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Decisione

16.2012.14

Contratto d'appalto - sottoscrizione del verbale senza riserve - mercede a corpo o secondo il valore del lavoro - onere della prova e quantificazione - azione di disconoscimento del debito

29 gennaio 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

27 gennaio 2010 (recte: 2011) CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 1780.– oltre

all'annullamento dell'esecuzione. All'udienza del 20 aprile 2011, indetta per

la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 18

gennaio 2012 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest, respinta la tesi

del convenuto in merito alla pattuizione di una mercede a corpo, ha

quantificato in fr. 2700.– il valore dell'opera fornita, donde l'accoglimento

dell'istanza salvo per l'importo ancora dovuto di fr. 700.– oltre interessi del

5% dal 3 agosto 2010.

C. Con reclamo del 30 gennaio 2012 RE 1 è insorto contro il predetto

giudizio postulandone l'annullamento. Il reclamante rimprovera al primo giudice

di aver erroneamente applicato il diritto procedurale e sostanziale, non

ritenendo provata la pattuizione di una mercede a corpo. Nelle sue osservazioni

del 21 marzo 2012 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,

relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in

modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la

violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF

134.

II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente

errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non

può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,

dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente

la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.8

con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara

e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.

2.

).

2.

Per

quanto attiene alla pretesa violazione di norme di procedura da parte del primo

giudice che non avrebbe “ascoltato il teste, il Signor __________” e che “non

ha stabilito un'istruttoria completa“, va rilevato che all'udienza di

discussione del 20 aprile 2011 non consta, né è preteso, che la parte convenuta

abbia offerto l'assunzione di prove, in particolare di un testimone. Essa, poi,

ha sottoscritto senza riserve il verbale di udienza dal quale risulta che le

parti, non avendo raggiunto un accordo, “si rimettono al giudizio del giudice”,

accettando quindi la chiusura dell'istruttoria senza ulteriori formalità. La

contestazione appare quindi non solo tardiva, così come le richieste formulate l'

8.

novembre 2011 dal di lui legale, ma anche contraria al principio che impone

alle parti un comportamento conforme alla buona fede (cfr. art. 52 CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art.

52.

pag. 100).

3.

Nella

fattispecie non vi è contestazione sul fatto che le parti hanno concluso un contratto

d'appalto ai sensi dell'art. 363 e segg. CO e che le opere oggetto della

fattura 6 maggio 2010 siano state eseguite a regola

d'arte. Controversa è la conclusione del Giudice di pace secondo cui le parti

non hanno pattuito una mercede a corpo, donde la quantificazione dell'ammontare

della stessa secondo il valore dell'opera.

a) Ora,

nel quadro di un'azione di

disconoscimento del debito, spetta alla creditrice/convenuta dimostrare il

fondamento del proprio credito mentre la debitrice/attrice deve sostanziare le

eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l'inesistenza del

debito (DTF 133 III 652 consid. 5.2; D. Staehelin in: Basler Kommentar zum

SchKG, 2ª edizione, n. 55 ad art. 83 LEF). Qualora il

creditore derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal

debitore (art. 17 CO), spetta a quest'ultimo l'onere di sostanziare la causa dell'obbligazione,

se essa non viene citata nell'atto, e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento

poggia su di una causa inesistente, nulla (art. 19 e 20 CO), invalidata (art.

31.

CO), simulata (art. 18 cpv. 1 CO) o perenta (cfr. sulla questione: DTF 131

III 273 consid. 3.2). Il creditore al beneficio di un riconoscimento di debito

può dunque farvi affidamento e la sola produzione di tale documento basta, di

regola, a fondare la sua pretesa e ciò indipendentemente dalla natura astratta

o causale dello scritto (sentenza del Tribunale federale 4C.34/1999 del 30 giugno 1998; II CCA inc. 12.2011.17 del 10 gennaio 2012, consid. 2).

b) Il

Giudice di pace, accertato che in un primo preventivo del 14 maggio 2008 l'appaltatrice

aveva quantificato in fr. 1785.– la spesa necessaria alla fornitura e posa di

21.

faretti (cfr. doc. G), che il 17 maggio 2010 la stessa aveva stimato in fr.

3780.

– la fornitura e posa di 15 faretti (cfr. doc. B), salvo poi fatturare la

prestazione in fr. 4067.30 (doc. A), ha di fatto escluso la pattuizione di una

mercede a corpo. Tale conclusione si rivela affrettata ed è frutto di un

accertamento manifestamente errato dei fatti. Ora, il contratto di appalto conosce

due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a

corpo (art. 373 CO) e quella che non è preventivamente stabilita o che lo è

stata solo in via approssimativa (art. 374 CO). La mercede a corpo è fissata

dalle parti in anticipo per l'esecuzione dell'intera opera, sicché sono esclusi

aumenti a favore dell'appaltatore, salvo il caso di modifiche di ordinazione (Zindel/Pulver in: Basler Kommentar, OR

I, 4ª edizione, n. 6 ad art.

373.

CO). In difetto di particolari pattuizioni, o se la prova di una

pattuizione di una mercede a corpo non è stata fornita, l'appaltatore è

retribuito secondo il valore del lavoro e del materiale (art. 374 CO). Ciò premesso

in concreto alla ditta appaltatrice incombeva quindi la prova di aver

concordato con la committente una mercede a corpo di fr. 3780.– oltre IVA (Zindel/ Pulver, op. cit., n. 21 ad art.

372.

CO), ritenuto che in caso di contestazione si presume la pattuizione di una

mercede secondo il valore del lavoro (Zindel/Pulver,

op. cit., n. 17 ad art. 374 CO).

c) Nella

fattispecie, agli atti non vi è alcun preventivo scritto delle opere poi eseguite

dalla ditta appaltatrice, quello del 14 maggio 2008 essendo decaduto poiché non

accettato. Sennonché, in una comunicazione elettronica del 14 maggio 2010 indirizzata

alla ditta RE 1, CO 1 ha avuto modo di indicare di avere accettato il preventivo

“Il prezzo pattuito comunque era totale 3780.–” (doc. C nell'inc. 158b/10/S

richiamato). Il 24 maggio 2010 essa, sempre in una lettera alla RE 1, ha precisato quanto segue:

È pur vero che in data imprecisata sono

stata con il mio amico nella vostra ditta per avere un preventivo e che il

vostro impiegato sig. __________ mi ha detto che i faretti sarebbero costati

fr. 100.– il pezzo (prezzo forfettario) e si è stabilito un primo contratto

verbale. In seguito in data 6.5.2010 ore 08.11 il signor __________ mi ha

contattato telefonicamente dicendomi che il preventivo doveva essere modificato

perché la ricalcolazione dei costi aveva determinato l'importo di fr. 3780. Il

che accettai.

Così

esprimendosi, l'interessata ha per finire ammesso di avere concluso un contratto

d'appalto, per il quale non è prevista alcuna forma particolare, a un prezzo

forfettario di fr. 3780.–. Visto quanto precede non si può pertanto condividere

l'argomentazione della committente secondo cui la mercede era stata solo

provvisoriamente quantificata dalla ditta con esplicito riferimento al valore del

lavoro ed era quindi stata da lei solo provvisoriamente accettata, ma che andava definita al termine dei lavori

tenendo conto dei quantitativi effettivi e dei prezzi unitari per le singole

prestazioni. Né si può dire che l'indicazione

rappresentasse una stima sommaria dei costi senza alcun impegno da parte delle

parti, come poi sostenuto in causa (istanza pag. 3 in alto). L'appaltatore, inoltre,

ha fatturato lo stesso importo a quello preventivato di fr. 3780.–, l'unica

differenza essendo il computo o meno dell'IVA, ciò che esclude che si fosse in

presenza di un computo approssimativo.

d) Ciò

premesso, in caso di mercede a corpo, il prezzo è stabilito anticipatamente in

modo vincolante e non può, in linea di principio, essere modificato (principio pacta

sunt servanda). Esso è quindi indipendente dai costi effettivi

dell'opera e dalla quantità di materiale fornita sicché il committente è così

obbligato a pagare l'importo forfettario né più (art. 373 cpv. 1 CO), né meno

(art. 373 cpv. 3 CO). Non si disconosce che la committente ha più volte chiesto

invano il dettaglio delle prestazioni eseguite (ore di lavoro, tariffe, costo

dei materiali…), ma ciò non ha per finire incidenza sull'ammontare della mercede

giacché ove sia stata pattuita una mercede a corpo, il committente deve sempre

pagare la mercede intera quantunque il compimento dell'opera abbia richiesto

minor lavoro di quanto era stato preventivato (art. 373 cpv. 3 CO).

e) CO

1.

ha preteso, invero che il costo della prestazione fornita dalla ditta appaltatrice

fosse per finire inferiore a quello poi fatturato. Il che sarà fors'anche

possibile ma poco giova giacché eventuali economie realizzate sull'opera non

possono dare origine a una pretesa di riduzione del prezzo pattuito (Chaix in: Commentaire Romand, Code des

obligations I, Basilea 2012, n. 11 ad art. 373). Essa poi ha fondato la sua

contestazione su una stima effettuata il 20 dicembre 2010 da __________,

secondo cui il costo avrebbe dovuto ammontare a fr. 2263.90 (doc. H).

Sennonché, per tacere del fatto che tutto si ignora sulle qualifiche dell'estensore

di tale rapporto, una perizia privata non vale più di un'affermazione di parte (FF

1996.

pag. 6697, ultima frase all'art. 185 del disegno di legge del Codice di

diritto processuale civile svizzero) o – al limite – di un indizio (Schweizer in: Code de procédure civile

commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 177) sulla quantificazione della mercede

secondo il valore del lavoro (art. 374 CO). In concreto, nondimeno, la pattuizione

di una mercede a corpo esclude la possibilità di determinarla diversamente. Tanto

meno se si pensa che la committente nemmeno pretende l'esistenza di vizi della volontà

al momento della conclusione del contratto o l'esistenza di vizi dell'opera

eseguita. Ne segue che il giudizio impugnato, frutto di un'errata applicazione

del diritto, dev'essere annullato.

4.

Accogliendo il reclamo e ricorrendo le premesse dell'art. 327

cpv. 2 lett. b CPC questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La

decisione impugnata deve essere riformata nel senso della reiezione dell'istanza. Le spese giudiziarie, di entrambe

le sedi, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica di

accordare indennità d'inconvenienza al reclamante, la redazione dell'allegato

non avendogli cagionato particolari costi né verosimili perdite di guadagno.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria

decide: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è

così riformata:

1. L'istanza di disconoscimento del debito è respinta.

2.

La tassa di giustizia di fr. 150.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a

suo carico. Non si assegnano indennità.

II. Le spese

giudiziarie, di complessivi fr. 200.–, da anticipare dal reclamante, sono poste

a carico di CO 1. Non si assegnano indennità.

III. Notificazione

a:

;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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