16.2012.10
Tutela giurisdizionale casi manifesti - presupposti - valore litigioso - rimedio di diritto - estensione della servitù - possibilità di replica nella procedura sommaria e di tutela dei casi manifesti
31 agosto 2012Italiano12 min
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Numero d'incarto:
16.2012.10
Data decisione, Autorità:
31.08.2012, CCR
Titolo:
Tutela giurisdizionale casi manifesti - presupposti - valore litigioso - rimedio di diritto - estensione della servitù - possibilità di replica nella procedura sommaria e di tutela dei casi manifesti
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
PROCEDURA SOMMARIA
REPLICA
TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CASI MANIFESTI
art. 737 CC
art. 737 cpv. 3 CC
art. 29 COST
art. 253 CPC
art. 254 CPC
Incarto n.
16.2012.10
Lugano
31 agosto
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 3 febbraio 2012
presentato da
RE 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro la sentenza emessa il 24 gennaio 2012 dal
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, nella causa n. SO.2011.622 (tutela
giurisdizionale nei casi manifesti) promossa con istanza 19 agosto 2011 da
CO 1 CO 2 CO
3 CO 4
(patrocinati dall'avv. PA 2 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. CO
1, CO 2, CO 3 e CO 4 sono comproprietari della particella n. 2091 RFD di __________,
a favore della quale, il 13 novembre 1980, è stato
iscritto nel Registro Fondiario un diritto di passo pedonale a carico della
particella n. 1150 RFD di cui la società RE 1 è divenuta proprietaria il 26
aprile 2010. L'oggetto della servitù è costituito da un sentiero sul fondo
serviente delimitato alle estremità da due cancelli, posati dall'allora proprietario
di quel fondo, il quale aveva consegnato ai beneficiari del diritto di passo
sei copie delle chiavi dei cancelli. Dopo l'acquisto della proprietà, RE 1 ha sostituito i cancelli posti alle estremità del noto sentiero e ha consegnato a CO 1, CO 2, CO 3 e CO 4 una sola chiave che essi
non hanno potuto duplicare trattandosi di una chiave protetta dal sistema __________
la cui duplicazione necessita della presentazione di un foglio di
sicurezza/distinta delle firme.
Fatti
B. CO 1,
CO 2, CO 3 e CO 4 hanno presentato il 19 agosto 2011 un'istanza di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna per ottenere che AP 2fosse obbligata a rimetter loro la documentazione
necessaria alla duplicazione delle chiavi d'accesso al passo pedonale. Nelle
sue osservazioni del 7 settembre 2011 la convenuta ha proposto di dichiarare
irricevibile l'istanza o comunque sia di respingerla, contestato trattarsi di
un caso di applicazione dell'art. 257 CPC. Essa ha poi fatto valere che davanti
al medesimo Pretore era pendente un'azione volta alla cancellazione della
servitù di passo. Replicando il 2 novembre 2011 gli istanti hanno ribadito il loro
punto di vista, così come ha fatto la convenuta nella sua duplica 28 novembre
2011.
C. Con
decisione del 24 gennaio 2012 il Pretore ha accolto l'istanza ordinando alla
convenuta di consegnare entro trenta giorni agli istanti la documentazione
necessaria “affinché sia possibile far eseguire cinque ulteriori copie
della chiave che serve ad aprire i due cancelli situati alle estremità del
diritto di passo gravante il fondo part. n. 1150 RFD di __________”. Le spese giudiziarie di fr. 350.– sono state poste a carico
della convenuta, tenuta a rifondere agli istanti fr. 500.– per
ripetibili.
D. Con
reclamo 3 febbraio 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone,
previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento. La reclamante rimprovera
al primo giudice di avere istruito la causa secondo la procedura sommaria
applicabile ai casi manifesti, nonostante il litigio non potesse essere considerato
tale. Con decreto 6 febbraio 2012 il presidente della Camera ha concesso al
reclamo effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 23 febbraio 2012 CO 1, CO
2, CO 3 e CO 4 concludono per il rigetto del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni dei Pretori in controversie patrimoniali sono impugnabili
con reclamo se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta
nella decisione è inferiore a fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). A tale esigenza
non sfuggono le decisioni prese con la procedura sommaria (art. 314 CC), come
la tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) e l'emanazione di
provvedimenti cautelari (art. 261 segg. CPC). In concreto il Pretore ha fissato
il valore litigioso in fr. 2000.– sicché è dato reclamo a questa Camera (art.
48.
lett. d n. 1 CPC). Introdotto entro il termine di dieci giorni (art. 321
cpv. 2 CPC) il reclamo, sotto questo profilo, è ricevibile.
2.
Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,
relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in
modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la
violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF
134.
II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente
errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non
può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.8
con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara
e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.
2.
).
3.
La reclamante contesta il fatto che il primo giudice ha accordato
alla domanda degli istanti la tutela giurisdizionale nei casi manifesti
applicando quindi la procedura sommaria dell'art. 257 CPC, nonostante non ne
fossero date le premesse.
a) Per
l'art. 257 cpv. 1 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura
sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e
se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Se non sono date le condizioni
per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non
entra nel merito (art. 257 cpv. 3 CPC).
b) Per
quanto attiene all'accertamento dei fatti, il Pretore basandosi sui documenti
agli atti dai quali si evince l'estensione del diritto di passo pedonale a
carico del fondo della convenuta (doc. C e D), sull'ammissione delle parti
circa la presenza di due cancelli chiusi a chiave alle estremità del sentiero
oggetto della servitù, e sul fatto che agli istanti fosse stata consegnata una sola
chiave per l'apertura dei medesimi, ha ritenuto la fattispecie chiara e non tale
da richiedere ulteriori accertamenti. Dal canto suo la reclamante non condivide
questi accertamenti ma non pretende che tali fatti sarebbero diversi. La sola divergenza
sul numero di chiavi in possesso degli istanti (6 per questi ultimi, meno
secondo la convenuta), non basta per non ritenere liquida la situazione. Per di
più gli atti dimostrano che prima dell'acquisto del fondo da parte della convenuta,
gli istanti disponevano di più chiavi, che il primo giudice ha ritenuto
poter quantificare in sei in base alla dichiarazione di __________, precedente proprietaria dei fondi, che ha confermato di avere
consegnato agli istanti due o tre chiavi (doc. H), della produzione da parte
degli istanti di cinque copie della chiave __________ (doc. M), del foglio di
sicurezza/distinta delle firme della società __________ che autorizza la
duplicazione della chiave __________ (doc. I) e della fattura della __________
di __________ che attesta l'avvenuta riproduzione di due copie della chiave RA9843
(doc. L). Ne discende che senza incorrere in un accertamento manifestamente
errato il Pretore poteva ritenere che i fatti fossero incontestati o facilmente
comprovabili (sulla nozione: Bohnet in: Code de procédure civile commenté,
Basilea 2011, n. 7 ad art. 257 CPC; Hofmann
in: Basler Kommentar ZPO, Basilea 2010, n. 19 ad art. 257 CPC).
Su questo punto il reclamo si appalesa infondato.
c) In
merito alla situazione giuridica, il primo giudice l'ha ritenuta chiara trattandosi
di un caso di applicazione dell'art. 737 CC che disciplina l'estensione della
servitù (Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 257 CPC; Hofmann, op. cit., n. 11 ad art. 257 CPC; Trezzini in: Commentario
CPC 2011, art. 257 pag. 1141). Di
diverso avviso la reclamante secondo cui le peculiarità del caso concreto, in
particolare l'utilizzo sporadico del fondo dominante da parte degli istanti
(membri della stessa famiglia), e il fatto che questi abbiano potuto utilizzare
il sentiero per oltre un anno con la sola chiave in loro dotazione, escludono che
si tratti di una situazione giuridica chiara.
