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Decisione

16.2012.21

Rapporti di vicinato - reclamo contro decreto di stralcio - mancata partecipazione del convenuto all'udienza di conciliazione - rilascio autorizzazione ad agire e non stralcio - indicazione valore lit

4 maggio 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi dell'accoglimento del reclamo gli atti vanno rinviati al primo giudice

affinché proceda al rilascio dell'autorizzazione ad agire;

che le

spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

Considerandi

che,

tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente

– a ogni prelievo di spese processuali (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che la

convenuta, avendo implicitamente concluso alla reiezione del reclamo, rifonderà

agli istanti, che hanno agito per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità

per ripetibili;

Dispositivo

per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è accolto e il decreto di stralcio 28 marzo 2012 è annullato.

La causa è ritornata al Giudice di pace del circolo di Giornico affinché

proceda ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano spese giudiziarie. CO 1 rifonderà ai reclamanti fr. 300.– per

ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Giornico.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il

ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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