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Decisione

16.2012.13

Disconoscimento del debito - reclamo contro decreto di stralcio - ritiro del reclamo

27 marzo 2012Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

16.2012.13

Data decisione, Autorità:

27.03.2012, CCR

Titolo:

Disconoscimento del debito - reclamo contro decreto di stralcio - ritiro del reclamo

RITIRO DEL RICORSO

art. 106 CPC

art. 239 CPC

Incarto n.

16.2012.13

Lugano

27 marzo 2012/rs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera civile dei reclami del

Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 2 febbraio 2012

presentato da

RE 1

contro il decreto di stralcio emesso il 18 gennaio

2012 dal Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella causa n. 6/ORD/11 (disconoscimento

del debito) promossa con petizione 3 luglio 2011 nei confronti di

Considerandi

CO 1;

premesso che il 3 luglio 2011 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo del Gambarogno per ottenere il disconoscimento

del debito di fr. 1000.– di cui al precetto esecutivo n. __________ del'UEF di

Locarno fattogli notificare da CO 1;

rammentato

che all'udienza del 18 gennaio 2012 la convenuta ha aderito alla richiesta dell'attore

impegnandosi altresì a chiedere l'annullamento dell'esecuzione;

posto che

con decreto dello stesso giorno il Giudice di pace ha stralciato la causa dai

ruoli addebitando all'attore la tassa di giustizia di fr. 150.–;

ricordato

che con un reclamo del 2 febbraio 2012 RE 1 è insorto contro la decisione

appena citata postulando l'annullamento del dispositivo sulle spese giudiziarie

nel senso di porle a carico della convenuta;

osservato

che la controparte ha rinunciato a presentare osservazioni

al reclamo;

preso

atto che il 22 marzo 2012 RE 1 ha comunicato alla Camera di ritirare il reclamo,

la controparte avendogli versato fr. 150.– corrispondenti alle spese

giudiziarie litigiose;

considerato che così come è ammessa la possibilità per le parti

di rinunciare a impugnare la decisione (art. 239 cpv. 2 CPC), nulla vieta alle stesse

di ritirare il loro reclamo (cfr. Trezzini in: Commentario al Codice di

diritto processuale svizzero, n. 5B ad oss. art. 308–334);

rilevato che

il ritiro di un reclamo equivale a desistenza (Rüegg

in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 3 ad art. 106), indipendente­mente

dai motivi che possono avere indotto il reclamante a recedere dalla lite;

ritenuto che

di regola la desistenza equivale a soccombenza, con obbligo per chi recede di

assumere le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC);

stabilito

che le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente –

a ogni prelievo così come all'assegnazione di indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Si prende atto della dichiarazione di ritiro

presentata da RE 1. Il reclamo è stralciato dai ruoli per desistenza.

2. Non si

prelevano spese processuali né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–,.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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