16.2012.11
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24 febbraio 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2012.11
Data decisione, Autorità:
24.02.2012, CCR
Titolo:
Contratto di locazione - ricevibilità del reclamo contro decisione ufficio di conciliazione - mancata comparsa dell'attore all'udienza di conciliazione - capacità processuale della comunione ereditaria -obbligo di citare tutte le parti personalmente al tentativo di conciliazione
CAPACITÀ PROCESSUALE
COMUNIONE EREDITARIA
RICEVIBILITÀ DEL RECLAMO
art. 604 CC
art. 48 let. d CPC
art. 59 cpv. 2 CPC
art. 66 CPC
art. 107 CPC
art. 200 CPC
art. 204 CPC
art. 206 CPC
Incarto n.
16.2012.11
Lugano
24 febbraio
2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 8 febbraio 2012
presentato da
RE 1 e
RE 2
(rappresentati dallo stesso RE 1,)
contro la decisione 31 gennaio 2012 emessa dall'Ufficio
di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest nella causa n. 213/2011-Ov
(locazione) promossa con istanza 22 dicembre 2011 nei confronti di
CO 1
(rappresentato da
RA 1);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nell'immobile situato sulla
particella n. __________ RFD __________, appartenente fino al 19 dicembre 2011 a CO 1, un locale accessorio “grotto” era occupato sulla base di un contratto di locazione orale
da RE 2 e, in seguito al suo decesso, dagli eredi __________, RE 1 e RE 2. Il
1° dicembre 2011 CO 1 ha notificato ai conduttori, con l'apposito modulo
ufficiale, la disdetta del contratto di locazione relativo al citato locale per
il 29 settembre 2012.
Fatti
B. Con
istanza 22 dicembre 2011 la “CE 1, rappresentata da RE 1 “ ha adito l'Ufficio
di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest chiedendo la convocazione
delle parti per un tentativo di conciliazione e, in caso di mancata
conciliazione, l'annullamento della disdetta o quanto meno la protrazione del
contratto di locazione. All'udienza del 31 gennaio 2012 l'Ufficio di conciliazione “ritenuto che non tutti i componenti della CE 1 sono comparsi all'odierna
udienza di conciliazione, rispettivamente risultano debitamente indicati nell'istanza”,
ha considerato l'istanza come ritirata e ha stralciato la procedura dai ruoli in
quanto priva d'oggetto.
C. L'8
febbraio 2012 RE 1, in rappresentanza della CE 1, è insorto a questa Camera contro
il predetto giudizio chiedendo che “l'esperimento di conciliazione possa aver
luogo con la presentazione del documento mancante [atto di morte di __________].
Il reclamante lamenta un formalismo eccessivo poiché l'autorità di
conciliazione non gli ha concesso la possibilità di sanare il vizio concernente
la presentazione di un documento. L'atto non è stato notificato.
Considerandi
in diritto: 1. Impugnata è una decisione dell'Ufficio
di conciliazione in materia di locazione. Ora per l'art. 48 lett. d n. 1 CPC la
Camera civile dei reclami è competente per decidere i reclami contro le sentenze
finali dei Giudici di pace e dei Pretori con un valore litigioso inferiore a
fr. 10 000.–. Con l'entrata in vigore del nuovo diritto processuale civile
svizzero, una delle innovazioni più importanti è stata l'istituzione di una
procedura di conciliazione obbligatoria prima di adire
il Pretore o il Giudice di pace (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 pag.
6). Le autorità di conciliazione istituite nel Cantone Ticino
sono il giudice di pace (per le controversie patrimoniali con un valore
litigioso inferiore a fr. 5000.–) e il segretario assessore (per controversie
con valore litigioso superiore a fr. 5000.–), alle quali si aggiungono l'ufficio
di conciliazione in materia di locazione (art. 200 cpv. 1 CPC) e quello in materia
di parità dei sessi (art. 200 cpv. 2 CPC).
Ora,
che contro una decisione emessa da un giudice di pace quale conciliatore sia
dato reclamo è indubbio. L'ordinamento giudiziario, però, non prevede alcuna
norma sull'impugnazione di decisioni degli Uffici di conciliazione in materia
di locazione. Tale non può essere la volontà del legislatore, non potendosi né
giustificandosi disparità di trattamento. In tali circostanze il reclamo
proposto contro la decisione di un'autorità di conciliazione nell'ambito di una
procedura di merito di sua competenza (il valore litigioso essendo sicuramente
inferiore a fr. 10 000.– trattandosi della locazione di un locale accessorio)
deve ritenersi ammissibile.
