16.2012.18
Reclamo irricevibile contro decisione di stralcio di una causa dai ruoli: l'acquiescenza può formare oggetto unicamente di una domanda di revisione
11 settembre 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
16.2012.18
Data decisione, Autorità:
11.09.2013, CCR
Titolo:
Reclamo irricevibile contro decisione di stralcio di una causa dai ruoli: l'acquiescenza può formare oggetto unicamente di una domanda di revisione
REVISIONE
RIMEDIO DI DIRITTO ERRATO
STRALCIO PER ACQUIESCENZA
art. 241 cpv. 2 CPC
art. 241 cpv. 3 CPC
art. 328 cpv. 1 let. c CPC
Incarto n.
16.2012.18
Lugano
11 settembre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo 9 marzo 2012
presentato da
RE 1
(patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro la decisione emessa il 15 febbraio 2012 dal
Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa 28/TC/B (risarcimento
danni) promossa con istanza 13 dicembre 2011 da
CO 1
(patrocinata dall' avv. PA 2 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con istanza di conciliazione 13 dicembre 2011 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Balerna, chiedendo, sulla base della legge federale sulla responsabilità per
danno da prodotti (LRDP), il pagamento
di fr. 632.65 oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 2011. Tale importo
corrisponde alle spese mediche non coperte dalla sua assicurazione malattia dovute
in seguito a un intervento chirurgico a cui CO 1 è stata sottoposta il 14 aprile 2011 al __________, nel corso del
quale un elettrodo di un defibrillatore cardiaco prodotto dalla RE 1, che le
era stato impiantato nel 2008, ha dovuto essere sostituito, avendo i medici
riscontrato un difetto nel suo funzionamento. Il Giudice di pace ha citato le
parti all'udienza di discussione del 18 gennaio 2012.
Fatti
B. Il 13 gennaio 2012 la convenuta ha chiesto al Giudice di pace di
rinviare l'udienza, trasmettendogli uno scritto di medesima data a CO 1 in cui si dichiarava disposta a pagare quanto richiesto “entro dieci giorni dall'avvenuto ritiro
senza riserve dell'istanza del 13 dicembre 2011, a condizioni che non vi siano ulteriori conseguenza di spese e ripetibili” a suo carico. Il 16
gennaio 2012 il Giudice di pace ha rinviato l'udienza all'8 febbraio 2012. Il 23 gennaio 2012 egli ha assegnato
all'istante un termine di dieci giorni per comunicargli una sua presa di
posizione in merito alla proposta di transazione formulata dalla convenuta. Il 24
gennaio 2012 CO 1 ha risposto di non volere accettare tale proposta.
Il 30
gennaio 2012 il Giudice di pace ha rinviato l'udienza e ha chiesto alla
convenuta di comunicargli se “è sempre d'accordo di versare l'importo richiesto
(fr. 632.65) oltre interessi del 5% dal 13 dicembre 2011”. Il 14 febbraio 2012 RE 1 ha dichiarato “che l'offerta di versare alla signora CO 1 l'importo di CHF 632.65 oltre interessi del 5% a decorrere dal 13 dicembre 2011 rimane valida,
ritenuto che tale offerta non costituisce né va interpretata come
riconoscimento di colpa o obbligo di qualsivoglia natura”.
C. Statuendo
il 15 febbraio 2012, il Giudice di pace, richiamato l'art. 241 CPC, ha
stralciato la causa dai ruoli e ha posto la tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 95. a carico di RE 1, dopo aver preso atto “che con
scritto del 14 febbraio 2012, copia del quale è stato inviato alla parte
attrice, la parte convenuta comunica a questa Giudicatura la conferma della
disponibilità di versare l'importo richiesto dall'attrice di
fr. 632.65 oltre interessi al 5% a decorrere dal 13 dicembre 2011”.
D. Con
reclamo 9 marzo 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone,
previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento. In via principale,
la reclamante ha chiesto che sia accertato “che RE 1 è disposta a
versare a CO 1 l'importo di fr. 632.65 oltre interessi al 5% dal 13 dicembre
2011, ritenuto che tale versamento non costituisce né può essere interpretato
come un riconoscimento di colpa o obbligo di qualsivoglia natura” e che con il
versamento dell'importo richiesto, ritenute le citate riserve, la causa diventa
priva d'oggetto e può essere stralciata dai ruoli. In via subordinata, ha
chiesto il rinvio della causa al giudice di pace. Con
decreto 12 marzo 2012 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta
di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo. Nelle
sue osservazioni 4 aprile 2012 CO 1 ha chiesto il rigetto del reclamo e di
essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Il 4 maggio 2012 RE 1 ha comunicato a questa Camera che, a seguito del precetto esecutivo fattole notificare il 19 aprile
2012 dalla controparte, il 1° maggio 2012 ha pagato a quest'ultima l'importo di fr. 632.65 oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 2012. Essa ha chiesto che la
causa sia “stralciata dai ruoli ai sensi dell'art. 242 CPC, accertata la
mancanza di qualsivoglia acquiescenza da parte sua, accogliendo quindi il
reclamo della stessa con conseguenze di spese e ripetibili a carico dell'istante”. Con scritto 8 maggio 2012 CO 1 si è opposta alle
citate richieste della controparte e ha asserito che il reclamo “andrebbe
semmai stralciato per desistenza (parziale) della reclamante”.
Considerandi
in diritto: 1. La
Camera esamina d'ufficio l'ammissibilità di un rimedio giuridico (art.
59.
e 60 CPC). Ora, l'acquiescenza, così come la desistenza e la
transazione, ha l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv.
2.
CPC). In tal caso il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 241 cpv. 3
CPC). Il decreto di stralcio è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non
suscettibile di impugnazione (DTF 139 II 133 consid. 1.2, con riferimenti).
Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo
(art. 110 CPC; Kriech in:
Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S.
Gallo 2011, n. 17 ad art. 241; Trezzini
in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011,
pag. 1069 in alto). Tutt'al più, come in caso di transazione,
si può contestare la dichiarazione di acquiescenza che ha comportato lo
stralcio della causa dal ruolo, ma unicamente con una domanda di revisione (DTF
139.
II 133 consid. 1.3, con rimandi).
2.
In
concreto non può essere revocato in dubbio che il Giudice di pace ha stralciato
la causa dal ruolo dopo avere preso atto della disponibilità di RE 1 a pagare l'importo chiesto da CO 1, ovvero per acquiescenza. Il decreto di stralcio, come detto,
non può però essere impugnato. L'interessata poteva solo contestare l'efficacia
della propria acquiescenza introducendo una domanda di revisione sulla base
dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. Il reclamo da lei presentato si rivela
così irricevibile. Quanto alle spese giudiziarie, esse non sono di per sé
contestate, la reclamante chiedendone l'annullamento solo in esito al postulato
annullamento del decreto di stralcio, ciò che non è il caso nella fattispecie.
3.
Gli oneri processuali seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante verserà alla controparte, che
ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità
per ripetibili. L'assegnazioni di ripetibili rende senza oggetto la domanda di
assistenza giudiziaria presentata dall'opponente.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Le spese
processuali di fr. 300.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà
alla controparte fr. 250.– per ripetibili.
3. L'istanza
di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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