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Decisione

16.2012.20

Contratto di mandato - diritto di essere sentito - obbligo di notifica degli atti alle parti - petizione motivata - termine per le osservazioni - risposta del convenuto - obbligo di notifica - ricusaz

15 giugno 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuta

l'11 novembre 2011 l'autorizzazione ad agire da parte del Giudice di pace del

circolo di Bellinzona, con petizione 22 novembre 2011 RE 1 si è rivolta allo

stesso giudice per ottenere la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 4974.–

oltre interessi del 5% dal 2 febbraio 2010. Ricevuta la petizione il Giudice di

pace l'ha notificata al convenuto assegnandogli un termine di 20 giorni per

presentare le proprie osservazioni e allegare eventuale documentazione. Nella

sua risposta scritta del 13 dicembre 2011 CO 1 ha proposto di respingere la pretesa avversaria sostenendo di aver tempestivamente disdetto il

contratto. Statuendo il 6 marzo 2012 il Giudice di pace ha respinto la petizione

ritenendo tempestiva la disdetta notificata dal convenuto.

C. Con

reclamo del 5 aprile 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone

l'annullamento. La reclamante lamenta la violazione del suo diritto di essere

sentita non avendo potuto prendere visione e tantomeno esprimersi sulla

risposta del convenuto, pervenutagli solo unitamente alla sentenza. Nel merito

essa si duole di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte

del primo giudice per aver ritenuto tempestiva la disdetta. Invitato a

presentare osservazioni al reclamo CO 1 è rimasto silente.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo

l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del

diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il

reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in

una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,

opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.

; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,

attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha

emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento

serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.

2).

2.

La

reclamante si duole della lesione del suo diritto di essere sentita, non avendo

ricevuto nessuna comunicazione dopo l'inoltro della sua petizione, se non la

decisione impugnata unitamente alla risposta del convenuto e ai documenti alla

stessa allegati, sui quali non ha potuto esprimersi.

a) Il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2

Cost.) garantito altresì dall'art. 53 CPC, la cui

violazione implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a

prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 279 consid.

2.6.1

con rinvii). Il diritto di essere sentito è un aspetto della garanzia

generale dell'equo processo secondo gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU.

Comprende segnatamente il diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione

sottoposta al tribunale e di potersi esprimere al proposito, indipendentemente

dalla circostanza che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si

presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta infatti alle parti, e non

al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti

contiene degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni. Il

diritto di replica fondato sull'art. 29 cpv. 2 Cost. vale per tutte le procedure

giudiziarie, comprese quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'art.

6.

n. 1 CEDU. Ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve

pertanto essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono

o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 137 I 197 consid. 2.3.1

con riferimenti ; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno

2011.

consid. 2.2 con riferimenti);

b)

In concreto, il 13 dicembre 2011 il convenuto ha trasmesso al Giudice di

pace la sua risposta. Sennonché, dal fascicolo processuale non risulta nessuna

citazione delle parti a un'udienza di discussione e neppure l'intimazione all'attrice

della risposta di causa del convenuto con relativi allegati prima della

decisione di merito. L'art. 245 CPC, espressamente richiamato dal giudice nella

sua ordinanza di “fissazione termine” del 24 novembre 2011, prevede infatti che

se la petizione è motivata, come in concreto, il giudice assegna al convenuto

un termine per le osservazioni scritte, dopo di che cita le parti al dibattimento

(Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 246 pag. 1090). Il primo

giudice non solo ha completamente omesso tale fase ma nemmeno ha notificato all'attrice

la risposta del convenuto statuendo direttamente sulla lite. In circostanze del

genere il Giudice di pace, impedendo all'attrice di esprimersi sulla presa di

posizione della controparte, ha violato il diritto di essere sentito della medesima.

c) Tale lesione del diritto di essere sentito non può essere sanata nell'ambito

della procedura di reclamo giacché questa Camera non dispone dello stesso

potere di esame dell'autorità decidente (DTF 135 I 285 consid. 2.6.1 con

rinvii). Ciò posto il reclamo deve essere accolto, senza che sia necessario

esaminare le altre censure sollevate dall'attrice e attinenti al merito della

vertenza. La decisione impugnata va annullata e la causa rinviata al Giudice di

pace affinché emetta un nuovo giudizio nel rispetto del diritto di replica

(art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).

3.

Per

quanto attiene alla richiesta di trasmettere l'incarto ad altro giudice di pace

poiché quello del circolo di Bellinzona “con il suo arbitrario e illegale modo

di agire, ha palesato parzialità di giudizio atteggiandosi come fautore delle asserzioni

(peraltro del tutto errate e infondate) del convenuto e, perciò, non può in alcun

modo garantire imparzialità di giudizio” (cfr. reclamo pag. 6 punto 3), la

stessa è destituita di fondamento già per il fatto che la procedura di

ricusazione è espressamente regolamentata agli art. 49 segg. CPC. Non compete

quindi a questa Camera statuire al riguardo (art. 37 cpv. 4 LOG).

4.

Le

spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza ma visti i motivi di annullamento

del giudizio impugnato soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi

prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, non si

giustifica assegnarle. Intanto l'opponente, non avendo presentato osservazioni

al reclamo, non può essere considerato soccombente. Inoltre allo Stato del

Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali ma non quelle

ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC), né il diritto cantonale prevede una diversa

regolamentazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al

Giudice di pace del circolo di Bellinzona per una nuova decisione nel senso dei

considerandi.

2. Non si

riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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