2.
Secondo
l'art. 206 cpv. 1 CPC se l'attore ingiustificatamente non compare all'udienza,
l'istanza di conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata dai
ruoli in quanto priva d'oggetto. Non trattandosi di un caso di desistenza dell'attore
(art. 208 cpv. 2 CPC), quest'ultimo può riproporre una nuova istanza di conciliazione
(Bohnet in: Code de
procédure civile commenté, Basilea
2011, n. 10 ad art. 206 CPC; Infanger in: Basler Kommentar ZPO, n. 9 ad art. 206 CPC). In
tali circostanze un reclamo non è giustificato, l'interessato non subendo alcun
pregiudizio.
Esistono
nondimeno dei casi in cui l'attore che non è comparso all'udienza di conciliazione
corre il pericolo di perdere il diritto di ripresentare una nuova istanza di conciliazione
giacché la sua pretesa è decaduta in seguito alla decorrenza dei termini di perenzione
previsti dal diritto materiale. Si pensi, al riguardo, ai termini per la contestazione
di delibere assembleari (art. 75 CC), di disdette del contratto di locazione
(art. 273 CO) o di deliberazioni dell'assemblea generale di una società anonima
(art. 706a cpv. 1 CO). In tali casi, il pregiudizio è evidente e va dunque
ammessa la possibilità di impugnare la decisione di stralcio emessa
dall'autorità di conciliazione sulla base dell'art. 206 cpv. 1 CPC (Infanger, op. cit., n. 10 ad art. 206
CPC).
3.
In
concreto, l'istanza di conciliazione è stata presentata dalla CECE 1. In realtà una comunione ereditaria, salvo eccezioni che qui non
soccorrono, non ha capacità processuale attiva né passiva (cfr. Trezzini,
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano, 2011,
pag. 225; Bohnet, op. cit.,
n. 6 ad art. 66 CPC; Weibel in: Praxiskommentar Erbrecht,
Basilea 2007, n. 11 ad art. 604 CC con numerosi riferimenti). L'azione andava
dunque promossa dai singoli eredi.
Ora,
l'autorità di conciliazione, ricevuta l'istanza con l'erronea designazione
della parte, non poteva limitarsi a convocare il rappresentante della comunione
ereditaria, né tanto meno, stralciare l'istanza anche perché ”non tutti i
componenti della CE 1 risultano debitamente indicati nell'istanza”. Trattandosi
di un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC) l'autorità avrebbe
dovuto esaminare la capacità processuale dell'istante e riscontrando il
difetto, mancata indicazione degli eredi, avrebbe dovuto preventivamente dare
alla parte istante la possibilità di sanare il difetto, invitandola a indicare tutti i componenti della comunione ereditaria (cfr. Trezzini, op. cit., art. 132 pag. 558). Per di più, omettendo tale
possibilità, l'autorità di conciliazione nemmeno ha convocato tutte le parti
personalmente. Il rimprovero mosso nel decreto di stralcio, “non tutti i membri
della CE sono comparsi all'udienza” cade nel vuoto ove si pensi che l'obbligo
di comparsa personale al tentativo di conciliazione, presuppone che le parti vi
siano state regolarmente citate (Infanger,
op. cit., n. 5 ad art. 204 CPC), ciò che non è avvenuto in concreto. Ne
discende che l'autorità di conciliazione è incorsa in un
formalismo eccessivo sicché la decisione impugnata deve
essere annullata e gli atti ritornati alla medesima affinché assegni a RE 1 un breve
termine per completare l'istanza e convochi poi le parti personalmente a un'udienza
di conciliazione.
4.
Le
spese processuali seguirebbero la soccombenza ma in concreto soccorrono giusti
motivi per soprassedere a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si giustifica
di assegnare al reclamante, che ha agito da solo, un'indennità d'inconvenienza
(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il reclamo, di una pagina, non avendo causato costi
apprezzabili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione
impugnata è annullata. La causa è ritornata all'Ufficio di conciliazione in
materia di locazione di Lugano Ovest affinché proceda nel senso dei considerandi.
2. Non
si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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