16.2012.13
Disconoscimento del debito - reclamo contro decreto di stralcio - ritiro del reclamo
27 marzo 2012Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
16.2012.13
Data decisione, Autorità:
27.03.2012, CCR
Titolo:
Disconoscimento del debito - reclamo contro decreto di stralcio - ritiro del reclamo
RITIRO DEL RICORSO
art. 106 CPC
art. 239 CPC
Incarto n.
16.2012.13
Lugano
27 marzo 2012/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 2 febbraio 2012
presentato da
RE 1
contro il decreto di stralcio emesso il 18 gennaio
2012 dal Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella causa n. 6/ORD/11 (disconoscimento
del debito) promossa con petizione 3 luglio 2011 nei confronti di
Considerandi
CO 1;
premesso che il 3 luglio 2011 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo del Gambarogno per ottenere il disconoscimento
del debito di fr. 1000.– di cui al precetto esecutivo n. __________ del'UEF di
Locarno fattogli notificare da CO 1;
rammentato
che all'udienza del 18 gennaio 2012 la convenuta ha aderito alla richiesta dell'attore
impegnandosi altresì a chiedere l'annullamento dell'esecuzione;
posto che
con decreto dello stesso giorno il Giudice di pace ha stralciato la causa dai
ruoli addebitando all'attore la tassa di giustizia di fr. 150.–;
ricordato
che con un reclamo del 2 febbraio 2012 RE 1 è insorto contro la decisione
appena citata postulando l'annullamento del dispositivo sulle spese giudiziarie
nel senso di porle a carico della convenuta;
osservato
che la controparte ha rinunciato a presentare osservazioni
al reclamo;
preso
atto che il 22 marzo 2012 RE 1 ha comunicato alla Camera di ritirare il reclamo,
la controparte avendogli versato fr. 150.– corrispondenti alle spese
giudiziarie litigiose;
considerato che così come è ammessa la possibilità per le parti
di rinunciare a impugnare la decisione (art. 239 cpv. 2 CPC), nulla vieta alle stesse
di ritirare il loro reclamo (cfr. Trezzini in: Commentario al Codice di
diritto processuale svizzero, n. 5B ad oss. art. 308–334);
rilevato che
il ritiro di un reclamo equivale a desistenza (Rüegg
in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendentemente
dai motivi che possono avere indotto il reclamante a recedere dalla lite;
ritenuto che
di regola la desistenza equivale a soccombenza, con obbligo per chi recede di
assumere le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);
stabilito
che le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente –
a ogni prelievo così come all'assegnazione di indennità.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Si prende atto della dichiarazione di ritiro
presentata da RE 1. Il reclamo è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Non si
prelevano spese processuali né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–,.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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