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Decisione

16.2012.10

Tutela giurisdizionale casi manifesti - presupposti - valore litigioso - rimedio di diritto - estensione della servitù - possibilità di replica nella procedura sommaria e di tutela dei casi manifesti

31 agosto 2012Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. CO 1,

CO 2, CO 3 e CO 4 hanno presentato il 19 agosto 2011 un'istanza di tutela

giurisdizionale nei casi manifesti al Pretore della giurisdizione di Locarno

Campagna per ottenere che AP 2fosse obbligata a rimetter loro la documentazione

necessaria alla duplicazione delle chiavi d'accesso al passo pedonale. Nelle

sue osservazioni del 7 settembre 2011 la convenuta ha proposto di dichiarare

irricevibile l'istanza o comunque sia di respingerla, contestato trattarsi di

un caso di applicazione dell'art. 257 CPC. Essa ha poi fatto valere che davanti

al medesimo Pretore era pendente un'azione volta alla cancellazione della

servitù di passo. Replicando il 2 novembre 2011 gli istanti hanno ribadito il loro

punto di vista, così come ha fatto la convenuta nella sua duplica 28 novembre

2011.

C. Con

decisione del 24 gennaio 2012 il Pretore ha accolto l'istanza ordinando alla

convenuta di consegnare entro trenta giorni agli istanti la documentazione

necessaria “affinché sia possibile far eseguire cinque ulteriori copie

della chiave che serve ad aprire i due cancelli situati alle estremità del

diritto di passo gravante il fondo part. n. 1150 RFD di __________”. Le spese giudiziarie di fr. 350.– sono state poste a carico

della convenuta, tenuta a rifondere agli istanti fr. 500.– per

ripetibili.

D. Con

reclamo 3 febbraio 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone,

previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento. La reclamante rimprovera

al primo giudice di avere istruito la causa secondo la procedura sommaria

applicabile ai casi manifesti, nonostante il litigio non potesse essere considerato

tale. Con decreto 6 febbraio 2012 il presidente della Camera ha concesso al

reclamo effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 23 febbraio 2012 CO 1, CO

2, CO 3 e CO 4 concludono per il rigetto del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni dei Pretori in controversie patrimoniali sono impugnabili

con reclamo se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta

nella decisione è inferiore a fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). A tale esigenza

non sfuggono le decisioni prese con la procedura sommaria (art. 314 CC), come

la tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) e l'emanazione di

provvedimenti cautelari (art. 261 segg. CPC). In concreto il Pretore ha fissato

il valore litigioso in fr. 2000.– sicché è dato reclamo a questa Camera (art.

48.

lett. d n. 1 CPC). Introdotto entro il termine di dieci giorni (art. 321

cpv. 2 CPC) il reclamo, sotto questo profilo, è ricevibile.

2.

Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,

relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in

modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la

violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF

134.

II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente

errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non

può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,

dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente

la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.8

con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara

e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.

2.

).

3.

La reclamante contesta il fatto che il primo giudice ha accordato

alla domanda degli istanti la tutela giurisdizionale nei casi manifesti

applicando quindi la procedura sommaria dell'art. 257 CPC, nonostante non ne

fossero date le premesse.

a) Per

l'art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura

sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e

se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Se non sono date le condizioni

per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non

entra nel merito (art. 257 cpv. 3 CPC).

b) Per

quanto attiene all'accertamento dei fatti, il Pretore basandosi sui documenti

agli atti dai quali si evince l'estensione del diritto di passo pedonale a

carico del fondo della convenuta (doc. C e D), sull'ammissione delle parti

circa la presenza di due cancelli chiusi a chiave alle estremità del sentiero

oggetto della servitù, e sul fatto che agli istanti fosse stata consegnata una sola

chiave per l'apertura dei medesimi, ha ritenuto la fattispecie chiara e non tale

da richiedere ulteriori accertamenti. Dal canto suo la reclamante non condivide

questi accertamenti ma non pretende che tali fatti sarebbero diversi. La sola divergenza

sul numero di chiavi in possesso degli istanti (6 per questi ultimi, meno

secondo la convenuta), non basta per non ritenere liquida la situazione. Per di

più gli atti dimostrano che prima dell'acquisto del fondo da parte della convenuta,

gli istanti disponevano di più chiavi, che il primo giudice ha ritenuto

poter quantificare in sei in base alla dichiarazione di __________, precedente proprietaria dei fondi, che ha confermato di avere

consegnato agli istanti due o tre chiavi (doc. H), della produzione da parte

degli istanti di cinque copie della chiave __________ (doc. M), del foglio di

sicurezza/distinta delle firme della società __________ che autorizza la

duplicazione della chiave __________ (doc. I) e della fattura della __________

di __________ che attesta l'avvenuta riproduzione di due copie della chiave RA9843

(doc. L). Ne discende che senza incorrere in un accertamento manifestamente

errato il Pretore poteva ritenere che i fatti fossero incontestati o facilmente

comprovabili (sulla nozione: Bohnet in: Code de procédure civile commenté,

Basilea 2011, n. 7 ad art. 257 CPC; Hofmann

in: Basler Kommentar ZPO, Basilea 2010, n. 19 ad art. 257 CPC).

