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Decisione

16.2012.1

Contratto d'appalto - fornitura occhiali- difetti - notifica del difetto - tempestività della notifica - onere della prova - verifica d'ufficio da parte del giudice

23 ottobre 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. L'11 febbraio 2010 RE 1 si è rivolta a RI 1 per un controllo della

vista sulla base del quale ha richiesto un paio di lenti progressive da montare

su un paio di occhiali già in suo possesso e per l'acquisto delle quali ha

versato un acconto di fr. 100.–. Al momento del ritiro delle lenti RE 1 ha però constatato che le stesse non le permettevano una corretta visione, la correzione apportata

non corrispondendo a quella degli occhiali in suo possesso e neppure a quella

prescritta dal suo medico oculista, tant'è che non le ha ritirate.

B. Con

istanza 7 luglio 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del

circolo di Carona per ottenere la restituzione di fr. 100.– versato quale

acconto oltre a fr. 250.– e interessi a titolo di risarcimento danni. All'udienza

del 23 settembre 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di

respingere l'istanza sostenendo di aver fornito delle lenti conformi ai risultati

dell'esame della vista effettuato sull'istante, quelli del suo medico prodotti

all'udienza risalendo a oltre 5 anni prima.

C. Con decisione

18 novembre 2011 il Giudice di pace del circolo di Carona ha respinto la pretesa,

non avendo l'istante provato la difettosità delle lenti fornite dalla convenuta

né il danno rivendicato.

D. Con

reclamo 2 gennaio 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente

valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale

non riconoscendo la difettosità dell'opera fornita dalla convenuta. Il memoriale

non è stato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Fino

alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti

al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile

svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1

CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della

comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la

sentenza del Giudice di pace è stata emanata il 18 novembre 2011 sicché il

reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato

contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore

litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo

profilo ricevibile.

2.

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata

applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel

senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre

spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste

la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF

134.

II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente

errato” corrisponde a quella dell'arbitrio, ragione per cui il reclamante non

può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,

dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente

la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.8

con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara

e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.

2.

).

3.

Il

Giudice di pace ha respinto la pretesa dell'istante volta alla restituzione

dell'acconto pagato per l'allestimento di un paio di lenti progressive, non

avendo questa provato la difettosità dell'intervento della convenuta, ovvero

che le lenti fornite non corrispondevano ai dati risultanti dall'esame della

vista effettuato sulla stessa. Di diverso avviso la reclamante secondo la quale

dalla documentazione da lei presentata risulta l'errore commesso dalla

convenuta nella misurazione del suo difetto visivo, con particolare riferimento

all'occhio sinistro, per il quale le sono state fornite delle lenti che non

possono essere utilizzate “nel quotidiano e tantomeno per leggere”.

4.

In

concreto, premesso che l'accertamento del primo giudice circa la conclusione di

un contratto di appalto tra le parti non è contestato ed è effettivamente il

rapporto giuridico sorto tra le stesse, il fatto per quest'ultimo di aver escluso

la difettosità delle lenti fornite dalla convenuta non può essere considerato

manifestamente errato.

a) Intanto

la notifica del difetto, avvenuta con scritto 7 maggio 2010 (doc. E), appare tardiva

(Zindel/Pulver in: Basler

Kommentar, OR I, 4ª edizione,

n. 3 ad art,. 367 CO), le lenti essendo state consegnate all'istante pochi

giorni dopo l'11 febbraio 2010 (cfr. istanza punto 2). In merito alle modalità

di notifica dei difetti, il committente deve procedere alla verifica dell'opera

e alla tempestiva notifica di eventuali difetti riscontrati (art. 367 e 370 CO;

Gauch, Le contrat d'entreprise,

1999, n. 2126 segg.; DTF 131 III 150 consid. 7.2). Poiché l'onere della prova della tempestiva notifica del difetto incombe

al committente (Gauch, op. cit., n.

2167; DTF 118 II 147), se è accertata processualmente l'intempestività della notifica

il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo nemmeno nel caso in

cui l'appaltatore stesso non alleghi tale fatto (SJ 1993 pag. 265 in particolare pag. 268; Rep. 1993 pag. 200). Già

per questo motivo l'istanza andava respinta.

b) Sia

come sia, per quel che riguarda il difetto dell'opera, all'istante incombeva

l'onere della prova (Gauch, op.

cit., n. 1507). Sennonché la conclusione del Giudice di pace secondo cui essa non

aveva dimostrato che le misurazioni effettuate dalla optometrista della convenuta

mediante apposito apparecchio fossero sbagliate, non appare errata. Ora è vero

che queste misurazioni, eseguite l'11 febbraio 2010 e dalle quali si evince un

valore “cilindro” all'occhio sinistro di 0.50 (cfr. doc. B), divergono da

quelle eseguite il 25 gennaio 2005 dal medico oculista della convenuta dott. __________,

che aveva accertato un valore “cilindro” dell'occhio sinistro di 1.00 (cfr.

doc. C). Ciò non basta però a provare che la convenuta abbia commesso un errore

nel misurare il difetto visivo e nel preparare le lenti confezionate per l'istante.

Intanto i due esami sono stati eseguiti a distanza di 5 anni per cui non è

manifestamente insostenibile ritenere che tra i due controlli vi potesse essere

una differenza nei valori di riferimento. Inoltre, dal raffronto di queste

misurazioni si evincono altre divergenze delle quali l'istante non si duole, a

comprova del fatto che esami eseguiti a distanza di 5 anni con risultati diversi

non equivalgono alla sussistenza di un difetto. Le stesse considerazioni

valgono per le misurazioni che si evincono dal doc. D, del quale non si ha peraltro

nessun riferimento temporale. Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun

errore manifesto nella valutazione delle risultanze istruttorie o nell'applicazione

del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere respinto.

6.

Le

spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

problema di ripetibili alla convenuta, alla quale il reclamo non è stato

notificato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

decide: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Le spese

giudiziarie, di complessivi fr. 150.–, sono poste a carico della reclamante.

Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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