16.2012.22
Protezione dell'unione coniugale - anticipo alimenti da parte dello Stato - applicazione d'ufficio del diritto - competenze delgiudice delle misure di protezione dell'unione coniugale - gratuito patro
5 febbraio 2013Italiano9 min
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Numero d'incarto:
16.2012.22
Data decisione, Autorità:
05.02.2013, CCR
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale - anticipo alimenti da parte dello Stato - applicazione d'ufficio del diritto - competenze delgiudice delle misure di protezione dell'unione coniugale - gratuito patrocinio
APPLICAZIONE D'UFFICIO DEL DIRITTO
GRATUITO PATROCINIO
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 172 CC
art. 173 CC
art. 176 CC
art. 57 CPC
art. 117 CPC
Incarto n.
16.2012.22
Lugano
5 febbraio
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Fiscalini e Stefani
cancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo del 5 aprile 2012
presentato da
RE 1
(patrocinato dall'avv. PA 1)
contro la decisione cautelare emessa il 23 marzo
2012 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa CA.2012.11
(protezione dell'unione coniugale) promossa con istanza del 16 febbraio 2012 da
CO 1
(patrocinata dall'avv. PA 2);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A.
RE 1 (1968) e CO 1 (1976), cittadina cubana, si sono sposati il 5 gennaio 2000 a __________ (Cuba). Dal matrimonio sono nate M__________, l'8 settembre 2002, ed E__________,
il 20 novembre 2006. I coniugi vivono separati dal mese
di agosto 2011 e davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna pende
una procedura di misure a protezione dell'unione coniugale.
Nei mesi
di gennaio e febbraio 2012 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha
versato su un conto corrente postale di cui i coniugi sono contitolari complessivi
fr. 4012.– destinati alla moglie per il pagamento della pigione dell'appartamento
da lei occupato. Nel corso del mese di gennaio 2012 il marito ha prelevato dal
conto fr. 3000.– in contanti, mentre verso la fine del mese di febbraio la
moglie ha chiuso il conto prelevandone il saldo di fr. 1489.10.
Fatti
B. Il 16
febbraio 2012 CO 1 si è rivolta al Pretore perché obbligasse il marito a
restituirle fr. 2639.– da lui prelevati dal citato conto. Nella sua risposta
del 6 marzo 2012 RE 1 ha proposto di respingere l'istanza. Replicando l'8 marzo
2012 l'istante ha ribadito il suo punto di vista e analoga posizione ha
assunto il convenuto nella duplica del 31 marzo 2012. Con decisione cautelare del
23 marzo 2012 il Pretore, qualificata la domanda dell'istante quale richiesta
di pagamento di un contributo alimentare una tantum, ha obbligato il
convenuto a versare alla moglie fr. 2426.90.
C. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorto con un reclamo del 5 aprile 2012 in cui chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo e del gratuito patrocinio – la riforma
del giudizio impugnato con la conseguente reiezione dell'istanza. Il 13 aprile
2012 il presidente della prima Camera civile del Tribunale
d'appello ha trasmesso il reclamo a questa Camera per competenza. Con decreto del 17 aprile 2012 il presidente di questa Camera ha
concesso al reclamo l'effetto sospensivo. Il rimedio non è stato oggetto di
intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata
applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei
fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel
senso che, relativamente all'applicazione del diritto, in esso occorre spiegare
in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la
violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF
134.
II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente
errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non
può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello,
dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente
la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid.
2.8
con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara
e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente
insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con
il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid.
1.
, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà
della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid.
2.
).
2.
Il reclamante rimprovera in sostanza al
primo giudice di aver erroneamente qualificato la pretesa dell'istante quale richiesta
di contributo alimentare anziché quale azione per indebito arricchimento della
quale non sono dati i presupposti. Egli si duole altresì di un errato accertamento
dei fatti, in particolare nell'avere ritenuto che sul conto comune vi fosse
solo denaro di spettanza della moglie.
a) Per
quanto attiene all'accertamento dei fatti il Pretore, basandosi sugli estratti conto agli atti (doc. A e 1) ha ritenuto provato il versamento da parte dell'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento di complessivi fr. 4012.– destinati alla moglie così come il prelievo in contanti di
fr. 3000.– da parte del marito nel mese di gennaio 2012,
quello del saldo di fr. 1489.10 da parte della moglie non
essendo controverso. Egli, in mancanza di una tempestiva e puntuale contestazione
da parte del convenuto nel suo allegato di osservazioni del 6 marzo 2012, ha altresì accertato che l'importo versato dall'ente pubblico era destinato al pagamento della
pigione della moglie, spesa alla quale i coniugi non erano
in grado di far fronte. Ora, che sul noto conto fossero
depositate anche le indennità percepite dal marito è possibile, ma considerato
che quanto meno tra gennaio e febbraio del 2012 sul conto non risultano
accrediti riconducibili al marito ma solo alla moglie, salvo la retta
dell'istituto __________, l'accertamento del primo giudice non può ritenersi
manifestamente errato.
