Lexipedia

Decisione

16.2012.15

Disconoscimento del debito - competenza per materia - contratto di pensionamento cavalli - contratto innominato - indennità di inconvenienza - obbligo di trasmissione d'ufficio degli atti al giudice c

26 giugno 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

31 cpv. 1 lett. c LOG, richiamato dal primo giudice, attribuisce al giudice di

pace la competenza di decidere le controversie patrimoniali fino a un valore

litigioso di fr. 5000.–, comprese quelle fondate sulla LEF;

che, in concreto,

il contratto tra le parti ha per oggetto il pensionamento di cavalli, ovvero la

messa a disposizione di un box, della lettiera, del relativo foraggiamento e

dell'accesso ai pascoli;

che tale

contratto “di pensionamento” è un contratto innominato avente caratteristiche

della locazione, della vendita, del mandato e del deposito (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ª

edizione, pag. 1000 n. 6612; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ª edizione, pag. 615 n. 24; cfr. anche ZR

96/1997 pag. 156 n. 61);

che,

ancorché comprenda una componente di locazione (“noleggio box”), la caratteristica

principale del contratto di pensionamento di animali non è la messa a disposizione

di un'abitazione o di un locale commerciale;

che

ciò esclude quindi che si tratti di una controversia in

materia di locazione ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 lett. b LOG;

Considerandi

che

pertanto, trattandosi di una vertenza di valore inferiore ai fr. 5000.–, la

stessa rientra nelle controversie di competenza del giudice di pace, donde

l'accoglimento del reclamo;

che

quindi la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati al primo

giudice affinché proceda a istruire e a decidere la causa (art. 243 segg. CPC);

che le

spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza ma visti i motivi di annullamento

del giudizio impugnato soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo

(art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che

neppure si giustifica di assegnare alla reclamante un'indennità d'inconvenienza

(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), sia perché la convenuta non può essere

considerata soccombente non avendo presentato osservazioni al reclamo, sia

perché allo Stato del Cantone Ticino possono essere addebitate spese

processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC), né il diritto cantonale

prevede una diversa regolamentazione;

che, a

futura memoria, giovi rammentare al Giudice di pace che se una norma analoga

all'art.126 CPC ticinese non è contenuta nel Codice di diritto processuale svizzero,

la trasmissione d'ufficio degli atti al giudice competente risulta

dall'applicazione analogica dell'art. 46 cpv. 3 della Legge sul Tribunale

federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al

Giudice di pace del circolo di Sonvico affinché proceda nel senso dei

considerandi.

2. Non si

prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Sonvico.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster