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Decisione

16.2012.2

Risarcimento danni - spese sostenute in vista del perfezionamento di un contratto di servitù - responsabilità contrattuale o per culpa in contrahendo - prescrizione

30 ottobre 2012Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i dubbi rimanenti devono, quantomeno, sembrare di lieve entità (DTF 130 III 321

consid. 3.2).

c) In

concreto, è vero che dallo scritto 13 gennaio 2002 allestito da CO 1 all'indirizzo

del Consiglio di Stato, si evince che la sottoscrizione dell'accordo da parte

dell'attore “è da considerarsi quale prova dell'avvenuto accordo” (doc. A), ciò

che costituisce un chiaro indizio a favore dell'esistenza di un legame contrattuale. Resta il fatto che dal tenore di tale scritto tutto si

ignora dell'accordo raggiunto tra le parti, né esso si desume da altri documenti

delle parti. Al contrario, dagli atti risulta che al momento dell'allestimento dello

scritto in questione vi erano ancora parecchie e non secondarie questioni

da risolvere tra le parti. Intanto, a fronte delle varie

iniziative dell'attore per formalizzare un contratto di servitù con il convenuto

in vista del passaggio della sua canalizzazione sul suo fondo (cfr. doc. E, G,

e I), quest'ultimo non ha mai manifestato chiaramente il proprio assenso, né

constano accordi in merito al tracciato della condotta e al relativo indennizzo.

Lo stesso attore, per altro, aveva condizionato l'allacciamento della canalizzazione

del convenuto all'iscrizione di una servitù “che regola obblighi e diritti

delle parti” (doc. E) tant'è che in assenza della stipulazione di un contratto

scritto di servitù scritto, egli stesso riteneva nullo l'accordo preliminare

del 13 gennaio 2002 (doc. M).

Considerandi

Per

di più, le uniche prese di posizione del convenuto riguardavano il rifiuto delle

proposte di convenzione dell'attore (cfr. doc. N e P), opposizione poi espressamente

formalizzata il 23 dicembre 2005 (doc U). In circostanze del genere, la conclusione

del primo giudice, secondo cui le trattative tra le parti non erano sfociate

in un impegno definitivo comprendente tutti i punti essenziali del contratto di

servitù, non può essere considerata errata.

4.

Esclusa una

responsabilità per inadempienza contrattuale, il Pretore ha ritenuto semmai si

potesse ipotizzare una responsabilità precontrattuale per culpa

in contrahendo, la quale però si era prescritta per

la decorrenza del termine annuale previsto dall'art. 60 CO. Ancorché non

contestata, l'applicazione del diritto da parte del Pretore non è errata. Premesso

che la parte che si rifiuti di esprimere nella forma giuridica un accordo precedentemente

concluso si rende responsabile dei danni che ne derivano all’altra parte per

quanto li potesse prevedere (Bucher

in: Basler Kommentar, 4ª edizione, n. 83 ad art. 1 CO), le pretese fondate

sulla responsabilità precontrattuale soggiacciono alla

prescrizione annuale dell'art. 60 CO e non a quella decennale dell'art. 127 CO (DTF

134.

III 395 consid. 4.3.2 con riferimenti). Ne discende che il reclamo,

infondato, deve essere respinto.

5.

Le

spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante

rifonderà alla controparte, che ha formulato osservazioni per il tramite di un

patrocinatore, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese

giudiziarie, di complessivi fr. 400.–, sono poste a carico del reclamante, che

rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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