b) Per
quel che riguarda l'applicazione del diritto, giovi rilevare che il Pretore applica
d'ufficio il diritto (cfr. art. 57 CPC e 87 cpv. 1 CPC ticinese). Le argomentazioni
di diritto addotte dalle parti non vincolano pertanto il giudice, il quale può
pronunciare sulle domande e sui fatti addotti e accertati anche fondandosi su
norme non invocate o finanche ritenute inapplicabili dalle parti (DTF 130 III 39
consid, 5; Cocchi/ Trezzini,
Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art.
87; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de l'OJ, vol. II, n. 3.3 ad art. 63). Al giudice, del resto,
incombe l'onere di applicare d'ufficio le norme pertinenti, senza che alle
parti sia chiesto lo svolgimento di argomentazioni giuridiche (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione
del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 95). Questa Camera non
è quindi vincolata né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi
addotti dall'autorità inferiore, può accogliere un ricorso per motivi diversi
da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione
differente da quella esposta nel giudizio impugnato. Resta il fatto che, nei
motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato
viola il diritto. Ciò significa che il ricorrente deve almeno confrontarsi
brevemente con i considerandi della sentenza impugnata pena l'inammissibilità
del gravame.
c) Nella
fattispecie, con il reclamante si conviene che l'istante non ha indicato a
quale titolo essa ha chiesto l'importo rivendicato. Resta il fatto che il
Pretore ha comunicato alle parti la sua intenzione di trattare la pretesa dell'istante
(“versamento di un importo di fr. 4012.–”) come domanda cautelare nell'ambito
della procedura di misure a protezione dell'unione coniugale (cfr. decisione
del 12 marzo 2012). Il convenuto, che nulla ha eccepito al riguardo, poteva quindi
ragionevolmente ritenere che il Pretore intendesse prendere in considerazione le
misure previste dagli art. 172 segg. CC (cfr. RtiD II-2009 II pag. 637 consid.
7.
), tanto più che il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale
non è preposto alla disciplina dei rapporti interni di dare e avere fra le parti
per debiti dell'uno pagati dall'altro e viceversa (RtiD I-2005 pag. 765 consid.
17a). E come giudice delle misure protettrici durante la vita in comune, in
particolare, egli stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della
famiglia” (art. 173 cpv. 1 CC), che possono essere pretesi per il futuro e per
l'anno precedente l'istanza (art. 173 cpv. 3 CC). Tali contributi possono
consistere in prestazioni periodiche per l'ordinario mantenimento della
famiglia, ma anche in importi occasionali destinati alla copertura di spese
straordinarie. Analogamente, dandosi sospensione della vita in comune, il
giudice fissa “i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro” (art. 176
cpv. 1 n. 1 CC), per il futuro e per l'anno precedente l'istanza (RtiD I-2005, loc. cit.).
d) La
pretesa di contributo alimentare una tantum potrà apparire infrequente
ma non risulta essere errata. Certo, nell'ambito delle misure a protezione
dell'unione coniugale RE 1 non è stato obbligato a versare un contributo
alimentare per la moglie, ma non appare errato ritenere che, almeno per una volta,
la pacifica disponibilità del convenuto gli permettesse di far fronte al
pagamento di un contributo di mantenimento. Per il resto il reclamante si
limita a contestare gli estremi dell'indebito arricchimento ma non spiega perché
la determinazione del contributo viola il diritto. Ne discende che il reclamo
deve essere respinto.
3.
Per
quanto attiene al gratuito patrocinio, l'indigenza del reclamante può essere ammessa
(art. 117 lett. a CPC). Quanto alle possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC), sin dall'inizio il reclamo appariva
privo di buon diritto tant'è che non è stato oggetto di notificazione. La domanda deve pertanto essere respinta.
4.
Le
spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le precarie
condizioni economiche in cui si trova il reclamante giustificano di rinunciare
eccezionalmente a qualsiasi prelievo. Non si pone problema di ripetibili, il
reclamo non essendo stato comunicato alla controparte, che non ha sopportato costi.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il
reclamo è respinto.
2. Non si
prelevano spese processuali.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno
30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di
diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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