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Decisione

16.2012.16

Compravendita - assenza all'udienza - istanza di restituzione in intero - presupposti - rinvio dell'udienza

21 marzo 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di partecipare all'udienza (Tappy,

op. cit., n. 11 ad art. 148 CPC; Gozzi,

op. cit., n. 38 ad art. 148 CPC), non avendo in particolare prodotto un

certificato medico a comprova dell'impedimento (Trezzini, op. cit., art.

148 pag. 620 n. 1758; Gozzi,

op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC);

che non avendo reso

verosimile la mancanza di una loro colpa, foss'anche lieve, la

loro assenza dal dibattimento deve essere loro addebitata;

che,

Considerandi

in tali circostanze, una restituzione non entra in linea di conto e rinviare l'atto al Pretore aggiunto non avrebbe dunque senso;

che

quindi, in assenza di una qualsiasi censura nei confronti dell'operato del

primo giudice, il reclamo deve essere dichiarato irricevibile;

che le

spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che,

tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente

– a ogni prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e

avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non

si pone problema di ripetibili all'attore al quale il reclamo non è stato notificato

per osservazioni;

Dispositivo

per questi motivi,

decide: 1. Trattato come reclamo, l'atto è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili

3. Notificazione

a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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