d) Secondo l'art. 737 cpv. 3 CC il proprietario del fondo serviente non
può intraprendere nulla che possa impedire o rendere più difficile l'esercizio
della servitù. In concreto, non è in discussione la presenza di cancelli chiusi
a chiave, ciò che di per sé già costituisce una restrizione del diritto di
passo come correttamente accertato dal primo giudice. Litigiosa è la questione
di sapere se gli istanti debbano accontentarsi di una sola chiave del cancello
loro consegnata dalla convenuta o se possano rivendicare la consegna di più
chiavi di accesso come in precedenza. Ora, come si è detto, senza incorrere in
un accertamento manifestamente errato dei fatti, il Pretore ha appurato che prima
della loro sostituzione da parte della convenuta gli istanti disponevano di più
chiavi dei cancelli. In tali circostanze la consegna di
un'unica copia della chiave e il rifiuto di concedere la documentazione necessaria
alla sua riproduzione costituisce una restrizione ingiustificata nell'esercizio
delle prerogative conferite dal diritto di passo.
e) La
convenuta, dal canto suo, non può opporre il rischio generico e astratto per la
perdita delle chiavi per limitare l'esercizio del diritto di passo né, tantomeno,
sostenere l'abuso di diritto degli istanti a dipendenza della presenza di un
sentiero pubblico e della richiesta di cancellazione della servitù di passo. In
definitiva contrapponendo in modo sostenibile i diversi e contrapposti
interessi delle parti alla regolamentazione dell'uso del passo pedonale, non si
può concludere a un applicazione erronea del diritto da parte del Pretore.
4.
La
reclamante intravvede infine una violazione degli art. 254 cpv. 2 e 257 CPC il
giudice avendo concesso all'istante il diritto a una replica, ciò che
dimostrava la mancanza di presupposti per concedere una tutela giurisdizionale,
e avendo statuito subito dopo la duplica senza concederle la possibilità di
fornire ulteriori prove. Ora che una procedura sommaria di stampo sommario debba
essere celere è indubbio. Che di principio in tale procedura non sia previsto
un doppio scambio di allegati è altresì vero (Messaggio pag. 6722). Resta il fatto
che la facoltà di replica è ammessa in virtù del diritto di essere sentito garantito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 133 I 102 consid, 4-3 a 4.6; cfr. anche Mazan in: Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 15 ad art. 253; Chevalier in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/
Ginevra 2010, n. 12 ad art. 253; Bohnet, op.
cit., n. 9 ad art. 254). Per di più, anche nell'ambito della tutela
giurisdizionale il giudice ha la facoltà di concedere una replica ove possa contribuire
a rendere manifesta una fattispecie che all'atto introduttivo d'istanza non lo
era o non lo era a sufficienza (cfr. Trezzini,
op. cit., pag. 1132). Non si può pertanto dire che il Pretore sia incorso
in un'applicazione erronea del diritto.
Quanto al
fatto che la convenuta non abbia potuto offrire ulteriori mezzi di prova è vero
che la procedura sommaria per la tutela giurisdizionale non limita le prove ai
soli documenti (Bohnet, op. cit.,
n. 11 ad art. 257). Sennonché, in concreto, per tacere del fatto che la
reclamante nemmeno in questa sede indica quali altre prove essa avrebbe potuto
offrire, nulla impediva al Pretore di ritenere la causa matura per il giudizio,
nessuna parte avendo chiesto l'assunzione di altre prove al di fuori di quelle
documentali. Ne discende, in ultima analisi, che il reclamo, infondato, deve
essere respinto.
5.
Le
spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà
alle controparti, che hanno formulato osservazioni per il tramite di un patrocinatore,
un'adeguata indennità a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Le spese
giudiziarie, di complessivi fr. 300.–, sono poste a carico della reclamante,
che rifonderà agli istanti fr. 400.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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