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Decisione

16.2012.18

Reclamo irricevibile contro decisione di stralcio di una causa dai ruoli: l'acquiescenza può formare oggetto unicamente di una domanda di revisione

11 settembre 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 13 gennaio 2012 la convenuta ha chiesto al Giudice di pace di

rinviare l'udienza, trasmettendogli uno scritto di medesima data a CO 1 in cui si dichiarava disposta a pagare quanto richiesto “entro dieci giorni dall'avvenuto ritiro

senza riserve dell'istanza del 13 dicembre 2011, a condizioni che non vi siano ulteriori conseguenza di spese e ripetibili” a suo carico. Il 16

gennaio 2012 il Giudice di pace ha rinviato l'udienza all'8 febbraio 2012. Il 23 gennaio 2012 egli ha assegnato

all'istante un termine di dieci giorni per comunicargli una sua presa di

posizione in merito alla proposta di transazione formulata dalla convenuta. Il 24

gennaio 2012 CO 1 ha risposto di non volere accettare tale proposta.

Il 30

gennaio 2012 il Giudice di pace ha rinviato l'udienza e ha chiesto alla

convenuta di comunicargli se “è sempre d'accordo di versare l'importo richiesto

(fr. 632.65) oltre interessi del 5% dal 13 dicembre 2011”. Il 14 febbraio 2012 RE 1 ha dichiarato “che l'offerta di versare alla signora CO 1 l'importo di CHF 632.65 oltre interessi del 5% a decorrere dal 13 dicembre 2011 rimane valida,

ritenuto che tale offerta non costituisce né va interpretata come

riconoscimento di colpa o obbligo di qualsivoglia natura”.

C. Statuendo

il 15 febbraio 2012, il Giudice di pace, richiamato l'art. 241 CPC, ha

stralciato la causa dai ruoli e ha posto la tassa di giustizia e le spese di

complessivi fr. 95. a carico di RE 1, dopo aver preso atto “che con

scritto del 14 febbraio 2012, copia del quale è stato inviato alla parte

attrice, la parte convenuta comunica a questa Giudicatura la conferma della

disponibilità di versare l'importo richiesto dall'attrice di

fr. 632.65 oltre interessi al 5% a decorrere dal 13 dicembre 2011”.

D. Con

reclamo 9 marzo 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone,

previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento. In via principale,

la reclamante ha chiesto che sia accertato “che RE 1 è disposta a

versare a CO 1 l'importo di fr. 632.65 oltre interessi al 5% dal 13 dicembre

2011, ritenuto che tale versamento non costituisce né può essere interpretato

come un riconoscimento di colpa o obbligo di qualsivoglia natura” e che con il

versamento dell'importo richiesto, ritenute le citate riserve, la causa diventa

priva d'oggetto e può essere stralciata dai ruoli. In via subordinata, ha

chiesto il rinvio della causa al giudice di pace. Con

decreto 12 marzo 2012 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta

di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo. Nelle

sue osservazioni 4 aprile 2012 CO 1 ha chiesto il rigetto del reclamo e di

essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

E. Il 4 maggio 2012 RE 1 ha comunicato a questa Camera che, a seguito del precetto esecutivo fattole notificare il 19 aprile

2012 dalla controparte, il 1° maggio 2012 ha pagato a quest'ultima l'importo di fr. 632.65 oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 2012. Essa ha chiesto che la

causa sia “stralciata dai ruoli ai sensi dell'art. 242 CPC, accertata la

mancanza di qualsivoglia acquiescenza da parte sua, accogliendo quindi il

reclamo della stessa con conseguenze di spese e ripetibili a carico dell'istante”. Con scritto 8 maggio 2012 CO 1 si è opposta alle

citate richieste della controparte e ha asserito che il reclamo “andrebbe

semmai stralciato per desistenza (parziale) della reclamante”.

Considerandi

in diritto: 1. La

Camera esamina d'ufficio l'ammissibilità di un rimedio giuridico (art.

59.

e 60 CPC). Ora, l'acquiescenza, così come la desistenza e la

transazione, ha l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv.

2.

CPC). In tal caso il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 241 cpv. 3

CPC). Il decreto di stralcio è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non

suscettibile di impugnazione (DTF 139 II 133 consid. 1.2, con riferimenti).

Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo

(art. 110 CPC; Kriech in:

Brunner/Gasser/Schwan­der [curatori], Schweizerische ZPO, Kom­mentar, Zurigo/S.

Gallo 2011, n. 17 ad art. 241; Trezzini

in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011,

pag. 1069 in alto). Tutt'al più, come in caso di transazione,

si può contestare la dichiarazione di acquiescenza che ha comportato lo

stralcio della causa dal ruolo, ma unicamente con una domanda di revisione (DTF

139.

II 133 consid. 1.3, con rimandi).

2.

In

concreto non può essere revocato in dubbio che il Giudice di pace ha stralciato

la causa dal ruolo dopo avere preso atto della disponibilità di RE 1 a pagare l'importo chiesto da CO 1, ovvero per acquiescenza. Il decreto di stralcio, come detto,

non può però essere impugnato. L'interessata poteva solo contestare l'efficacia

della propria acquiescenza introducendo una domanda di revisione sulla base

dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. Il reclamo da lei presentato si rivela

così irricevibile. Quanto alle spese giudiziarie, esse non sono di per sé

contestate, la reclamante chiedendone l'annullamento solo in esito al postulato

annullamento del decreto di stralcio, ciò che non è il caso nella fattispecie.

3.

Gli oneri processuali seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante verserà alla controparte, che

ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità

per ripetibili. L'assegnazioni di ripetibili rende senza oggetto la domanda di

assistenza giudiziaria presentata dall'opponente.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Le spese

processuali di fr. 300.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà

alla controparte fr. 250.– per ripetibili.

3. L'istanza

di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.

4. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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