16.2012.16
Compravendita - assenza all'udienza - istanza di restituzione in intero - presupposti - rinvio dell'udienza
21 marzo 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2012.16
Data decisione, Autorità:
21.03.2012, CCR
Titolo:
Compravendita - assenza all'udienza - istanza di restituzione in intero - presupposti - rinvio dell'udienza
RESTITUZIONE IN INTERO
art. 106 CPC
art. 107 cpv. 1 let. f CPC
art. 135 CPC
art. 148 CPC
art. 149 CPC
art. 320 CPC
Incarto n.
16.2012.16
Lugano
21 marzo 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 3 marzo 2012
presentato da
RE 1 e
contro la sentenza emessa il 2 febbraio 2012 dal
Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2011.342
(contratto di compravendita) promossa con petizione 19 ottobre 2011 da
CO
1,
(patrocinato
dall' PA 1 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
il 20 ottobre 2010 RE 1 e RE 2 hanno ordinato a CO 1, titolare della ditta individuale
__________, un tornio Magma 15 con accessori, fatturato loro il 9
novembre 2010 per complessivi fr. 5158.30 e fornito il 16 novembre successivo;
che
il 18 novembre 2010 i compratori hanno effettuato un'ulteriore ordinazione di merce
alla __________ fatturata loro il 25 novembre 2010 per complessivi
fr. 2861.95;
che
viste le resistenze dei compratori al pagamento delle due fatture appena
citate, CO 1 ha fatto notificare loro i precetti esecutivi n. __________-01 e __________-02
dell'UEF di Mendrisio ai quali gli escussi hanno interposto opposizione;
che,
ottenuta il 28 luglio 2011 l'autorizzazione ad agire, con petizione 19 ottobre
2011 CO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, la condanna
di RE 1 e RE 2 al pagamento di fr. 8020.25 oltre interessi, così come il
rigetto delle opposizioni interposte ai citati precetti esecutivi;
che nelle
loro osservazioni del 10 novembre 2011 i convenuti hanno proposto di respingere
la petizione sostenendo l'esistenza di gravi difetti al tornio loro fornito, scoperti
solo nel mese di gennaio 2011, tali da renderlo inutilizzabile;
che il
Pretore ha citato le parti al dibattimento del 31 gennaio 2012;
che il 30
gennaio 2012 alle 23.01 i convenuti hanno trasmesso al Pretore un fax chiedendogli
di rinviare il dibattimento in seguito a un intervento chirurgico di emergenza;
che
all'udienza del 31 gennaio 2012 il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di
rinvio, intempestiva e non comprovata per entrambi i convenuti, e l'istante ha
riconfermato le sue domande;
che statuendo
il 2 febbraio 2012 il Pretore aggiunto, accertata la conclusione tra le parti
di due contratti di compravendita e la consegna della merce agli acquirenti senza
contestazioni, quella riferita ai difetti del tornio essendo tardiva né provata,
ha accolto la petizione e ha condannato i convenuti al pagamento, in solido, di fr. 8020.25 oltre interessi
del 5% dal 26 gennaio 2011, rigettando per tale importo l'opposizione interposta
ai precetti esecutivi loro notificati;
che con
reclamo 2 marzo 2012 RE 1 e RE 2 sono insorti contro il predetto giudizio giustificando
la loro assenza al dibattimento e chiedendo “di essere ascoltati anche noi dal
giudice e per questo motivo un appuntamento”;
che l'atto
non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che i
reclamanti non muovono alcuna contestazione alla decisione impugnata ma
chiedono di poter supplire alla loro assenza all'udienza del 31 gennaio 2012 indicendone
una nuova “per essere ascoltati anche noi dal giudice”;
che così
come formulata la domanda deve essere intesa come istanza di restituzione ai
sensi dell'art. 148 cpv. 1 CPC (Tappy
in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art. 148
CPC);
che tale norma permette al
giudice, su istanza della parte che non ha osservato un
termine, di concederle un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la stessa
rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve
misura;
che, tuttavia,
la restituzione va chiesta al giudice davanti al quale l'atto è stato omesso (Gozzi in: Basler
Kommentar ZPO, Basilea 2010, n. 2 ad art. 149 CPC), ovvero,
in concreto, al Pretore aggiunto;
che,
nella fattispecie, nondimeno, una trasmissione degli atti al primo giudice si esaurirebbe
in un mero esercizio di giurisdizione, la restituzione avverandosi infondata;
che per
l'art. 135 CPC il giudice può rinviare un'udienza su richiesta della parte se
questa è tempestiva e se i motivi addotti sono sufficienti, ciò che presuppone
che gli stessi siano oggettivamente importanti e perlomeno resi verosimili (Trezzini, Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, Lugano, 2011, art. 135 pag. 566);
che i
convenuti neppure in questa sede hanno reso verosimile di essere stati impossibilitati
Fatti
di partecipare all'udienza (Tappy,
op. cit., n. 11 ad art. 148 CPC; Gozzi,
op. cit., n. 38 ad art. 148 CPC), non avendo in particolare prodotto un
certificato medico a comprova dell'impedimento (Trezzini, op. cit., art.
148 pag. 620 n. 1758; Gozzi,
op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC);
che non avendo reso
verosimile la mancanza di una loro colpa, foss'anche lieve, la
loro assenza dal dibattimento deve essere loro addebitata;
che,
Considerandi
in tali circostanze, una restituzione non entra in linea di conto e rinviare l'atto al Pretore aggiunto non avrebbe dunque senso;
che
quindi, in assenza di una qualsiasi censura nei confronti dell'operato del
primo giudice, il reclamo deve essere dichiarato irricevibile;
che le
spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che,
tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente
– a ogni prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e
avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non
si pone problema di ripetibili all'attore al quale il reclamo non è stato notificato
per osservazioni;
Dispositivo
per questi motivi,
decide: 1. Trattato come reclamo, l'atto è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili
3. Notificazione
a:
– ;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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