16.2012.21
Rapporti di vicinato - reclamo contro decreto di stralcio - mancata partecipazione del convenuto all'udienza di conciliazione - rilascio autorizzazione ad agire e non stralcio - indicazione valore lit
4 maggio 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
16.2012.21
Data decisione, Autorità:
04.05.2012, CCR
Titolo:
Rapporti di vicinato - reclamo contro decreto di stralcio - mancata partecipazione del convenuto all'udienza di conciliazione - rilascio autorizzazione ad agire e non stralcio - indicazione valore litigioso non necessaria nell'istanza di conciliazione ma nella petizione - quantificazione valore
STRALCIO
VALORE LITIGIOSO
art. 91 CPC
art. 106 CPC
art. 107 CPC
art. 206 CPC
art. 213 CPC
Incarto n.
16.2012.21
Lugano
4 maggio 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 4 aprile 2012
presentato da
RE 1
(patrocinati dal dott. iur., studio legale PA 1)
contro il decreto di stralcio 28 marzo 2012 del
Giudice di pace del circolo di Giornico nella causa n. 6/2012 (rapporti di
vicinato) promossa con istanza 26 febbraio 2012 nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che
con istanza 26 febbraio 2012 i coniugi RE 1 si sono rivolti al Giudice di pace
del circolo di Giornico chiedendo la convocazione di CO 1 per un tentativo di
conciliazione in relazione a problemi di vicinato;
che con
ordinanza 1° marzo 2012 il giudice di pace ha citato le parti per “procedere al
tentativo di conciliazione” il 27 marzo 2012;
che il 21
marzo 2012 la convenuta ha comunicato di non voler partecipare all'udienza;
che con
decreto 28 marzo 2012 il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli;
che con
reclamo del 4 aprile 2012 RE 1 sono insorti contro il decreto appena citato postulandone
l'annullamento, il primo giudice avendo erroneamente applicato il diritto
procedurale;
che in
uno scritto del 2 maggio 2012 CO 1 ha contestato gli addebiti mossigli dagli istanti;
e considerando
in diritto: che,
contrariamente all'assunto dei reclamanti, il decreto di stralcio in esame non costituisce
una disposizione ordinatoria processuale ma una decisione finale per la quale è
data la competenza di questa Camera a decidere il reclamo, il valore della pretesa
turbativa essendo inferiore a fr. 10 000.–;
che
giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione
del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett.
b);
che i
reclamanti lamentano la violazione di norme procedurali da parte del primo
giudice il quale, anziché rilasciare loro l'autorizzazione ad agire, ha
stralciato la causa dai ruoli;
che, in
concreto il primo giudice, considerato lo scritto 26 febbraio 2012 degli attori
quale richiesta di tentativo di conciliazione, ha correttamente convocato le
parti a un'udienza di conciliazione, alla quale la convenuta non ha però inteso
partecipare;
che per l'art.
206 CPC, espressamente richiamato dal primo giudice unitamente alla citazione
all'udienza, in caso di mancata comparizione personale della parte convenuta, l'autorità
di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione e di conseguenza
essa valuta se rilasciare l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC), se
sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 CPC) o se emanare una
decisione nel merito (art. 212 CPC; cfr. Messaggio del Consiglio federale in:
FF 2006 pag. 6704);
che nella
fattispecie, anziché rilasciare agli attori l'autorizzazione ad agire, il primo
giudice ha stralciato la causa dai ruoli;
che il
primo giudice ha motivato il mancato rilascio dell'autorizzazione ad agire “in
quanto, non vi era valore di causa ma unicamente una domanda di mediazione e
non si è conciliato“ (cfr. osservazioni al reclamo 10 aprile 2012 del Giudice
di pace);
che siffatta
argomentazione non può esser condivisa;
che,
intanto, ancorché gli istanti avessero chiesto al giudice di pace “la sua mediazione
per far cessare immediatamente qualsiasi pratica” pregiudizievole alla loro
proprietà, a ragione il primo giudice ha considerato la richiesta degli attori
quale istanza per un tentativo di conciliazione, nessuna richiesta congiunta di
mediazione essendo stata formulata (art. 213 CPC);
che
inoltre l'art. 202 cpv. 2 CPC non prevede, quale contenuto necessario dell'istanza
di conciliazione, l'indicazione del valore litigioso, il quale deve invece
essere menzionato successivamente nella petizione (art. 244 cpv. 1 lett. d
CPC);
che
peraltro, secondo l'art. 91 CPC il valore litigioso è determinato dalla domanda
oppure, se questa non verte su una determinata somma e le parti non si
accordano in merito, è il giudice a determinarlo (cpv. 2);
che, in
tali circostanze, procedendo alla stralcio della procedura anziché rilasciare
agli attori l'autorizzazione ad agire, il giudice di pace ha erroneamente
applicato il diritto procedurale;
che il
reclamo va quindi accolto e la decisione impugnata annullata;
che visti
Fatti
i motivi dell'accoglimento del reclamo gli atti vanno rinviati al primo giudice
affinché proceda al rilascio dell'autorizzazione ad agire;
che le
spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
Considerandi
che,
tuttavia, le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente
– a ogni prelievo di spese processuali (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che la
convenuta, avendo implicitamente concluso alla reiezione del reclamo, rifonderà
agli istanti, che hanno agito per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità
per ripetibili;
Dispositivo
per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e il decreto di stralcio 28 marzo 2012 è annullato.
La causa è ritornata al Giudice di pace del circolo di Giornico affinché
proceda ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano spese giudiziarie. CO 1 rifonderà ai reclamanti fr. 300.– per
ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Giornico.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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