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Decisione

16.2012.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 febbraio 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 22 dicembre 2011 la “CE 1, rappresentata da RE 1 “ ha adito l'Ufficio

di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest chiedendo la convocazione

delle parti per un tentativo di conciliazione e, in caso di mancata

conciliazione, l'annullamento della disdetta o quanto meno la protrazione del

contratto di locazione. All'udienza del 31 gennaio 2012 l'Ufficio di conciliazione “ritenuto che non tutti i componenti della CE 1 sono comparsi all'odierna

udienza di conciliazione, rispettivamente risultano debitamente indicati nell'istanza”,

ha considerato l'istanza come ritirata e ha stralciato la procedura dai ruoli in

quanto priva d'oggetto.

C. L'8

febbraio 2012 RE 1, in rappresentanza della CE 1, è insorto a questa Camera contro

il predetto giudizio chiedendo che “l'esperimento di conciliazione possa aver

luogo con la presentazione del documento mancante [atto di morte di __________].

Il reclamante lamenta un formalismo eccessivo poiché l'autorità di

conciliazione non gli ha concesso la possibilità di sanare il vizio concernente

la presentazione di un documento. L'atto non è stato notificato.

Considerandi

in diritto: 1. Impugnata è una decisione dell'Ufficio

di conciliazione in materia di locazione. Ora per l'art. 48 lett. d n. 1 CPC la

Camera civile dei reclami è competente per decidere i reclami contro le sentenze

finali dei Giudici di pace e dei Pretori con un valore litigioso inferiore a

fr. 10 000.–. Con l'entrata in vigore del nuovo diritto processuale civile

svizzero, una delle innovazioni più importanti è stata l'istituzione di una

procedura di conciliazione obbligatoria prima di adire

il Pretore o il Giudice di pace (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 pag.

6). Le autorità di conciliazione istituite nel Cantone Ticino

sono il giudice di pace (per le controversie patrimoniali con un valore

litigioso inferiore a fr. 5000.–) e il segretario assessore (per controversie

con valore litigioso superiore a fr. 5000.–), alle quali si aggiungono l'ufficio

di conciliazione in materia di locazione (art. 200 cpv. 1 CPC) e quello in materia

di parità dei sessi (art. 200 cpv. 2 CPC).

Ora,

che contro una decisione emessa da un giudice di pace quale conciliatore sia

dato reclamo è indubbio. L'ordinamento giudiziario, però, non prevede alcuna

norma sull'impugnazione di decisioni degli Uffici di conciliazione in materia

di locazione. Tale non può essere la volontà del legislatore, non potendosi né

giustificandosi disparità di trattamento. In tali circostanze il reclamo

proposto contro la decisione di un'autorità di conciliazione nell'ambito di una

procedura di merito di sua competenza (il valore litigioso essendo sicuramente

inferiore a fr. 10 000.– trattandosi della locazione di un locale accessorio)

deve ritenersi ammissibile.

2.

Secondo

l'art. 206 cpv. 1 CPC se l'attore ingiustificatamente non compare all'udienza,

l'istanza di conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata dai

ruoli in quanto priva d'oggetto. Non trattandosi di un caso di desistenza dell'attore

(art. 208 cpv. 2 CPC), quest'ultimo può riproporre una nuova istanza di conciliazione

(Bohnet in: Code de

procédure civile commenté, Basilea

2011, n. 10 ad art. 206 CPC; Infanger in: Basler Kommentar ZPO, n. 9 ad art. 206 CPC). In

tali circostanze un reclamo non è giustificato, l'interessato non subendo alcun

pregiudizio.

Esistono

nondimeno dei casi in cui l'attore che non è comparso all'udienza di conciliazione

corre il pericolo di perdere il diritto di ripresentare una nuova istanza di conciliazione

giacché la sua pretesa è decaduta in seguito alla decorrenza dei termini di perenzione

previsti dal diritto materiale. Si pensi, al riguardo, ai termini per la contestazione

di delibere assembleari (art. 75 CC), di disdette del contratto di locazione

(art. 273 CO) o di deliberazioni dell'assemblea generale di una società anonima

(art. 706a cpv. 1 CO). In tali casi, il pregiudizio è evidente e va dunque

ammessa la possibilità di impugnare la decisione di stralcio emessa

dall'autorità di conciliazione sulla base dell'art. 206 cpv. 1 CPC (Infanger, op. cit., n. 10 ad art. 206

CPC).

3.

In

concreto, l'istanza di conciliazione è stata presentata dalla CECE 1. In realtà una comunione ereditaria, salvo eccezioni che qui non

soccorrono, non ha capacità processuale attiva né passiva (cfr. Trezzini,

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano, 2011,

pag. 225; Bohnet, op. cit.,

n. 6 ad art. 66 CPC; Weibel in: Praxis­kom­mentar Erb­recht,

Basilea 2007, n. 11 ad art. 604 CC con numerosi riferimenti). L'azione andava

dunque promossa dai singoli eredi.

Ora,

l'autorità di conciliazione, ricevuta l'istanza con l'erronea designazione

della parte, non poteva limitarsi a convocare il rappresentante della comunione

ereditaria, né tanto meno, stralciare l'istanza anche perché ”non tutti i

componenti della CE 1 risultano debitamente indicati nell'istanza”. Trattandosi

di un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC) l'autorità avrebbe

dovuto esaminare la capacità processuale dell'istante e riscontrando il

difetto, mancata indicazione degli eredi, avrebbe dovuto preventivamente dare

alla parte istante la possibilità di sanare il difetto, invitandola a indicare tutti i componenti della comunione ereditaria (cfr. Trezzini, op. cit., art. 132 pag. 558). Per di più, omettendo tale

possibilità, l'autorità di conciliazione nemmeno ha convocato tutte le parti

personalmente. Il rimprovero mosso nel decreto di stralcio, “non tutti i membri

della CE sono comparsi all'udienza” cade nel vuoto ove si pensi che l'obbligo

di comparsa personale al tentativo di conciliazione, presuppone che le parti vi

siano state regolarmente citate (Infanger,

op. cit., n. 5 ad art. 204 CPC), ciò che non è avvenuto in concreto. Ne

discende che l'autorità di conciliazione è incorsa in un

formalismo eccessivo sicché la decisione impugnata deve

essere annullata e gli atti ritornati alla medesima affinché assegni a RE 1 un breve

termine per completare l'istanza e convochi poi le parti personalmente a un'udienza

di conciliazione.

4.

Le

spese processuali seguirebbero la soccombenza ma in concreto soccorrono giusti

motivi per soprassedere a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si giustifica

di assegnare al reclamante, che ha agito da solo, un'indennità d'inconvenienza

(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il reclamo, di una pagina, non avendo causato costi

apprezzabili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione

impugnata è annullata. La causa è ritornata all'Ufficio di conciliazione in

materia di locazione di Lugano Ovest affinché proceda nel senso dei considerandi.

2. Non

si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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