16.2012.20
Contratto di mandato - diritto di essere sentito - obbligo di notifica degli atti alle parti - petizione motivata - termine per le osservazioni - risposta del convenuto - obbligo di notifica - ricusaz
15 giugno 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
16.2012.20
Data decisione, Autorità:
15.06.2012, CCR
Titolo:
Contratto di mandato - diritto di essere sentito - obbligo di notifica degli atti alle parti - petizione motivata - termine per le osservazioni - risposta del convenuto - obbligo di notifica - ricusazione del giudice
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
NOTIFICA
RICUSA DEL GIUDICE
art. 6 CEDU
art. 29 COST
art. 49 CPC
art. 53 CPC
art. 107 CPC
art. 245 CPC
art. 246 CPC
art. 327 CPC
art. 37 LOG
Incarto n.
16.2012.20
Lugano
15 giugno
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 5 aprile 2012
presentato da
RE 1
(patrocinata dal lic. iur. ,
studio legale PA 1 )
contro la sentenza emessa il 6 marzo 2012 dal
Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa n. 80 (contratto di
mandato) promossa con petizione 22 novembre 2011 nei confronti di
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il
26 novembre 2009 CO 1 si è iscritto a un seminario organizzato dalla ditta RE 1,
specializzata nella gestione di servizi di consulenza e formazione, quale quality
system manager al costo di fr. 9950.–. Non avendo raggiunto un numero sufficiente
di iscritti, il corso, inizialmente previsto per il 3 dicembre 2009, è stato
poi confermato, il 15 gennaio 2010, per il successivo 26 gennaio. Con e-mail
del 20 gennaio 2010 CO 1 ha disdetto il contratto. Il 21 gennaio 2010 l'organizzatrice, preso atto della disdetta e consideratala tardiva, ha manifestato la sua
intenzione di ottenere il pagamento di metà della quota di iscrizione (fr. 4974.–),
così come previsto dalle condizioni generali del contratto sottoscritto dalle
parti, richiesta di pagamento alla quale CO 1 non ha dato seguito.
Fatti
B. Ottenuta
l'11 novembre 2011 l'autorizzazione ad agire da parte del Giudice di pace del
circolo di Bellinzona, con petizione 22 novembre 2011 RE 1 si è rivolta allo
stesso giudice per ottenere la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 4974.–
oltre interessi del 5% dal 2 febbraio 2010. Ricevuta la petizione il Giudice di
pace l'ha notificata al convenuto assegnandogli un termine di 20 giorni per
presentare le proprie osservazioni e allegare eventuale documentazione. Nella
sua risposta scritta del 13 dicembre 2011 CO 1 ha proposto di respingere la pretesa avversaria sostenendo di aver tempestivamente disdetto il
contratto. Statuendo il 6 marzo 2012 il Giudice di pace ha respinto la petizione
ritenendo tempestiva la disdetta notificata dal convenuto.
C. Con
reclamo del 5 aprile 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento. La reclamante lamenta la violazione del suo diritto di essere
sentita non avendo potuto prendere visione e tantomeno esprimersi sulla
risposta del convenuto, pervenutagli solo unitamente alla sentenza. Nel merito
essa si duole di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte
del primo giudice per aver ritenuto tempestiva la disdetta. Invitato a
presentare osservazioni al reclamo CO 1 è rimasto silente.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del
diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il
reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in
una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.
; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare,
attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha
emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento
serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il ricorrente affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid.
2).
2.
La
reclamante si duole della lesione del suo diritto di essere sentita, non avendo
ricevuto nessuna comunicazione dopo l'inoltro della sua petizione, se non la
decisione impugnata unitamente alla risposta del convenuto e ai documenti alla
stessa allegati, sui quali non ha potuto esprimersi.
a) Il
diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2
Cost.) garantito altresì dall'art. 53 CPC, la cui
violazione implica di principio l'annullamento della decisione impugnata, a
prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 135 I 279 consid.
2.6.1
con rinvii). Il diritto di essere sentito è un aspetto della garanzia
generale dell'equo processo secondo gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU.
Comprende segnatamente il diritto di prendere conoscenza di ogni argomentazione
sottoposta al tribunale e di potersi esprimere al proposito, indipendentemente
dalla circostanza che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si
presti concretamente a influire sul giudizio. Spetta infatti alle parti, e non
al giudice, decidere se una presa di posizione o un documento versato agli atti
contiene degli elementi determinanti che richiedono delle osservazioni. Il
diritto di replica fondato sull'art. 29 cpv. 2 Cost. vale per tutte le procedure
giudiziarie, comprese quelle che non rientrano nel campo di applicazione dell'art.
6.
n. 1 CEDU. Ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve
pertanto essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono
o meno fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 137 I 197 consid. 2.3.1
con riferimenti ; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del 29 giugno
2011.
consid. 2.2 con riferimenti);
b)
In concreto, il 13 dicembre 2011 il convenuto ha trasmesso al Giudice di
pace la sua risposta. Sennonché, dal fascicolo processuale non risulta nessuna
citazione delle parti a un'udienza di discussione e neppure l'intimazione all'attrice
della risposta di causa del convenuto con relativi allegati prima della
decisione di merito. L'art. 245 CPC, espressamente richiamato dal giudice nella
sua ordinanza di “fissazione termine” del 24 novembre 2011, prevede infatti che
se la petizione è motivata, come in concreto, il giudice assegna al convenuto
un termine per le osservazioni scritte, dopo di che cita le parti al dibattimento
(Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 246 pag. 1090). Il primo
giudice non solo ha completamente omesso tale fase ma nemmeno ha notificato all'attrice
la risposta del convenuto statuendo direttamente sulla lite. In circostanze del
genere il Giudice di pace, impedendo all'attrice di esprimersi sulla presa di
posizione della controparte, ha violato il diritto di essere sentito della medesima.
c) Tale lesione del diritto di essere sentito non può essere sanata nell'ambito
della procedura di reclamo giacché questa Camera non dispone dello stesso
potere di esame dell'autorità decidente (DTF 135 I 285 consid. 2.6.1 con
rinvii). Ciò posto il reclamo deve essere accolto, senza che sia necessario
esaminare le altre censure sollevate dall'attrice e attinenti al merito della
vertenza. La decisione impugnata va annullata e la causa rinviata al Giudice di
pace affinché emetta un nuovo giudizio nel rispetto del diritto di replica
(art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).
3.
Per
quanto attiene alla richiesta di trasmettere l'incarto ad altro giudice di pace
poiché quello del circolo di Bellinzona “con il suo arbitrario e illegale modo
di agire, ha palesato parzialità di giudizio atteggiandosi come fautore delle asserzioni
(peraltro del tutto errate e infondate) del convenuto e, perciò, non può in alcun
modo garantire imparzialità di giudizio” (cfr. reclamo pag. 6 punto 3), la
stessa è destituita di fondamento già per il fatto che la procedura di
ricusazione è espressamente regolamentata agli art. 49 segg. CPC. Non compete
quindi a questa Camera statuire al riguardo (art. 37 cpv. 4 LOG).
4.
Le
spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza ma visti i motivi di annullamento
del giudizio impugnato soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi
prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili, non si
giustifica assegnarle. Intanto l'opponente, non avendo presentato osservazioni
al reclamo, non può essere considerato soccombente. Inoltre allo Stato del
Cantone Ticino possono bensì essere addebitate spese processuali ma non quelle
ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC), né il diritto cantonale prevede una diversa
regolamentazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al
Giudice di pace del circolo di Bellinzona per una nuova decisione nel senso dei
considerandi.
2. Non si
riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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