16.2012.2
Risarcimento danni - spese sostenute in vista del perfezionamento di un contratto di servitù - responsabilità contrattuale o per culpa in contrahendo - prescrizione
30 ottobre 2012Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2012.2
Data decisione, Autorità:
30.10.2012, CCR
Titolo:
Risarcimento danni - spese sostenute in vista del perfezionamento di un contratto di servitù - responsabilità contrattuale o per culpa in contrahendo - prescrizione
CONTRATTO
CULPA IN CONTRAHENDO
PRESCRIZIONE
art. 8 CC
art. 1 CO
art. 60 CO
art. 127 CO
Incarto n.
16.2012.2
Lugano
30 ottobre 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo (“appello”) del 10
gennaio 2012 presentato da
RE 1
(patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro la sentenza emessa il 10 dicembre 2011 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa n. OA.2010.600 promossa
con petizione 26 agosto 2010 nei confronti di
CO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. RE
1 è proprietario della particella n. 113 RFD di __________ che confina con
la n. 103 appartenente a CO 1. In vista dell'allacciamento dei fondi alla rete
di canalizzazione comunale, negli anni 2001/2002 tra i due proprietari ci sono
state trattative per il passaggio delle condotte di CO
1 attraverso il fondo appartenente a RE 1, che non sono però state formalizzate
in nessun contratto scritto. RE 1, secondo cui la sottoscrizione di un accordo
scritto era una pura formalità, ha chiesto a CO 1 il rimborso delle spese
sostenute in vista della promessa sottoscrizione del contratto di servitù, ovvero
fr. 8874.05 per l'allestimento degli studi di fattibilità e le misurazioni, per
le spese legali oltre a un'indennità per inadempienza contrattuale. Viste le
resistenze di CO 1, RE 1 gli ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di
Lugano, al quale l'escusso ha interposto opposizione.
B. Con petizione 26 agosto 2010 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento
di fr. 8874.05 oltre accessori, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto
esecutivo. Nella sua risposta del 1° ottobre 2010 il convenuto ha preliminarmente
eccepito l'intervenuta prescrizione del credito dell'istante e ha proposto, nel
merito, di respingere l'azione. Il 15 ottobre 2010 l'attore ha contestato l'eccezione di prescrizione. All'udienza del 23 novembre 2010, limitata
alla discussione sull'eccezione, le parti hanno ribadito le loro posizioni.
C. Statuendo
il 10 dicembre 2011 il Pretore, esclusa una responsabilità
per inadempienza contrattuale da parte del convenuto non avendo l'attore
provato il perfezionamento di un accordo tra le parti, ha accertato l'intervenuta
prescrizione di un'eventuale pretesa di risarcimento per una responsabilità
precontrattuale del medesimo. Egli ha così respinto la petizione ponendo le
spese, con un tassa di giustizia di fr. 500.–, a carico dell'attore, tenuto a
rifondere al convenuto fr. 600.– per ripetibili.
D. Con reclamo
(“appello”) del 10 gennaio 2012 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento. Il reclamante rimprovera al primo giudice di aver
erroneamente applicato il diritto poiché la sua pretesa di risarcimento danni si
basa su un contratto sui generis concluso con il convenuto, donde un
termine di prescrizione di dieci anni non ancora decorso. Nelle sue osservazioni
del 1° febbraio 2012 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.
in diritto: 1. Fino
alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti
al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile
svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1
CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la
sentenza del Pretore è stata emanata il 10 dicembre 2011 sicché il reclamo soggiace
alla legge nuova. Presentato contro una
“decisione inappellabile di prima
istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso
inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo
profilo ricevibile.
2. Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che,
relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso,
riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali
punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid.
2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato”
corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può
limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara
e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.
2.8).
