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Decisione

16.2012.22

Protezione dell'unione coniugale - anticipo alimenti da parte dello Stato - applicazione d'ufficio del diritto - competenze delgiudice delle misure di protezione dell'unione coniugale - gratuito patro

5 febbraio 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 16

febbraio 2012 CO 1 si è rivolta al Pretore perché obbligasse il marito a

restituirle fr. 2639.– da lui prelevati dal citato conto. Nella sua risposta

del 6 marzo 2012 RE 1 ha proposto di respingere l'istanza. Replicando l'8 marzo

2012 l'istante ha ribadito il suo punto di vista e analoga posizione ha

assunto il convenuto nella duplica del 31 marzo 2012. Con decisione cautelare del

23 marzo 2012 il Pretore, qualificata la domanda dell'istante quale richiesta

di pagamento di un contributo alimentare una tantum, ha obbligato il

convenuto a versare alla moglie fr. 2426.90.

C. Contro

la decisione appena citata AP 1 è insorto con un reclamo del 5 aprile 2012 in cui chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo e del gratuito patrocinio – la riforma

del giudizio impugnato con la conseguente reiezione dell'istanza. Il 13 aprile

2012 il presidente della prima Camera civile del Tribunale

d'appello ha trasmesso il reclamo a questa Camera per competenza. Con decreto del 17 aprile 2012 il presidente di questa Camera ha

concesso al reclamo l'effetto sospensivo. Il rimedio non è stato oggetto di

intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata

applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei

fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel

senso che, relativamente all'applicazione del diritto, in esso occorre spiegare

in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la

violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF

134.

II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente

errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non

può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,

dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente

la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.

2.8

con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara

e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente

insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con

il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.

1.

, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà

della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.

2.

).

2.

Il reclamante rimprovera in sostanza al

primo giudice di aver erroneamente qualificato la pretesa dell'istante quale richiesta

di contributo alimentare anziché quale azione per indebito arricchimento della

quale non sono dati i presupposti. Egli si duole altresì di un errato accertamento

dei fatti, in particolare nell'avere ritenuto che sul conto comune vi fosse

solo denaro di spettanza della moglie.

a) Per

quanto attiene all'accertamento dei fatti il Pretore, basandosi sugli estratti conto agli atti (doc. A e 1) ha ritenuto provato il versamento da parte dell'Ufficio del

sostegno sociale e dell'inserimento di complessivi fr. 4012.– destinati alla moglie così come il prelievo in contanti di

fr. 3000.– da parte del marito nel mese di gennaio 2012,

quello del saldo di fr. 1489.10 da parte della moglie non

essendo controverso. Egli, in mancanza di una tempestiva e puntuale contestazione

da parte del convenuto nel suo allegato di osservazioni del 6 marzo 2012, ha altresì accertato che l'importo versato dall'ente pubblico era destinato al pagamento della

pigione della moglie, spesa alla quale i coniugi non erano

in grado di far fronte. Ora, che sul noto conto fossero

depositate anche le indennità percepite dal marito è possibile, ma considerato

che quanto meno tra gennaio e febbraio del 2012 sul conto non risultano

accrediti riconducibili al marito ma solo alla moglie, salvo la retta

dell'istituto __________, l'accertamento del primo giudice non può ritenersi

manifestamente errato.

b) Per

quel che riguarda l'applicazione del diritto, giovi rilevare che il Pretore applica

d'ufficio il diritto (cfr. art. 57 CPC e 87 cpv. 1 CPC ticinese). Le argomentazioni

di diritto addotte dalle parti non vincolano pertanto il giudice, il quale può

pronunciare sulle domande e sui fatti addotti e accertati anche fondandosi su

norme non invocate o finanche ritenute inapplicabili dalle parti (DTF 130 III 39

consid, 5; Cocchi/ Trezzini,

Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art.

87; Poudret/Sandoz-Monod,

Commentaire de l'OJ, vol. II, n. 3.3 ad art. 63). Al giudice, del resto,

incombe l'onere di applicare d'ufficio le norme pertinenti, senza che alle

parti sia chiesto lo svolgimento di argomentazioni giuridiche (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione

del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 95). Questa Camera non

è quindi vincolata né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi

addotti dall'autorità inferiore, può accogliere un ricorso per motivi diversi

da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione

differente da quella esposta nel giudizio impugnato. Resta il fatto che, nei

motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato

viola il diritto. Ciò significa che il ricorrente deve almeno confrontarsi

brevemente con i considerandi della sentenza impugnata pena l'inammissibilità

del gravame.

c) Nella

fattispecie, con il reclamante si conviene che l'istante non ha indicato a

quale titolo essa ha chiesto l'importo rivendicato. Resta il fatto che il

Pretore ha comunicato alle parti la sua intenzione di trattare la pretesa dell'istante

(“versamento di un importo di fr. 4012.–”) come domanda cautelare nell'ambito

della procedura di misure a protezione dell'unione coniugale (cfr. decisione

del 12 marzo 2012). Il convenuto, che nulla ha eccepito al riguardo, poteva quindi

ragionevolmente ritenere che il Pretore intendesse prendere in considerazione le

misure previste dagli art. 172 segg. CC (cfr. RtiD II-2009 II pag. 637 consid.

7.

), tanto più che il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale

non è preposto alla disciplina dei rapporti interni di dare e avere fra le parti

per debiti dell'uno pagati dall'altro e viceversa (RtiD I-2005 pag. 765 consid.

17a). E come giudice delle misure protettrici durante la vita in comune, in

particolare, egli stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della

famiglia” (art. 173 cpv. 1 CC), che possono essere pretesi per il futuro e per

l'anno precedente l'istanza (art. 173 cpv. 3 CC). Tali contributi possono

consistere in prestazioni periodiche per l'ordinario man­tenimento della

famiglia, ma anche in importi occasionali destinati alla copertura di spese

straordinarie. Analogamen­te, dandosi sospensione della vita in comune, il

giudice fissa “i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro” (art. 176

cpv. 1 n. 1 CC), per il futuro e per l'anno precedente l'istanza (RtiD I-2005, loc. cit.).

d) La

pretesa di contributo alimentare una tantum potrà apparire infrequente

ma non risulta essere errata. Certo, nell'ambito delle misure a protezione

dell'unione coniugale RE 1 non è stato obbligato a versare un contributo

alimentare per la moglie, ma non appare errato ritenere che, almeno per una volta,

la pacifica disponibilità del convenuto gli permettesse di far fronte al

pagamento di un contributo di mantenimento. Per il resto il reclamante si

limita a contestare gli estremi dell'indebito arricchimento ma non spiega perché

la determinazione del contributo viola il diritto. Ne discende che il reclamo

deve essere respinto.

3.

Per

quanto attiene al gratuito patrocinio, l'indigenza del reclamante può essere ammessa

(art. 117 lett. a CPC). Quanto alle possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC), sin dall'inizio il reclamo appariva

privo di buon diritto tant'è che non è stato oggetto di notificazione. La domanda deve pertanto essere respinta.

4.

Le

spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le precarie

condizioni economiche in cui si trova il reclamante giustificano di rinunciare

eccezionalmente a qualsiasi prelievo. Non si pone problema di ripetibili, il

reclamo non essendo stato comunicato alla controparte, che non ha sopportato costi.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il

reclamo è respinto.

2. Non si

prelevano spese processuali.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno

30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di

diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.

95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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