzione
dell'acconto pagato per l'allestimento di un paio di lenti progressive, non
avendo questa provato la difettosità dell'intervento della convenuta, ovvero
che le lenti fornite non corrispondevano ai dati risultanti dall'esame della
vista effettuato sulla stessa. Di diverso avviso la reclamante secondo la quale
dalla documentazione da lei presentata risulta l'errore commesso dalla
convenuta nella misurazione del suo difetto visivo, con particolare riferimento
all'occhio sinistro, per il quale le sono state fornite delle lenti che non
possono essere utilizzate “nel quotidiano e tantomeno per leggere”.
4.
In
concreto, premesso che l'accertamento del primo giudice circa la conclusione di
un contratto di appalto tra le parti non è contestato ed è effettivamente il
rapporto giuridico sorto tra le stesse, il fatto per quest'ultimo di aver escluso
la difettosità delle lenti fornite dalla convenuta non può essere considerato
manifestamente errato.
a) Intanto
la notifica del difetto, avvenuta con scritto 7 maggio 2010 (doc. E), appare tardiva
(Zindel/Pulver in: Basler
Kommentar, OR I, 4ª edizione,
n. 3 ad art,. 367 CO), le lenti essendo state consegnate all'istante pochi
giorni dopo l'11 febbraio 2010 (cfr. istanza punto 2). In merito alle modalità
di notifica dei difetti, il committente deve procedere alla verifica dell'opera
e alla tempestiva notifica di eventuali difetti riscontrati (art. 367 e 370 CO;
Gauch, Le contrat d'entreprise,
1999, n. 2126 segg.; DTF 131 III 150 consid. 7.2). Poiché l'onere della prova della tempestiva notifica del difetto incombe
al committente (Gauch, op. cit., n.
2167; DTF 118 II 147), se è accertata processualmente l'intempestività della notifica
il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso in
cui l'appaltatore stesso non alleghi tale fatto (SJ 1993 pag. 265 in particolare pag. 268; Rep. 1993 pag. 200). Già
per questo motivo l'istanza andava respinta.
b) Sia
come sia, per quel che riguarda il difetto dell'opera, all'istante incombeva
l'onere della prova (Gauch, op.
cit., n. 1507). Sennonché la conclusione del Giudice di pace secondo cui essa non
aveva dimostrato che le misurazioni effettuate dalla optometrista della convenuta
mediante apposito apparecchio fossero sbagliate, non appare errata. Ora è vero
che queste misurazioni, eseguite l'11 febbraio 2010 e dalle quali si evince un
valore “cilindro” all'occhio sinistro di 0.50 (cfr. doc. B), divergono da
quelle eseguite il 25 gennaio 2005 dal medico oculista della convenuta dott. __________,
che aveva accertato un valore “cilindro” dell'occhio sinistro di 1.00 (cfr.
doc. C). Ciò non basta però a provare che la convenuta abbia commesso un errore
nel misurare il difetto visivo e nel preparare le lenti confezionate per l'istante.
Intanto i due esami sono stati eseguiti a distanza di 5 anni per cui non è
manifestamente insostenibile ritenere che tra i due controlli vi potesse essere
una differenza nei valori di riferimento. Inoltre, dal raffronto di queste
misurazioni si evincono altre divergenze delle quali l'istante non si duole, a
comprova del fatto che esami eseguiti a distanza di 5 anni con risultati diversi
non equivalgono alla sussistenza di un difetto. Le stesse considerazioni
valgono per le misurazioni che si evincono dal doc. D, del quale non si ha peraltro
nessun riferimento temporale. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun
errore manifesto nella valutazione delle risultanze istruttorie o nell'applicazione
del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.
6.
Le
spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
problema di ripetibili alla convenuta, alla quale il reclamo non è stato
notificato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
decide: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Le spese
giudiziarie, di complessivi fr. 150.–, sono poste a carico della reclamante.
Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione
a:
- ;
- .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster