16.2012.15
Disconoscimento del debito - competenza per materia - contratto di pensionamento cavalli - contratto innominato - indennità di inconvenienza - obbligo di trasmissione d'ufficio degli atti al giudice c
26 giugno 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2012.15
Data decisione, Autorità:
26.06.2012, CCR
Titolo:
Disconoscimento del debito - competenza per materia - contratto di pensionamento cavalli - contratto innominato - indennità di inconvenienza - obbligo di trasmissione d'ufficio degli atti al giudice competente - parte soccombente
COMPETENZA PER MATERIA
INDENNITÀ DI INCONVENIENZA
SOCCOMBENTE
TRASMISSIONE D'UFFICIO
art. 95 CPC
art. 107 CPC
art. 243 CPC
art. 126 CPC-TI
art. 31 cpv. 1 let. b LOG
art. 31 cpv. 1 let. c LOG
art. 46 cpv. 3 LTF
Incarto n.
16.2012.15
Lugano
26 giugno
2012/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 23 febbraio 2012
presentato da
RI 1
contro la sentenza emessa il 31 gennaio 2012 dal
Giudice di pace del circolo di Sonvico nella causa n. 1s/2012
(disconoscimento del debito) promossa con istanza 7 dicembre 2011 nei
confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 1° luglio 2010 RI 1 ha sottoscritto un contratto avente per oggetto il
pensionamento di due suoi cavalli in una scuderia a Iragna gestita da CO 1 per
un costo mensile di fr. 1400.–;
che RI 1 ha disdetto il contratto per il 31 luglio 2011;
che il 12
settembre 2011 CO 1 ha fatto notificare a RI 1 il precetto esecutivo n. __________
dell'UE di Lugano per l'incasso di fr. 686.65 rivendicati a saldo delle sue
pretese, al quale l'escussa ha interposto opposizione;
che con
sentenza 1° dicembre 2011 il Giudice di pace del circolo di Sonvico ha rigettato
in via provvisoria l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;
che con
istanza 7 dicembre 2011 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Giudice per
ottenere il disconoscimento del debito di fr. 686.65;
che con
sentenza 31 gennaio 2012 lo stesso giudice ha respinto l'istanza poiché “irricevibile
per incompetenza per materia”;
che con
reclamo 23 febbraio 2012 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento, il primo giudice avendo negato a torto la propria competenza;
che con
decreto del 29 febbraio 2012 il presidente di questa Camera ha concesso al
reclamo effetto sospensivo;
che, invitata
a presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasta silente;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che la
reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente accertato la
propria incompetenza per materia, l'azione di disconoscimento di un debito di
fr. 686.65 rientrando invece pacificamente nelle sue competenze e non in quelle
del Pretore;
che l'art.
Fatti
31 cpv. 1 lett. c LOG, richiamato dal primo giudice, attribuisce al giudice di
pace la competenza di decidere le controversie patrimoniali fino a un valore
litigioso di fr. 5000.–, comprese quelle fondate sulla LEF;
che, in concreto,
il contratto tra le parti ha per oggetto il pensionamento di cavalli, ovvero la
messa a disposizione di un box, della lettiera, del relativo foraggiamento e
dell'accesso ai pascoli;
che tale
contratto “di pensionamento” è un contratto innominato avente caratteristiche
della locazione, della vendita, del mandato e del deposito (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ª
edizione, pag. 1000 n. 6612; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ª edizione, pag. 615 n. 24; cfr. anche ZR
96/1997 pag. 156 n. 61);
che,
ancorché comprenda una componente di locazione (“noleggio box”), la caratteristica
principale del contratto di pensionamento di animali non è la messa a disposizione
di un'abitazione o di un locale commerciale;
che
ciò esclude quindi che si tratti di una controversia in
materia di locazione ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 lett. b LOG;
Considerandi
che
pertanto, trattandosi di una vertenza di valore inferiore ai fr. 5000.–, la
stessa rientra nelle controversie di competenza del giudice di pace, donde
l'accoglimento del reclamo;
che
quindi la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati al primo
giudice affinché proceda a istruire e a decidere la causa (art. 243 segg. CPC);
che le
spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza ma visti i motivi di annullamento
del giudizio impugnato soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo
(art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che
neppure si giustifica di assegnare alla reclamante un'indennità d'inconvenienza
(art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), sia perché la convenuta non può essere
considerata soccombente non avendo presentato osservazioni al reclamo, sia
perché allo Stato del Cantone Ticino possono essere addebitate spese
processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC), né il diritto cantonale
prevede una diversa regolamentazione;
che, a
futura memoria, giovi rammentare al Giudice di pace che se una norma analoga
all'art.126 CPC ticinese non è contenuta nel Codice di diritto processuale svizzero,
la trasmissione d'ufficio degli atti al giudice competente risulta
dall'applicazione analogica dell'art. 46 cpv. 3 della Legge sul Tribunale
federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al
Giudice di pace del circolo di Sonvico affinché proceda nel senso dei
considerandi.
2. Non si
prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Sonvico.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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