16.2012.14
Contratto d'appalto - sottoscrizione del verbale senza riserve - mercede a corpo o secondo il valore del lavoro - onere della prova e quantificazione - azione di disconoscimento del debito
29 gennaio 2013Italiano12 min
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Numero d'incarto:
16.2012.14
Data decisione, Autorità:
29.01.2013, CCR
Titolo:
Contratto d'appalto - sottoscrizione del verbale senza riserve - mercede a corpo o secondo il valore del lavoro - onere della prova e quantificazione - azione di disconoscimento del debito
DISCONOSCIMENTO DI DEBITO
MERCEDE A CORPO
art. 373 CO
art. 374 CO
art. 52 CPC
art. 83 LEF
Incarto n.
16.2012.14
Lugano
29 gennaio
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Stefani
cancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo del 30 gennaio 2012
presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 18 gennaio 2012 dal
Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa n. 02/B/11/DISC
(disconoscimento del debito) promossa con istanza 27 gennaio 2010 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nel
mese di aprile 2010 CO 1 si è rivolta alla ditta individuale RE 1 per procedere
alla posa dell'illuminazione in una veranda, precedentemente fornita dalla medesima
ditta. Dopo un prima stima di fr. 1500.– per la posa di 15 faretti a bassa
tensione, la ditta ha comunicato alla committente il preventivo in fr. 3780.–, che
questa ha accettato. Al termine dei lavori la ditta ha emesso, il 6 maggio
2010, una fattura di complessivi fr. 4067.30 (fr. 3780.– + IVA). Richiesti
invano i dettagli delle prestazioni fornite, CO 1 si è rifiutata di pagare la mercede
richiesta. RE 1 le ha quindi fatto notificare il PE n. __________dell'UEF di Lugano
per l'importo di fr. 4067.30 oltre interessi, sul quale la committente ha
versato fr. 2000.– quale “cauzione del lavoro eseguito in attesa di portare la
questione in giudizio”. Con sentenza 9 gennaio 2011 il Giudice di pace del
circolo di Lugano Ovest ha rigettato in via provvisoria, limitatamente a fr.
1780.–, l'opposizione interposta da RI 1al citato precetto esecutivo.
Fatti
B. Il
27 gennaio 2010 (recte: 2011) CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 1780.– oltre
all'annullamento dell'esecuzione. All'udienza del 20 aprile 2011, indetta per
la discussione, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 18
gennaio 2012 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest, respinta la tesi
del convenuto in merito alla pattuizione di una mercede a corpo, ha
quantificato in fr. 2700.– il valore dell'opera fornita, donde l'accoglimento
dell'istanza salvo per l'importo ancora dovuto di fr. 700.– oltre interessi del
5% dal 3 agosto 2010.
C. Con reclamo del 30 gennaio 2012 RE 1 è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento. Il reclamante rimprovera al primo giudice
di aver erroneamente applicato il diritto procedurale e sostanziale, non
ritenendo provata la pattuizione di una mercede a corpo. Nelle sue osservazioni
del 21 marzo 2012 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,
relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in
modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la
violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF
134.
II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente
errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non
può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.8
con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara
e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.
2.
).
2.
Per
quanto attiene alla pretesa violazione di norme di procedura da parte del primo
giudice che non avrebbe “ascoltato il teste, il Signor __________” e che “non
ha stabilito un'istruttoria completa“, va rilevato che all'udienza di
discussione del 20 aprile 2011 non consta, né è preteso, che la parte convenuta
abbia offerto l'assunzione di prove, in particolare di un testimone. Essa, poi,
ha sottoscritto senza riserve il verbale di udienza dal quale risulta che le
parti, non avendo raggiunto un accordo, “si rimettono al giudizio del giudice”,
accettando quindi la chiusura dell'istruttoria senza ulteriori formalità. La
contestazione appare quindi non solo tardiva, così come le richieste formulate l'
8.
novembre 2011 dal di lui legale, ma anche contraria al principio che impone
alle parti un comportamento conforme alla buona fede (cfr. art. 52 CPC; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art.
52.
pag. 100).
3.
Nella
fattispecie non vi è contestazione sul fatto che le parti hanno concluso un contratto
d'appalto ai sensi dell'art. 363 e segg. CO e che le opere oggetto della
fattura 6 maggio 2010 siano state eseguite a regola
d'arte. Controversa è la conclusione del Giudice di pace secondo cui le parti
non hanno pattuito una mercede a corpo, donde la quantificazione dell'ammontare
della stessa secondo il valore dell'opera.
a) Ora,
nel quadro di un'azione di
disconoscimento del debito, spetta alla creditrice/convenuta dimostrare il
fondamento del proprio credito mentre la debitrice/attrice deve sostanziare le
eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l'inesistenza del
debito (DTF 133 III 652 consid. 5.2; D. Staehelin in: Basler Kommentar zum
SchKG, 2ª edizione, n. 55 ad art. 83 LEF). Qualora il
creditore derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal
debitore (art. 17 CO), spetta a quest'ultimo l'onere di sostanziare la causa dell'obbligazione,
se essa non viene citata nell'atto, e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento
poggia su di una causa inesistente, nulla (art. 19 e 20 CO), invalidata (art.
31.
CO), simulata (art. 18 cpv. 1 CO) o perenta (cfr. sulla questione: DTF 131
III 273 consid. 3.2). Il creditore al beneficio di un riconoscimento di debito
può dunque farvi affidamento e la sola produzione di tale documento basta, di
regola, a fondare la sua pretesa e ciò indipendentemente dalla natura astratta
o causale dello scritto (sentenza del Tribunale federale 4C.34/1999 del 30 giugno 1998; II CCA inc. 12.2011.17 del 10 gennaio 2012, consid. 2).
b) Il
Giudice di pace, accertato che in un primo preventivo del 14 maggio 2008 l'appaltatrice
aveva quantificato in fr. 1785.– la spesa necessaria alla fornitura e posa di
21.
faretti (cfr. doc. G), che il 17 maggio 2010 la stessa aveva stimato in fr.
3780.
– la fornitura e posa di 15 faretti (cfr. doc. B), salvo poi fatturare la
prestazione in fr. 4067.30 (doc. A), ha di fatto escluso la pattuizione di una
mercede a corpo. Tale conclusione si rivela affrettata ed è frutto di un
accertamento manifestamente errato dei fatti. Ora, il contratto di appalto conosce
due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a
corpo (art. 373 CO) e quella che non è preventivamente stabilita o che lo è
stata solo in via approssimativa (art. 374 CO). La mercede a corpo è fissata
dalle parti in anticipo per l'esecuzione dell'intera opera, sicché sono esclusi
aumenti a favore dell'appaltatore, salvo il caso di modifiche di ordinazione (Zindel/Pulver in: Basler Kommentar, OR
I, 4ª edizione, n. 6 ad art.
373.
CO). In difetto di particolari pattuizioni, o se la prova di una
pattuizione di una mercede a corpo non è stata fornita, l'appaltatore è
retribuito secondo il valore del lavoro e del materiale (art. 374 CO). Ciò premesso
in concreto alla ditta appaltatrice incombeva quindi la prova di aver
concordato con la committente una mercede a corpo di fr. 3780.– oltre IVA (Zindel/ Pulver, op. cit., n. 21 ad art.
372.
CO), ritenuto che in caso di contestazione si presume la pattuizione di una
mercede secondo il valore del lavoro (Zindel/Pulver,
op. cit., n. 17 ad art. 374 CO).
c) Nella
fattispecie, agli atti non vi è alcun preventivo scritto delle opere poi eseguite
dalla ditta appaltatrice, quello del 14 maggio 2008 essendo decaduto poiché non
accettato. Sennonché, in una comunicazione elettronica del 14 maggio 2010 indirizzata
alla ditta RE 1, CO 1 ha avuto modo di indicare di avere accettato il preventivo
“Il prezzo pattuito comunque era totale 3780.–” (doc. C nell'inc. 158b/10/S
richiamato). Il 24 maggio 2010 essa, sempre in una lettera alla RE 1, ha precisato quanto segue:
È pur vero che in data imprecisata sono
stata con il mio amico nella vostra ditta per avere un preventivo e che il
vostro impiegato sig. __________ mi ha detto che i faretti sarebbero costati
fr. 100.– il pezzo (prezzo forfettario) e si è stabilito un primo contratto
verbale. In seguito in data 6.5.2010 ore 08.11 il signor __________ mi ha
contattato telefonicamente dicendomi che il preventivo doveva essere modificato
perché la ricalcolazione dei costi aveva determinato l'importo di fr. 3780. Il
che accettai.
Così
esprimendosi, l'interessata ha per finire ammesso di avere concluso un contratto
d'appalto, per il quale non è prevista alcuna forma particolare, a un prezzo
forfettario di fr. 3780.–. Visto quanto precede non si può pertanto condividere
l'argomentazione della committente secondo cui la mercede era stata solo
provvisoriamente quantificata dalla ditta con esplicito riferimento al valore del
lavoro ed era quindi stata da lei solo provvisoriamente accettata, ma che andava definita al termine dei lavori
tenendo conto dei quantitativi effettivi e dei prezzi unitari per le singole
prestazioni. Né si può dire che l'indicazione
rappresentasse una stima sommaria dei costi senza alcun impegno da parte delle
parti, come poi sostenuto in causa (istanza pag. 3 in alto). L'appaltatore, inoltre,
ha fatturato lo stesso importo a quello preventivato di fr. 3780.–, l'unica
differenza essendo il computo o meno dell'IVA, ciò che esclude che si fosse in
presenza di un computo approssimativo.
d) Ciò
premesso, in caso di mercede a corpo, il prezzo è stabilito anticipatamente in
modo vincolante e non può, in linea di principio, essere modificato (principio pacta
sunt servanda). Esso è quindi indipendente dai costi effettivi
dell'opera e dalla quantità di materiale fornita sicché il committente è così
obbligato a pagare l'importo forfettario né più (art. 373 cpv. 1 CO), né meno
(art. 373 cpv. 3 CO). Non si disconosce che la committente ha più volte chiesto
invano il dettaglio delle prestazioni eseguite (ore di lavoro, tariffe, costo
dei materiali…), ma ciò non ha per finire incidenza sull'ammontare della mercede
giacché ove sia stata pattuita una mercede a corpo, il committente deve sempre
pagare la mercede intera quantunque il compimento dell'opera abbia richiesto
minor lavoro di quanto era stato preventivato (art. 373 cpv. 3 CO).
e) CO
1.
ha preteso, invero che il costo della prestazione fornita dalla ditta appaltatrice
fosse per finire inferiore a quello poi fatturato. Il che sarà fors'anche
possibile ma poco giova giacché eventuali economie realizzate sull'opera non
possono dare origine a una pretesa di riduzione del prezzo pattuito (Chaix in: Commentaire Romand, Code des
obligations I, Basilea 2012, n. 11 ad art. 373). Essa poi ha fondato la sua
contestazione su una stima effettuata il 20 dicembre 2010 da __________,
secondo cui il costo avrebbe dovuto ammontare a fr. 2263.90 (doc. H).
Sennonché, per tacere del fatto che tutto si ignora sulle qualifiche dell'estensore
di tale rapporto, una perizia privata non vale più di un'affermazione di parte (FF
1996.
pag. 6697, ultima frase all'art. 185 del disegno di legge del Codice di
diritto processuale civile svizzero) o – al limite – di un indizio (Schweizer in: Code de procédure civile
commenté, Basilea 2011, n. 4 ad art. 177) sulla quantificazione della mercede
secondo il valore del lavoro (art. 374 CO). In concreto, nondimeno, la pattuizione
di una mercede a corpo esclude la possibilità di determinarla diversamente. Tanto
meno se si pensa che la committente nemmeno pretende l'esistenza di vizi della volontà
al momento della conclusione del contratto o l'esistenza di vizi dell'opera
eseguita. Ne segue che il giudizio impugnato, frutto di un'errata applicazione
del diritto, dev'essere annullato.
4.
Accogliendo il reclamo e ricorrendo le premesse dell'art. 327
cpv. 2 lett. b CPC questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La
decisione impugnata deve essere riformata nel senso della reiezione dell'istanza. Le spese giudiziarie, di entrambe
le sedi, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica di
accordare indennità d'inconvenienza al reclamante, la redazione dell'allegato
non avendogli cagionato particolari costi né verosimili perdite di guadagno.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria
decide: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è
così riformata:
1. L'istanza di disconoscimento del debito è respinta.
2.
La tassa di giustizia di fr. 150.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a
suo carico. Non si assegnano indennità.
II. Le spese
giudiziarie, di complessivi fr. 200.–, da anticipare dal reclamante, sono poste
a carico di CO 1. Non si assegnano indennità.
III. Notificazione
a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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