3. RE 1
contesta l'applicazione del diritto da parte del primo giudice, ovvero la
qualifica giuridica dallo stesso attribuita alle trattative intercorse tra le
parti e non ritenute di natura contrattuale bensì precontrattuale, con
conseguente applicazione di un termine di prescrizione annuale anziché quello
decennale valido per le azioni contrattuali.
a) Per
quanto attiene ai fatti, il primo giudice ha accertato che nel 2001/2002 le
parti avevano bensì raggiunto un “consenso di principio” contenuto nello
scritto 13 gennaio 2002 inviato al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato
e sottoscritto da entrambe, circa il passaggio della canalizzazione del
convenuto sul fondo dell'attore (cfr. doc. A), ma poi esso non era stato
formalizzato in nessun contratto di servitù.
b) Per
l'art. 1 CO un contratto si perfeziona quando le parti manifestano concordemente,
in modo espresso o tacito, la loro reciproca volontà su tutti i punti essenziali
del contratto (art. 2 CO; Tercier/Favre
in: Les contrats spéciaux, 4ª edizione,
n. 8 pag. 2). In caso di contestazione, la parte che si prevale dell'esistenza
di un contratto deve fornire elementi suscettibili di convincere il giudice
della veridicità delle sue allegazioni (art. 8 CC). Sebbene non sia richiesta
una certezza assoluta, non devono di regola più permanere seri dubbi residui o
Fatti
i dubbi rimanenti devono, quantomeno, sembrare di lieve entità (DTF 130 III 321
consid. 3.2).
c) In
concreto, è vero che dallo scritto 13 gennaio 2002 allestito da CO 1 all'indirizzo
del Consiglio di Stato, si evince che la sottoscrizione dell'accordo da parte
dell'attore “è da considerarsi quale prova dell'avvenuto accordo” (doc. A), ciò
che costituisce un chiaro indizio a favore dell'esistenza di un legame contrattuale. Resta il fatto che dal tenore di tale scritto tutto si
ignora dell'accordo raggiunto tra le parti, né esso si desume da altri documenti
delle parti. Al contrario, dagli atti risulta che al momento dell'allestimento dello
scritto in questione vi erano ancora parecchie e non secondarie questioni
da risolvere tra le parti. Intanto, a fronte delle varie
iniziative dell'attore per formalizzare un contratto di servitù con il convenuto
in vista del passaggio della sua canalizzazione sul suo fondo (cfr. doc. E, G,
e I), quest'ultimo non ha mai manifestato chiaramente il proprio assenso, né
constano accordi in merito al tracciato della condotta e al relativo indennizzo.
Lo stesso attore, per altro, aveva condizionato l'allacciamento della canalizzazione
del convenuto all'iscrizione di una servitù “che regola obblighi e diritti
delle parti” (doc. E) tant'è che in assenza della stipulazione di un contratto
scritto di servitù scritto, egli stesso riteneva nullo l'accordo preliminare
del 13 gennaio 2002 (doc. M).
Considerandi
Per
di più, le uniche prese di posizione del convenuto riguardavano il rifiuto delle
proposte di convenzione dell'attore (cfr. doc. N e P), opposizione poi espressamente
formalizzata il 23 dicembre 2005 (doc U). In circostanze del genere, la conclusione
del primo giudice, secondo cui le trattative tra le parti non erano sfociate
in un impegno definitivo comprendente tutti i punti essenziali del contratto di
servitù, non può essere considerata errata.
4.
Esclusa una
responsabilità per inadempienza contrattuale, il Pretore ha ritenuto semmai si
potesse ipotizzare una responsabilità precontrattuale per culpa
in contrahendo, la quale però si era prescritta per
la decorrenza del termine annuale previsto dall'art. 60 CO. Ancorché non
contestata, l'applicazione del diritto da parte del Pretore non è errata. Premesso
che la parte che si rifiuti di esprimere nella forma giuridica un accordo precedentemente
concluso si rende responsabile dei danni che ne derivano all’altra parte per
quanto li potesse prevedere (Bucher
in: Basler Kommentar, 4ª edizione, n. 83 ad art. 1 CO), le pretese fondate
sulla responsabilità precontrattuale soggiacciono alla
prescrizione annuale dell'art. 60 CO e non a quella decennale dell'art. 127 CO (DTF
134.
III 395 consid. 4.3.2 con riferimenti). Ne discende che il reclamo,
infondato, deve essere respinto.
5.
Le
spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante
rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un
patrocinatore, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese
giudiziarie, di complessivi fr. 400.–, sono poste a carico del reclamante, che
rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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