Su questo punto il reclamo si appalesa infondato.

c) In

merito alla situazione giuridica, il primo giudice l'ha ritenuta chiara trattandosi

di un caso di applicazione dell'art. 737 CC che disciplina l'estensione della

servitù (Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 257 CPC; Hofmann, op. cit., n. 11 ad art. 257 CPC; Trezzini in: Commentario

CPC 2011, art. 257 pag. 1141). Di

diverso avviso la reclamante secondo cui le peculiarità del caso concreto, in

particolare l'utilizzo sporadico del fondo dominante da parte degli istanti

(membri della stessa famiglia), e il fatto che questi abbiano potuto utilizzare

il sentiero per oltre un anno con la sola chiave in loro dotazione, escludono che

si tratti di una situazione giuridica chiara.

d) Secondo l'art. 737 cpv. 3 CC il proprietario del fondo serviente non

può intraprendere nulla che possa impedire o rendere più difficile l'esercizio

della servitù. In concreto, non è in discussione la presenza di cancelli chiusi

a chiave, ciò che di per sé già costituisce una restrizione del diritto di

passo come correttamente accertato dal primo giudice. Litigiosa è la questione

di sapere se gli istanti debbano accontentarsi di una sola chiave del cancello

loro consegnata dalla convenuta o se possano rivendicare la consegna di più

chiavi di accesso come in precedenza. Ora, come si è detto, senza incorrere in

un accertamento manifestamente errato dei fatti, il Pretore ha appurato che prima

della loro sostituzione da parte della convenuta gli istanti disponevano di più

chiavi dei cancelli. In tali circostanze la consegna di

un'unica copia della chiave e il rifiuto di concedere la documentazione necessaria

alla sua riproduzione costituisce una restrizione ingiustificata nell'esercizio

delle prerogative conferite dal diritto di passo.

e) La

convenuta, dal canto suo, non può opporre il rischio generico e astratto per la

perdita delle chiavi per limitare l'esercizio del diritto di passo né, tantomeno,

sostenere l'abuso di diritto degli istanti a dipendenza della presenza di un

sentiero pubblico e della richiesta di cancellazione della servitù di passo. In

definitiva contrapponendo in modo sostenibile i diversi e contrapposti

interessi delle parti alla regolamentazione dell'uso del passo pedonale, non si

può concludere a un applicazione erronea del diritto da parte del Pretore.

4.

La

reclamante intravvede infine una violazione degli art. 254 cpv. 2 e 257 CPC il

giudice avendo concesso all'istante il diritto a una replica, ciò che

dimostrava la mancanza di presupposti per concedere una tutela giurisdizionale,

e avendo statuito subito dopo la duplica senza concederle la possibilità di

fornire ulteriori prove. Ora che una procedura sommaria di stampo sommario debba

essere celere è indubbio. Che di principio in tale procedura non sia previsto

un doppio scambio di allegati è altresì vero (Messaggio pag. 6722). Resta il fatto

che la facoltà di replica è ammessa in virtù del diritto di essere sentito garantito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 133 I 102 consid, 4-3 a 4.6; cfr. anche Mazan in: Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 15 ad art. 253; Chevalier in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/

Ginevra 2010, n. 12 ad art. 253; Bohnet, op.

cit., n. 9 ad art. 254). Per di più, anche nell'ambito della tutela

giurisdizionale il giudice ha la facoltà di concedere una replica ove possa contribuire

a rendere manifesta una fattispecie che all'atto introduttivo d'istanza non lo

era o non lo era a sufficienza (cfr. Trezzini,

op. cit., pag. 1132). Non si può pertanto dire che il Pretore sia incorso

in un'applicazione erronea del diritto.

Quanto al

fatto che la convenuta non abbia potuto offrire ulteriori mezzi di prova è vero

che la procedura sommaria per la tutela giurisdizionale non limita le prove ai

soli documenti (Bohnet, op. cit.,

n. 11 ad art. 257). Sennonché, in concreto, per tacere del fatto che la

reclamante nemmeno in questa sede indica quali altre prove essa avrebbe potuto

offrire, nulla impediva al Pretore di ritenere la causa matura per il giudizio,

nessuna parte avendo chiesto l'assunzione di altre prove al di fuori di quelle

documentali. Ne discende, in ultima analisi, che il reclamo, infondato, deve

essere respinto.

5.

Le

spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà

alle controparti, che hanno formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore,

un'adeguata indennità a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Le spese

giudiziarie, di complessivi fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante,

che rifonderà agli istanti fr. 400.– per ripetibili.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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